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COMUNE  di SAN PIETRO   CLARENZA

 

 

     Piano Regolatore Generale

REGOLAMENTO     EDILIZIO

    Approvato con Decreti Dir. n. 633/D.R.U. del 15/06/04 e D.R.U. n. 841 del 29/07/04

     PROGETTISTA INCARICATO:  prof. arch. Leonardi Urbani

 
 
Prescrizioni esecutive , esprpe, NTAPE.pdf, PC pdf. PR pdf,   PS pdf.     

INDICE

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO: I NORME PRELIMINARI

Art. 1. Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio.......................................................1

Art. 2. Richiamo a disposizioni generali di legge ...........................................................1

CAPITOLO II: COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 3. Attribuzioni della Commissione edilizia...............................................................2

Art. 4. Composizione della Commissione edilizia e durata..............................................4

Art. 6. Indennità e rimborso spese....................................................................................4

Art. 7. Funzionamento della Commissione edilizia .........................................................5

CAPITOLO III: CATEGORIE DI INTERVENTO

Art. 8. Interventi edilizi diretti.........................................................................................7

Art. 9. Opere soggette a concessione edilizia..................................................................7

Art. 10. Opere per le quali è prescritta l'autorizzazione ...................................................8

Art. 11. Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione ...............10

Art. 12. Manutenzione ordinaria ....................................................................................11

Art. 13. Manutenzione straordinaria...............................................................................12

Art. 14. Restauro e risanamento conservativo................................................................12

Art. 15. Ristrutturazione edilizia ....................................................................................13

Art. 16. Ristrutturazione urbanistica ..............................................................................13

Art. 17. Opere interne.....................................................................................................13

Art. 18. Interventi relativi a pertinenze .........................................................................14

Art. 19. Interventi diversi o per opere minori................................................................14

Art. 20. Interventi per manufatti provvisori ..................................................................15

Art. 21. Demolizioni.......................................................................................................15

Art. 22. Costruzioni precarie e semipermanenti .............................................................17

Art. 23. Lavori eseguibili d'urgenza ...............................................................................17

CAPITOLO IV: LA CONCESSIONE EDILIZIA

Art. 24. Domanda di concessione edilizia ....................................................................19

Art. 25. Elaborati tecnici a corredo dell'istanza di concessione edilizia........................21

Art. 26. Certificazioni da presentare a corredo dell'istanza di concessione edilizia......29

Art. 27. Istruttoria preliminare dei progetti ...................................................................29

Art. 28. Concessione edilizia.........................................................................................31

Art. 29. Rilascio della concessione edilizia...................................................................32

Art. 30. Efficacia della concessione edilizia..................................................................33

Art. 31. Validità, decadenza, rinnovo, proroga e revoca della concessione

edilizia .............................................................................................................33

Art. 32. Controllo partecipativo ....................................................................................34

Art. 34. Responsabilità ..................................................................................................34

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REGOLAMENTO EDILIZIO

II

CAPITOLO IV BIS: DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE

Art. 34 bis. Disposizioni agevolative........................................................................... 35

CAPITOLO V: STRUMENTI ATTUATIVI E REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 35. Certificato di destinazione urbanistica ............................................................ 36

Art. 36. Piani di lottizzazione ....................................................................................... 37

Art. 37. Contenuti principali della convenzione delle lottizzazioni ............................. 40

Art. 38. Opere di urbanizzazione eseguite dal concessionario in generale................... 41

Art. 39. Cessione al Comune delle opere di urbanizzazione eseguite per

convenzione.................................................................................................... 42

CAPITOLO VI: DESTINAZIONE D'USO E VARIANTI

Art. 40. Destinazione d'uso........................................................................................... 43

Art. 41. Interventi di variazione della destinazione d'uso............................................. 44

Art. 42. Varianti in corso d'opera ................................................................................. 45

CAPITOLO VII: ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 43. Inizio dei lavori ............................................................................................... 46

Art. 44. Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni................... 46

Art. 45. Ultimazione dei lavori e dichiarazione di abitabilità e di agibilità.................. 47

Art. 46. Lavori non ultimati in termine utile ................................................................ 48

Art. 47. Richiesta e consegna di punti fissi: verifica del perimetro delle

costruzioni ...................................................................................................... 49

TITOLO SECONDO DISCIPLINA URBANISTICA

CAPITOLO UNICO: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI

PARAMETRI

Art. 48. Indici e parametri urbanistici............................................................................ 50

Art. 49. Volumi tecnici .................................................................................................. 56

Art. 50. Mansarde .......................................................................................................... 57

Art. 51. Seminterrati ...................................................................................................... 57

Art. 52. Piani cantinati ................................................................................................... 58

Art. 53. Edicola e chiosco.............................................................................................. 58

Art. 54. Isolato ............................................................................................................... 59

Art. 55. Criteri di misura delle distanze tra edifici ........................................................ 59

Art. 56. Distacco dai confini e dal ciglio stradale.......................................................... 60

Art. 57. Confine stradale................................................................................................ 61

Art. 58. Fascia di pertinenza stradale............................................................................. 61

Art. 59. Fascia di rispetto stradale ................................................................................. 61

TITOLO TERZO DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPITOLO I: ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

Art. 60. Campionatura .................................................................................................. 62

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III

Art. 61. Aspetto e manutenzione degli edifici ...............................................................62

Art. 62. Aggetti e sporgenze..........................................................................................63

Art. 63. Balconi .............................................................................................................64

Art. 64. Infissi e serramenti ...........................................................................................64

Art. 65. Arredo urbano ..................................................................................................65

Art. 66. Tutela dei manufatti attinenti i servizi pubblici: ripristino di suolo

pubblico...........................................................................................................66

Art. 67. Numero civico degli edifici..............................................................................67

Art. 68. Sistemazione di marciapiedi, muretti e ringhiere............................................68

Art. 69. Fili telefonici, elettrici, condotte di acque bianche ..........................................69

Art. 70. Caditoie, grondaie, canne fumarie, fecali e serbatoi dell'acqua: aspetto

estetico e formale ............................................................................................69

Art. 71. Servizi igienici .................................................................................................70

Art. 72. Arredo dei posteggi pubblici............................................................................70

Art. 73. Insegne dei negozi............................................................................................71

Art. 74. Edicole Votive..................................................................................................72

Art. 75. Oggetti ed elementi di arredo...........................................................................72

CAPITOLO II: ACCESSI E FRUIBILITÀ

Art. 76. Accesso di veicoli dallo spazio di pertinenza delle costruzioni ........................73

Art. 77. Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone fisicamente

impedite: luoghi da sottoporre a particolare disciplina......................................74

Art. 78. Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone fisicamente

impedite: requisiti ..............................................................................................75

CAPITOLO III: NORME IGIENICHE

Art. 79. Requisiti di legge .............................................................................................76

Art. 80. Spazi interni agli edifici ...................................................................................76

Art. 81. Distanze minime tra pareti finestrate ...............................................................77

Art. 82. Uso dei distacchi tra fabbricati.........................................................................78

Art. 83. Scarichi e convogliamento acque luride ..........................................................78

Art. 84. Acque piovane - Grondaie e pluviali ...............................................................79

Art. 85. Forni, focolari, camini, condotti di calore, canne fumarie ...............................80

Art. 86. Scale .................................................................................................................80

Art. 87. Fabbricati in terreni con forte pendenza...........................................................81

Art. 88. Piani interrati....................................................................................................81

Art. 89. Piani seminterrati .............................................................................................82

Art. 90. Piani terreni ......................................................................................................82

Art. 91. Terrazze............................................................................................................83

Art. 92. Piani sottotetto e soppalchi ..............................................................................83

Art. 93. Gabinetti a locali igienici .................................................................................84

Art. 94. Norme comuni a tutti i piani abitabili ..............................................................85

Art. 95. Fabbricati nel territorio aperto .........................................................................86

Art. 96. Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti.........................................................87

CAPITOLO IV: NORME TECNOLOGICHE

Art. 97. Oggetto e applicazione delle norme tecnologiche............................................88

Art. 98. Requisiti termici e igrotermici .........................................................................89

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IV

Art. 99. Requisiti illuminotecnici ................................................................................. 90

Art. 100. Requisiti acustici ........................................................................................... 91

Art. 101. Requisiti relativi alla purezza dell'aria .......................................................... 92

Art. 102. Requisiti relativi ai servizi tecnologici .......................................................... 93

Art. 103. Requisiti relativi alla fruibilità ....................................................................... 94

Art. 104. Requisiti relativi alla sicurezza...................................................................... 95

CAPITOLO V: NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE E A SERVITÜ DI UTILITÀ

PUBBLICA

Art. 105. Manutenzione delle aree................................................................................ 97

Art. 106. Interventi relativi ad aree scoperte ................................................................ 97

Art. 107. Depositi su aree scoperte ............................................................................... 98

Art. 108. Tabelle di affissione e corpi illuminanti........................................................ 99

Art. 109. Recinzione di angoli morti ............................................................................ 99

Art. 110. Rimozione di tabella e di recinzioni comunali .............................................. 99

CAPITOLO VI: NORME DI BUONA ESECUZIONE

Art. 111. Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni............................................... 100

Art. 112. Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti................................................... 100

CAPITOLO VII: USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

Art. 113. Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo e sottosuolo

pubblico ..................................................................................................... 101

Art. 114. Rinvenimenti e scoperte .............................................................................. 102

Art. 115. Uso di discariche e di acque bianche........................................................... 102

CAPITOLO VIII: GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 116. Lavori sul fronte stradale - Interruzione dei lavori...................................... 104

Art. 117. Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori ................ 104

Art. 118. Ponti e scale di servizio ............................................................................... 105

Art. 119. Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai

cantieri ....................................................................................................... 106

Art. 120. Responsabilità degli esecutori di opere ....................................................... 107

Art. 121. Rimozione delle recinzioni.......................................................................... 107

Art. 122. Disciplina generale del cantiere di costruzione ........................................... 107

Art. 123. Chiusure di aree edificabili.......................................................................... 108

TITOLO QUARTO: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPITOLO UNICO

Art. 124. Annullamento della concessione ................................................................. 109

Art. 125. Adeguamento al Regolamento Edilizio delle costruzioni preesistenti ........ 109

Art. 126. Disposizioni transitorie................................................................................ 110

Art. 127. Disposizioni transitorie per gli edifici esistenti .......................................... 110

Art. 128. Disposizioni finali ....................................................................................... 111

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REGOLAMENTO EDILIZIO

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TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1

Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio

comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni

contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo

strumento urbanistico.

Art. 2

Richiamo a disposizioni generali di legge

Disponendo l'art. 71 del Codice Civile che “le regole da osservarsi nelle

costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali",

per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono

applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

Normativa antisismica

La normativa antisismica di cui al D.M. 16/1/96 ed eventuali successive modifiche

ed integrazioni prevale sulle disposizioni contenute nelle presenti norme tecniche di

attuazione.

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REGOLAMENTO EDILIZIO

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CAPITOLO II

COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 3

Attribuzioni della Commissione edilizia.

La Commissione edilizia deve esprimere parere rispettivamente al sindaco, per i

provvedimenti edilizi di sua competenza, e al Consiglio Comunale, per i

provvedimenti urbanistici. Essa può esprimersi:

a. circa la legittimità dei progetti e degli interventi nei confronti del regolamento

edilizio, dei piani urbanistici generali, dei programmi pluriennali di attuazione

degli stessi, di altri eventuali piani urbanistici attuativi, di tutte le disposizioni

legislative e regolamentari emanate dallo Stato e dalla Regione in materia di

edilizia, urbanistica, di tutela del territorio, di tutela dell'ambiente, di igiene

ecc., della pianificazione regionale e intercomunale;

b. sul valore funzionale, formale e tecnico dell'opera progettata;

c. sulla validità del rapporto tra l'opera progettata e il contesto urbano e

territoriale;

d. circa l'applicabilità o meno al progetto di particolari disposizioni legislative,

tecniche o di particolari agevolazioni economiche;

e. sull’interpretazione del regolamento edilizio e delle norme di attuazione.

La Commissione edilizia deve esprimere obbligatoriamente il proprio parere:

a. per il rilascio, il rinnovo o l’annullamento della concessione edilizia;

b. sull'applicazione delle misure di salvaguardia;

c. sui piani particolareggiati di iniziativa pubblica da adottare;

d. sui Piani di edilizia economica e popolare (PEEP) da adottare;

e. sui Piani per gli insediamenti produttivi (PIP) da adottare;

f. sui piani particolareggiati di iniziativa privata da adottare;

g. sui piani di recupero da adottare ai sensi dell'art. 28 della legge 457/1978

h. sui piani di lottizzazione, sia di iniziativa pubblica che privata, da adottare ai

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REGOLAMENTO EDILIZIO

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sensi della L. 765/1967 e L.R. n.71/78 e relative convenzioni;

i. sui piani di settore di cui alle norme di attuazione del P.R.G.;

j. sui programmi integrati di intervento di cui alle norme di attuazione del P.R.G.;

Il sindaco e il Consiglio comunale possono, inoltre, decidere di avvalersi del parere

della Commissione edilizia per le seguenti materie:

a. deliberazioni comunali da assumere in attuazione delle disposizioni regionali;

b. perimetrazione delle zone di recupero di cui all'art.27 della legge 457/1978 e

L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito delle attività di spettanza della Commissione edilizia vanno annoverati

una serie di adempimenti distinti dal parere; a titolo esemplificativo devono

intendersi come tali:

a. i sopralluoghi su aree oggetto di richiesta di rilascio concessorio, al fine di

acquisire elementi di ulteriore definizione dello stato di fatto e delle proposte

progettuali;

b. i sopralluoghi con riferimento alla redazione di piani attuativi, sia di iniziativa

privata che pubblica, in rapporto ai criteri di azzonamento e di destinazione

funzionale delle aree.

c. le consulenze in ordine:

i. alle proposte di arredo urbano e relative normative;

ii. ai criteri di armonizzazione tecnico-estetici dei manufatti edilizi rispetto al

contesto (paesaggio naturale e costruito), con particolare riferimento alla

valutazione estetico-ambientale, ai valori di facciata, all'uso del colore e

delle finiture esterne;

iii. alla compatibilità di destinazioni d'uso funzionali di edifici pubblici;

iv. all'esame di progetti di massima (studi planovolumetrici) di opere

pubbliche, di piani di urbanizzazione e di infrastrutture di servizio;

v. alle direttive per l'esecuzione dei lavori di opere di particolare interesse e

importanza.

Il sindaco ed il Consiglio comunale possono inoltre decidere di avvalersi del parere

della Commissione edilizia in qualsiasi altra circostanza in cui sia opportuno, il

conforto di un parere tecnico per la formazione dei provvedimenti amministrativi.

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Il parere della Commissione edilizia è obbligatorio ma non vincolante per i

provvedimenti che saranno adottati dal sindaco.

Tutti i provvedimenti difformi dell’Autorità Comunale devono essere motivate

anche in rapporto al parere espresso della Commissione Edilizia e devono essere

comunicate alla Commissione stessa.

Art. 4

Composizione della Commissione edilizia e durata

La Commissione edilizia si compone:

a. dal sindaco o da un Assessore suo delegato che la presiede;

b. dall'Ufficiale Sanitario del Comune o suo delegato;

c. dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico o funzionario

dello stesso Ufficio all'uopo delegato;

d. da un architetto o ingegnere;

e. da un geometra;

f. da un esperto (legale) in materie tecnico-giuridiche e urbanistiche.

I componenti elettivi sono scelti autonomamente dal Sindaco.

I membri di nomina sindacale durano in carica cinque anni e non possono essere

confermati nel quinquennio successivo.

Non possono fare parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli,

i discendenti e gli ascendenti.

Art. 6

Indennità e rimborso spese

Ai componenti, sia elettivi che di diritto, è attribuito un gettone di presenza, la cui

entità è fissata, all'inizio del mandato, dal Consiglio comunale, in misura non

maggiore di quella prevista per le commissioni dell'amministrazione dello Stato.

In caso di residenza fuori dal Comune, è previsto, altresì, il rimborso delle spese di

viaggio, secondo quanto disposto dalla L. n. 417/78 e successive modifiche ed

integrazioni.

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Art. 7

Funzionamento della Commissione edilizia

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del

sindaco o di chi ne fa le veci in sessione ordinaria, convocata 5 giorni prima o in

sessione straordinaria convocata 3 giorni prima con avviso scritto da recapitare al

domicilio dei componenti.

I progetti saranno esaminati dalla Commissione solo se muniti del parere scritto,

obbligatorio, dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Tutte le volte che il sindaco lo crederà opportuno potrà riunire la Commissione

Edilizia in seduta straordinaria, sempre con avviso scritto preventivo di almeno tre

giorni recapitato al domicilio dei vari membri con la specifica dell’O.d.G.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei

commissari, compreso il tecnico comunale, la cui presenza è necessaria per la

validità della seduta.

I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.

Il Presidente designa tempestivamente tra i Commissari i relatori dei singoli

progetti.

Sarà ritenuto decaduto il componente elettivo della commissione che non partecipi

per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

I componenti della Commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla

discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati,

a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque

assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel

verbale.

Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate da un

componente dell’Ufficio Tecnico Comunale all'uopo designato dal sindaco, per

redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal

Presidente e dai Commissari.

Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla

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REGOLAMENTO EDILIZIO

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Commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto

la dicitura “Esaminato dalla Commissione edilizia Parere favorevole n. ... del ../../..",

completata dalla data, dal bollo e dal visto del Presidente e dei Commissari.

Il responsabile del procedimento di richiesta di Concessione Edilizia, individuato

ai sensi dell’art.2 della L.R. 17/94, entro quarantacinque giorni dalla data di

presentazione della domanda di concessione edilizia o di integrazione della

documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento, inoltrandola alla

C.E. per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi

quarantacinque giorni.

Qualora la C.E. non dovesse rendere il parere nei termini del comma precedente, il

sindaco provvede sulla scorta della proposta motivata del responsabile del

procedimento.

Un progetto esitato negativamente potrà essere riesaminato solo se ad esso siano

state apportate sostanziali variazioni.

Per l’esame dei progetti la Commissione seguirà l’ordine di protocollo.

Quando il parere non sarà favorevole, dovrà essere motivato. Il sindaco, con foglio

a parte, gli notificherà il motivo del diniego.

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CAPITOLO III

CATEGORIE DI INTERVENTO

Art. 8

Interventi edilizi diretti

In tutto il territorio comunale quando non sono prescritti piani attuativi, piani di

settore, e nei casi in cui è espressamente fatto divieto, l'intervento diretto si attua

attraverso il rilascio della concessione edilizia salvo i casi previsti dalla L.R. 10

agosto 1985 n. 37 per gli interventi in cui è sufficiente l'autorizzazione e la

comunicazione rilasciata dal sindaco. Per le opere in cui è sufficiente la

autorizzazione devono essere specificate le caratteristiche costruttive e tipologiche

degli interventi e le relative destinazioni d'uso.

Art. 9

Opere soggette a concessione edilizia

Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione edilizia

per l'esecuzione di qualsiasi attività che comporti trasformazione edilizia ed

urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione d'uso

degli immobili ove previsto.

Sono subordinate al rilascio di concessione edilizia le opere ed i lavori nel seguito

elencati:

a. nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con metodi

costruttivi tradizionali, sai con l'uso di metodi di prefabbricazione totale o

parziale;

b. demolizione totale con contemporanea ricostruzione di manufatti esistenti;

c. interventi di ristrutturazione secondo a quanto previsto dall’art.20 della L.R.

71/78, comma e) e d);

d. installazione di attrezzature e impianti produttivi industriali, artigianali e

agricoli;

e. costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature;

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f. esecuzione anche da parte di privati, di opere di urbanizzazione in attuazione di

strumenti esecutivi;

g. realizzazione di opere in attuazione di norme o provvedimenti emanati a

seguito di pubbliche calamità;

h. realizzazione di opere e costruzione sotterranee interessanti il suolo pubblico e

privato;

i. installazione di capannoni, silos, concimaie;

j. opere e costruzioni relativi all'installazione di complessi turistici

complementari quali complessi ricettivi all'aria aperta, campeggi, asili per

mobili destinati ad alloggi temporanei;

k. frazionamenti di unità immobiliari, costruzione e modificazione di cappelle;

l. chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati, carburanti, ecc.).

Le concessioni edilizie, fatta eccezione per le opere da eseguirsi in edifici gravati

dai vincoli delle L. n. 1089/39 e n. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni,

sono rilasciate dal sindaco sentiti i pareri della commissione edilizia, fermi restando

gli eventuali pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti. Per gli immobili e le

aree su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno sono stati inclusi dal

P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, si applica la stessa procedura

prevista per gli immobili vincolati da leggi nazionali, o regionali.

Art. 10

Opere per le quali è prescritta l'autorizzazione

L'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione edilizia per le seguenti

opere:

a. opere previste dall’art.5 L.R. 37/85;

b. interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come

definiti dall'art.20 lettera b) e c) della L.R. n. 71/78;

c. opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici

esistenti;

d. la realizzazione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di cancelli e

recinzioni, se di altezza non superiore a metri 3,00;

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e. la realizzazione restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta

e/o sostegno, purché non superino l'altezza di metri 2,90, con esclusione dei

fondi rustici;

f. la posa in opera di tende, qualora aggettino su spazi pubblici o aperti al

pubblico transito;

g. demolizioni di manufatti esistenti;

h. coloriture, decorazioni di edifici e manufatti esistenti;

i. tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato;

j. la realizzazione di depositi di materiali e la esposizione di merci a cielo libero

con esclusione di quelli che avvengono per esigenze funzionali nell'ambito

delle pertinenza dei lotti degli impianti produttivi;

k. manufatti sul suolo privato costituiti di strutture trasferibili, precarie e

gonfiabili, quando richiedano allacci stabili ai pubblici servizi;

l. la costruzione di strade interpoderali e/o vicinali;

m. costruzione di serre stabili se finalizzate alla produzione e

commercializzazione di prodotti agricoli (ortaggi, floricultura, etc.);

n. le opere esterne necessarie per adeguare gli esercizi pubblici esistenti alle

norme relative alla eliminazione delle barriere architettoniche;

o. edilizia funeraria;

p. l'apposizione, rimozione, modifica, di corpi illuminanti, monumenti, lapidi,

statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, vetrine, insegne, iscrizioni,

targhe, tabelle, cartelli pubblicitari, cartelli segnaletici recanti indicazioni a

carattere privato, ai sensi del regolamento edilizio vigente;

q. le occupazioni del suolo pubblico;

r. gli allacciamenti alle reti di fognatura comunale, dell’acquedotto, del gas,

dell’energia elettrica, ecc.; opere necessarie per l’adeguamento degli scarichi di

insediamenti civili che non recapitino in pubbliche fognature; l’abbattimento di

alberi di alto fusto esistenti nei giardini o nei complessi alberati privati;

l’esecuzione di lavori e depositi su strade comunali o private soggette a

pubblico transito, nonché lo scarico delle acque nei relativi fossi, con

l’osservanza delle norme di tutela delle strade e ferma restando la necessità

dell’autorizzazione da parte degli Enti proprietari per analoghi lavori da

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eseguire nelle strade provinciali e statali; la costruzione di passi carrabili su

strade e piazze pubbliche e private soggette a pubblico transito; l’apposizione

da parte di Enti pubblici e di privati, di manufatti mobili quali cabine, baracche,

box, ecc. a carattere temporaneo o permanente;

s. interventi volti, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a mutare

destinazione d'uso in singole unità immobiliari e in unità immobiliari e

residenziali.

Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguirsi in edifici gravati dai

vincoli delle L. n. 1089/39 e n. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni, sono

rilasciate dal sindaco sentiti i pareri dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficiale

sanitario, fermi restando gli eventuali pareri o nulla osta richiesti dalle norme

vigenti. Per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno sono

stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, si applica la stessa

procedura prevista per gli immobili vincolati da leggi nazionali, o regionali.

L'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta

qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla presentazione

della stessa. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione

al sindaco del loro inizio.

Art. 11

Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione

Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco le

seguenti opere:

a. opere previste dall’art.6 della L.R. 37/85;

b. manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lett. a) dell'art.20 della L.R. n.

71/78 e secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del P.R.G. purché

non contrasti con le leggi vigenti;

c. recinzioni di fondi rustici;

d. strade poderali;

e. opere di giardinaggio;

f. risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture

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murarie;

g. costruzione di serre purché non finalizzate alla produzione e

commercializzazione di prodotti agricoli (ortaggi, floricultura, etc.);

h. cisterne interrate ed opere connesse;

i. opere di smaltimento delle acque piovane;

j. opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone

agricole.

Art. 12

Manutenzione ordinaria

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/39, dalla L.

1497/39, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno

sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, e nel rispetto

dell'art.20 a) della L.R. n. 71/78, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria

le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e

quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici

esistenti, quali:

a. le opere di riparazione delle finiture esterne (infissi, tinteggiatura di elementi

architettonici, grondaie, pluviali, parapetti, manti di copertura, compresa la

piccola orditura per le coperture a falda, elementi decorativi e simili);

b. la riparazione di piazzali senza alcuna modifica del tipo di pavimentazione

esistente;

c. le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti;

d. tutte le altre opere previste dall'art.6 della L.R. n.37/85;

e. ritinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci e rivestimenti esterni;

f. riparazione e ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la

costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e

tecnologici; tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci interni; riparazione

di infissi interni; riparazione di pavimenti interni.

Nel caso in cui gli interventi di manutenzione ordinaria ricadano in edifici soggetti

ai vincoli di cui alla legge 1089/39 e 1497/39, ed in edifici su cui i vincoli suddetti

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12

non sussistano e non di meno sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree

sottoposte a tutela, é necessaria l’autorizzazione del Sindaco ed il preventivo nulla

osta della Soprintendenza. In tutti gli altri casi gli interventi di manutenzione

ordinaria non sono soggetti a concessione, autorizzazione, né a comunicazione.

La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale

responsabilità del committente.

Art. 13

Manutenzione straordinaria

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/39, dalla L.

1497/39, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno

sono stati inclusi dal PRG tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, e nel rispetto

dell'art. 20 b) della L.R.n.71/78, costituiscono interventi di manutenzione

straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti,

anche strutturali, degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per

realizzare ed integrare i servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre che non

alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino

variazioni delle destinazioni d’uso.

Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:

a. la sostituzione degli infissi esterni, delle coperture (manto, orditura, gronde);

b. la modifica integrale o la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei

servizi igienici;

c. la realizzazione dell'isolamento termico, esterno, ai sensi delle vigenti leggi.

d. L'intervento di manutenzione straordinaria é soggetto ad autorizzazione, ai

sensi delle presenti norme di attuazione e dell'art.5 della L.R.37/85.

Art. 14

Restauro e risanamento conservativo

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/39, dalla L.

1497/39, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno

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13

sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, gli interventi

di restauro e risanamento conservativo di cui all'art.20 c) della L.R. n. 71/78, sono

quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità

mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,

formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi

compatibili.

Art. 15

Ristrutturazione edilizia

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/39, dalla L.

1497/39, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno

sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, gli interventi

di ristrutturazione edilizia di cui all'art.20 d) della L.R. n. 71/78, sono quelli rivolti

a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che

possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti alla concessione edilizia di

cui alle presenti norme.

Art. 16

Ristrutturazione urbanistica

Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente

tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante insieme sistematica di

interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e

della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal D.M. n.

1444/68, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi.

Art. 17

Opere interne

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle

costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti

prospicienti strade e piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità

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14

immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole

unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto

riguarda gli immobili compresi nel centro storico di cui al D.I. 2.4.68 n. 1444,

rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle

superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse.

Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione

della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture

precarie.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il

proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma

di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e

il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili

vincolati ai sensi delle legge 1 Giugno 1939, n. 1089 e 29 Giugno 1939, n.1497 e

successive modificazioni ed integrazioni. Per gli immobili su cui i vincoli suddetti

non sussistono e non di meno sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree

sottoposte a tutela, si applica la stessa procedura prevista per gli immobili vincolati

da leggi nazionali, o regionali.

Vanno comunque osservate le disposizioni di cui all’art. 20 della L.R. 4/2003.

Art. 18

Interventi relativi a pertinenze

(Abrogato)

Art. 19

Interventi diversi o per opere minori

Sono definiti “diversi” o per “opere minori” gli interventi volti alla produzione di:

a. distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro

messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e

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15

riqualificazione del quadro urbano;

b. cartellonistica murale o a struttura autoportante;

c. impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione di spazi

pubblici o aperti al pubblico ovvero di episodi significativi del quadro urbano,

volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;

d. monumenti ed edicole funerarie.

Gli interventi diversi o per opere minori sono soggetti a preventiva autorizzazione.

La domanda per gli interventi diversi deve essere corredata dei seguenti documenti:

a. una o più planimetrie generali in scala 1:2000 o 1:1000, intese a rappresentare

la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il

rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto

di pertinenza o comunque sullo spazio occupato;

b. progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna e non inferiore a

1:100) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare;

c. ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti.

Tutte le opere elencate nel presente articolo non devono alterare o turbare il quadro

urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino né

costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione.

L'appoggio su frontespizi nudi è ammesso purchè il manufatto posto in opera sia

asportabile.

Art. 20

Interventi per manufatti provvisori

(Abrogato)

Art. 21

Demolizioni

L'intervento di demolizione è soggetto ad autorizzazione, ai sensi delle presenti

norme, tranne i casi esplicitamente previsti, che sono soggetti a concessione edilizia.

Sono classificati come interventi di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in

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16

tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva

dell'area risultante.

Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria,

di restauro o di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali

interventi e oggetto della autorizzazione o concessione relative all'intervento del

quale fanno parte.

Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a una

nuova costruzione, sono soggette a concessione.

La domanda di demolizione deve essere corredata di:

a. una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000, intese a rappresentare la

collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il rapporto

di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto

interessato;

b. rilievo completo dello stato di fatto comprendente planimetrie, alzati e sezioni

(in scala 1:100) del manufatto da demolire e relativa documentazione

fotografica;

c. documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso del

manufatto stesso;

d. relazione circa le modalità tecniche della demolizione;

e. indicazione degli estremi di presentazione di eventuale domanda di

autorizzazione o concessione per interventi sull'area risultante.

Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di demolizione è subordinato:

a. alla libertà da persone e cose del fabbricato da demolire; nel caso di

demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua

parte della costruzione;

b. all'impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso

immediatamente prima di dare corso alla demolizione;

c. all'impegno di procedere alla chiusura degli sghembi di fognatura che

rimangono inutilizzati;

d. all'impiego di sistemare e recingere il terreno che non abbia utilizzazione

immediata;

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17

e. all'impiego di proteggere e conservare l'eventuale patrimonio arboreo;

f. in caso di inosservanza anche parziale degli impegni prescritti nelle presenti

norme, l'Amministrazione comunale può compiere l'intervento sostitutivo in

danno dell'inadempiente;

g. l'autorizzazione di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela è

subordinata all'eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti autorità;

h. qualora l'autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso il

richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al sindaco.

Art. 22

Costruzioni precarie e semipermanenti

Parimenti ai fabbricati con strutture murarie o in cemento armato, è necessaria la

concessione per tutte le opere in legno, in metallo, in materiali speciali, sia costruiti

in sito che prefabbricati, sia che abbiano carattere permanente con fondazioni stabili,

o smontabili, anche se essi vengono eseguiti con carattere non definitivo.

Tali strutture potranno essere costruite o installate in seguito a regolare

concessione, nel rispetto delle norme sia delle leggi vigenti che del presente

regolamento ed in conformità alle previsioni del vigente programma di

fabbricazione.

Non sono soggette a concessione le opere provvisionali di imprese appaltatrici di

lavori edili per la custodia di materiali e ricovero di macchinari che vengono eseguiti

nel cantiere di lavoro e che possono avere solo, al massimo, la durata dell’appalto;

con la ultimazione delle opere appaltate, dovranno essere comunque smontate.

Per tali ricoveri che siano in lamiera ondulata o in altro materiale deve essere

richiesta soltanto l’autorizzazione la quale potrà essere concessa sempre per una

durata limitata.

Art. 23

Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di

assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone o

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18

cose, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione

al sindaco e di presentare sollecitamente e comunque non oltre 5 gg. la domanda di

concessione o di autorizzazione di cui ai precedenti articoli.

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19

CAPITOLO IV

LA CONCESSIONE EDILIZIA

Art. 24

Domanda di concessione edilizia

La domanda di concessione per eseguire lavori di cui ai precedenti articoli, redatta

in carta da bollo e firmata dal proprietario o dall'avente titolo, e dal progettista, deve

essere indirizzata al sindaco.

La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

L'istanza deve contenere, oltre all'oggetto della stessa:

a. nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del richiedente;

b. nome, cognome, domicilio, codice fiscale del progettista, che deve essere un

tecnico (architetto, ingegnere, dottore in agraria, geometra, perito industriale,

agrario ecc. nei limiti delle rispettive competenze) regolarmente iscritto al

rispettivo albo o collegio professionale;

c. nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del direttore dei lavori, che

deve essere un tecnico come indicato al punto precedente, indicazione e

relative formalità potranno essere differite al momento della comunicazione di

inizio lavori;

d. nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del costruttore, del tecnico

dell'impresa e dell'assistente; dette indicazioni e relative formalità potranno

essere differite al momento della comunicazione di inizio lavori;

e. nel caso di lavori cosiddetti "in economia" occorre indicare il responsabile del

cantiere e relativi dati.

Dalla domanda devono, inoltre, risultare esplicitamente:

a. l'elezione del domicilio nel territorio comunale da parte del richiedente;

b. l’impegno ad accettare e osservare le norme del regolamento edilizio, nonché le

leggi ed i regolamenti vigenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici in

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20

vigore e adottati;

c. l'impegno di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, i nomi del direttore dei

lavori, del costruttore, dell'assistente di cantiere, ove non già esplicitati in sede

di istanza, allegando le dichiarazioni di accettazione degli stessi, nonché di

comunicare, entro 10 giorni, eventuali cambiamenti degli stessi;

d. la documentazione attestante che il richiedente rientra tra gli aventi titolo

legittimati.

La domanda di concessione ad edificare deve essere corredata da un minimo di tre

copie della documentazione annessa, per gli adempimenti successivi (istruttoria,

pareri successivi, visione per il pubblico e rilascio copie).

L'istanza di concessione può essere presentata:

a. dal proprietario dell'area edificatoria;

b. dal superficiario al di sopra del suolo (art. 952 c.c.);

c. dal superficiario al di sotto del suolo, limitatamente alle opere sotterranee;

d. dall'enfiteuta (art.959 e 960 del c.c.) con riferimento all'ambito e ai limiti del

contratto di enfiteusi, rimanendo al proprietario il diritto di richiedere la

concessione per tutto ciò che è escluso dal contratto di enfiteusi;

e. dall'usufruttuario e dai titolari di diritto d'uso e di abitazione (art. 981, 986,

1004, 1006, 1025 e 1026 c.c.), limitatamente alle richieste di interventi di

manutenzione straordinaria e di restauro;

f. dai titolari di diritti reali di servitù prediali, coattive o valutarie, i quali, ai sensi

dell'art.1065 del c.c. hanno solo diritto ad eseguire manutenzioni e

trasformazioni inerenti al loro titolo;

g. dal locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgente

dell'immobile locato (ai sensi dell'art.1577 c.c.);

h. dall'affittuario agrario (legge 11 febbraio 1971, n.11) e dal concessionario di

terre incolte (D.L. 19 ottobre 1944, n.279), i quali hanno, però, solo il diritto di

effettuare miglioramenti ai fabbricati rurali e alla casa di abitazione;

i. dal titolare in base a negozio giuridico di diritto privato, cioé delega, procura o

mandato da parte del proprietario;

j. dai titolari di diritti derivanti da provvedimenti autoritativi;

k. dai titolari di diritti derivanti da specifiche situazioni previste dalla legge;

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21

l. il tutore;

m. il curatore, limitatamente a interventi di manutenzione straordinaria e restauro

conservativo.

I soggetti elencati dal punto a) al punto f), per attestare il titolo devono presentare

apposito certificato rilasciato dalla Conservatoria dei registri immobiliari (contratto

redatto e trascritto ai sensi degli artt.1350 e 2643 del c.c.). I soggetti elencati ai punti

g) e h), allo stesso fine, devono presentare il contratto (redatto a norma dello art.117

del c.c.). I soggetti di cui al punto i), allo stesso fine, devono allegare copia

autenticata del documento di delega. I soggetti di cui ai punti l) e m), allo stesso fine,

devono allegare copia autenticata del provvedimento amministrativo o giudiziale.

Gli enti pubblici (Comune, Provincia, amministrazioni dello Stato, Istituti autonomi

case popolari ecc.) legittimati a richiedere la concessione edilizia per ogni tipo di

intervento su terreni già di loro proprietà o per i quali sia in corso la procedura di

esproprio, devono richiedere la concessione tramite i soggetti individuali

rappresentanti dell'ente stesso (sindaco o presidente) allegando l'atto deliberativo del

consiglio dell'ente medesimo.

Le aziende erogatrici di pubblici servizi, qualora non siano proprietarie dei terreni

sui quali chiedono di intervenire, devono produrre l'accordo preliminare tra il

proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure l'impegno del proprietario del suolo a

vendere o ad assoggettarsi alla servitù.

Art. 25

Elaborati tecnici a corredo dell'istanza di concessione edilizia

Alla domanda di concessione ad edificare, oltre alla documentazione relativa,

devono essere allegati i necessari elaborati tecnici di progetto. Gli elaborati tecnici

devono essere presentati per lo meno in triplice copia (copie eliografiche piegate

secondo il formato UNI A4 mm 210 x 297) e devono riportare su ciascuna tavola:

a. l'oggetto della richiesta di concessione;

b. le generalità e firma del richiedente;

c. le generalità, firma e timbro professionale del/i progettista e del/i direttore/i dei

lavori, nonché, se diverso, del calcolatore delle strutture.

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22

d. la dizione chiara di Stato di Fatto e quella di Progetto.

In dettaglio gli elaborati tecnici che devono essere presentati a corredo della

domanda sono:

a. Corografia in scala non inferiore a 1:2000, con stralcio dello strumento

urbanistico vigente, rilasciato dal Comune su richiesta dell'interessato; detto

elaborato sarà limitato alle mappe e norme che interessano l'intervento,

riporterà gli estremi di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici

vigenti (generali e attuativi) ed evidenzierà, con opportunità colorazione o

campitura, l'area di intervento. Per gli interventi nel territorio aperto non inclusi

nelle tavole alla scala urbana la corografia può essere in scala 1:10000. In tale

corografia dovranno essere riportati anche gli eventuali vincoli relativi all’area

di intervento;

b. Estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento in data non anteriore a sei

mesi, contenente gli elementi necessari a identificare le particelle oggetto di

intervento, la relativa superficie e proprietà, le ditte delle proprietà confinanti.

c. Planimetria aggiornata della zona (stato di fatto) in scala 1:200/1:500, estesa per

un raggio di almeno 40 metri con riferimento all'intervento in progetto, dalla

quale risulti:

i. orientamento e toponomastica;

ii. quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti esistenti

(comprese le opere di urbanizzazione, le alberature di rilievo, la viabilità e

le infrastrutture di trasporto) con relativa caratterizzazione tecnica;

iii. ubicazione della proprietà oggetto di intervento;

iv. le altezze e le distanze degli edifici circostanti;

v. i distacchi da confini di proprietà e da strade;

vi. lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive (acquedotti; metanodotti,

oleodotti, fognature, pozzi, acquedotti, fasce di rispetto in genere).

d. Planimetria di progetto del lotto in scala non inferiore a 1:200, orientata ed

estesa all'intero lotto, contenente l'inserimento dell'opera progettata e la

rappresentazione di tutti gli elementi atti a caratterizzarla:

i. andamento altimetrico dell'area;

ii. precisa ubicazione delle opere progettate (quote, distacchi, misure);

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23

iii. indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto o scoperto;

iv. opere di sistemazione dell'area e destinazioni d'uso della stessa;

v. indicazione del tipo di recinzione;

vi. indicazione della nuova vegetazione;

vii. indicazione degli elementi di arredo;

viii. indicazione delle pavimentazioni;

ix. indicazione di eventuali muri di sostegno e opere d'arte;

x. indicazione dei percorsi e accessi pedonali e carrabili;

xi. estremi di approvazione dell'eventuale piano attuativo del quale il lotto

faccia parte.

e. Sezioni e profili del terreno in scala adeguata.

f. Planimetria dei servizi a rete, nella scala di cui alla planimetria di progetto,

contenente:

i. il tracciato, l'indicazione della profondità e delle caratteristiche tecniche del

sistema di distribuzione ed allaccio:

ii. dell'acqua;

i. dell'energia elettrica;

ii. del gas;

iii. del telefono;

iv. della pubblica illuminazione;

v. dello smaltimento e depurazione delle acque bianche, nere e di eventuali

scarichi industriali;

vi. le opere eventualmente già esistenti.

g. Le opere già esistenti e quelle in progetto vanno graficizzate in maniera distinta,

onde consentirne l'individuazione.

h. Piante di progetto in scala non inferiore a 1:100, relative ai singoli piani

dell'edificio, entro e fuori terra, delle fondazioni, dei sottotetti e delle coperture.

Le piante devono indicare:

a. la dimensione complessiva dell'opera;

b. la destinazione d'uso dei locali;

c. le relative misure lineari e di superficie netta;

d. i vani scala;

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24

e. i vani ascensore;

f. l'ingombro degli impianti e servizi igienici;

g. le canne fumarie, le condotte di ventilazione e scarico;

h. lo spessore delle pareti;

i. la dimensione e i materiali delle strutture portanti;

j. le quote interne ed esterne;

Per ogni appartamento o unità produttiva, va presentato uno schema del sistema di

approvvigionamento idrico e di raccolta ed accumulo con la specifica degli elementi

e dei sistemi utilizzati e del dimensionamento degli stessi e del fabbisogno

ipotizzato (serbatoi, autoclave, etc.).

Nella pianta delle coperture vanno indicati:

a. i materiali e i sistemi strutturali adottati;

b. i manti di copertura;

c. le pendenze;

d. le gronde;

e. i camini;

f. i lucernari;

g. i volumi tecnici.

Nel caso di edifici progettati in aderenza a edifici preesistenti e con essi

comunicanti, vanno rappresentati in pianta anche i vani contigui degli edifici

comunicanti e relative destinazioni d'uso.

Sezioni di progetto, in numero non inferiore a due (di cui una almeno in

corrispondenza dei vani scale) in scala non inferiore a 1:100. Nelle sezioni vanno

indicati:

a. le altezze nette dei piani;

b. lo spessore dei solai, dei vespai e delle coperture;

c. l'altezza delle parti al di sopra della linea di gronda;

d. l'ingombro dei volumi tecnici e degli elementi aggettanti;

e. le altezze complessive delle fronti.

Prospetti in numero sufficienti (con riferimento a tutte le facciate principali) in

scala non inferiore a 1:100. Nei prospetti vanno indicati:

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25

a. le quote con riferimento alla linea del terreno naturale e modificato;

b. le aperture e relativi sistemi di chiusura;

c. i rivestimenti;

d. scarichi e pluviali se in vista;

e. balaustre, cornicioni e gronde;

f. altri elementi di finitura esterna dei manufatti edilizi e loro coloriture;

g. le sagome degli edifici contermini;

Progetti degli impianti di riscaldamento o di produzione centralizzata di acqua

calda, redatti in conformità delle leggi e regolamenti vigenti (disposto art.14 D.P.R.

1052/1977).

Documenti inerenti l'isolamento termico dell'edificio ai sensi della legge 373/1976,

redatti in conformità a quanto stabilito dall'art.19 del D.P.R. 1052/1977).

Computo dei volumi previsti e verifica della compatibilità con lo strumento

urbanistico vigente generale e/o esecutivo.

Relazione tecnico-illustrativa con la descrizione:

a. dell'azzonamento urbanistico di riferimento e relative norme tecniche di

attuazione;

b. delle caratteristiche tipologiche dell'opera progettata (destinazione d'uso, tipo

edilizio, numero dei piani ecc.);

c. delle caratteristiche tecnico-costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle

principali strutture, quali fondazioni, elementi portanti verticali e orizzontali,

coperture, divisori);

d. delle caratteristiche impiantistiche (impianto idrico, elettrico, di gas metano o

altre fonti energetiche alternative, telefonico, di smaltimento dei rifiuti, degli

scarichi idrici, di condizionamento, antincendio, antifurto ecc.);

e. delle caratteristiche delle finiture (rivestimenti, pavimento, controsoffittature,

coloriture, tinteggiature ed elementi vari di finitura).

Per i fabbricati a destinazione produttiva, la relazione deve contenere:

a. la descrizione delle lavorazioni da effettuare e dei processi di produzione se

condizionano le scelte tipologiche, formali e strutturali;

b. la specificazione dei materiali depositari, trattati, prodotti, eliminati, utilizzati

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26

per la produzione dell'energia;

c. i dispositivi per la sicurezza interna ed esterna della fabbrica;

d. l'intensità dei rumori prodotti durante la lavorazione;

e. le quantità di acqua utilizzate e la relativa fonte di approvvigionamento.

Tutti gli interventi progettuali proposti devono, inoltre, avere specificati i dati

urbanistico-edilizi di riferimento e specificatamente:

a. superficie catastale e reale dell'area oggetto di intervento;

b. superficie territoriale della zona omogenea di cui il lotto di intervento fa parte

(St);

c. superficie fondiaria del lotto (Sf);

d. superficie coperta (Q) dal manufatto edilizio;

e. superficie utile (Su) e volume (V) del manufatto edilizio;

f. superficie utile abitabile (Sua);

g. superficie non residenziale (Snr);

h. superficie complessiva (Sc);

i. superficie per attività commerciali, direzionali, turistiche;

j. distanze dai confini di proprietà; dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici

esistenti e di progetto;

k. altezza delle fronti (Hf), e/o altezza dell'edificio (H);

l. indici di fabbricabilità fondiaria (Iff) e/o di utilizzazione (Uf);

m. superfici delle aree destinate a parcheggio, distinte in aree per parcheggi

pubblici di urbanizzazione primaria ed aree per parcheggi di pertinenza degli

edifici ( art.41 sexies legge 1150/1942);

n. superficie delle aree destinate a verde (verde privato, condominiale, pubblico

di urbanizzazione primaria ecc.);

o. superficie delle aree destinate alla viabilità;

p. superficie delle abitazioni e singole unità immobiliari (ai sensi della legge

457/1978) nel caso di edilizia agevolata, convenzionata, sovvenzionata;

q. altezza netta dei locali abitabili e relativi accessori, nel caso di edilizia

agevolata;

r. numero di abitanti e/o addetti convenzionali;

s. numero delle unità abitative.

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REGOLAMENTO EDILIZIO

27

Eventuali particolari in scala 1:50/1:20/1:10, con la rappresentazione di dettaglio di

particolari elementi costruttivi o decorativi o strutturali del fabbricato.

Eventuale ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti

all'edilizia speciale o pubblica.

Documentazione fotografica dello stato di fatto.

Eventuale presentazione, in relazione all'importanza ed entità delle opere

progettate, di allegati grafici aggiuntivi, quali:

a. planivolumetrici;

b. assonometrie;

c. prospettive;

d. plastici;

e. prove colori ecc.

Relazione geologica e sulle fondazioni, redatta e firmata da tecnico debitamente

abilitato e regolarmente iscritto all'albo professionale. Detto allegato è obbligatorio:

a. per le opere di cui al terzo comma dell'art.1 e al quarto dell'art.4 della legge

1684/1962;

b. per le opere da realizzare in aree prossime a terreni soggetti a dissesto

idrogeologico;

c. per tutte le nuove costruzioni;

d. in tutti i casi in cui la relazione geologica allegata allo strumento urbanistico lo

richieda.

Schema di convenzione o schema di atto unilaterale d'obbligo redatto sulla base

della convenzione predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione vigente

(artt.6 e 8 della legge 10/1977): tale atto deve, prima del rilascio della concessione

edilizia, essere trascritto nei modi e forme di legge sui registri immobiliari a cura del

richiedente (L.R. 71/78).

Prospetto dimostrativo del "volume totale edificato" ai fini della determinazione

della quota di contributo per le opere di urbanizzazione e delle superfici sulle quali

va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

Tutti gli elaborati grafici, sia di Stato di Fatto sia di Progetto, dovranno essere

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REGOLAMENTO EDILIZIO

28

dotati di orientamento e di scala grafica; tutte le piante e/o planimetrie dovranno

riportare l’esatta ubicazione delle linee di sezione e/o di profilo. Le domande di

concessione e/o di autorizzazione i cui elaborati tecnici non sono rispondenti alle

precedenti norme, non potranno essere istruite per l’esame della Commissione

Edilizia; esse dovranno essere integrate a norma delle precedenti disposizioni;

Nei progetti di trasformazione, ampliamento, sopraelevazione e restauro devono

essere indicati, con particolare grafia convenzionale, le demolizioni, gli scavi, le

sostituzioni e le nuove opere.

Nei progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo quotato in

scala 1:200/1:100 degli edifici da demolire, con la specificazione delle destinazioni

d'uso attuali, le sezioni più indicative, nonché documentazione fotografica.

Nel caso di progettazioni relative a costruzioni ex novo o ristrutturazioni di

impianti, attrezzature ed edifici (o loro parti) pubblici aperti al pubblico deve essere

prodotto apposito allegato grafico illustrativo delle percorrenze e degli spazi

predisposti per facilitare i portatori di handicap motorio, ai fini dell'applicazione

delle norme riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione

concernenti varianti di progetti già approvati.

Tutti gli elaborati di progetto saranno firmati dal tecnico progettista, architetto,

ingegnere, geometra perito, nelle attribuzioni di cui al R.D. 23/10/1925 n.2537 e

R.D. 11/02/1929 n.274.

La Commissione Edilizia e il sindaco restano responsabili della vigilanza delle

competenze e dei limiti dei professionisti firmatari.

Il rilascio della concessione edilizia da parte del sindaco per la costruzione,

ristrutturazione o modificazione di edifici e attrezzature, nonché per le opere di

urbanizzazione primaria e secondaria, è subordinato a un'effettiva verifica tecnica,

sia in fase istruttoria che in quella di esame da parte della Commissione edilizia, che

il progetto presentato sia tale da consentire il superamento delle cosiddette "barriere

architettoniche" (artt.27 e 28 della legge 30 marzo 1971, n.118, Nuove norme in

favore di mutilati e invalidi civili; D.P.R.27 aprile 1978, n. 384, Regolamento di

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REGOLAMENTO EDILIZIO

29

attuazione dell'art.27 della legge 118/1971; C.M. Lavori Pubblici, 19 giugno 1968,

n. 62 e leggi regionali).

Art. 26

Certificazioni da presentare a corredo dell'istanza di concessione edilizia

Alla domanda di concessione ad edificare vanno allegate attestazioni e/o

certificazioni discendenti da leggi speciali o regolamentazioni comunali, provinciali,

regionali e statali, rilasciate da organi estranei alla Amministrazione comunale:

a. Autorizzazioni della Soprintendenza archeologica, della Soprintendenza ai beni

ambientali, architettonici, artistici e degli uffici regionali competenti ai sensi

dell'art.82 del P.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in relazione agli adempimenti di

cui alle leggi 1089/1939, 1497/1939, 431/1985 e nei casi esplicitamente previsti

dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

b. Altri eventuali nulla-osta e autorizzazioni di enti e organi estranei alla

Amministrazione comunale in discendenza di vincoli e servitù esistenti.

c. Autorizzazioni prescritte da norme di legge per la realizzazione di opere di

edilizia speciale (scolastica, universitaria, ospedaliera, cimiteriale, carceraria,

economico-popolare ecc.).

Art. 27

Istruttoria preliminare dei progetti

L’istruttoria preliminare dei progetti e le procedure per il rilascio delle concessioni

edilizie sono definite si sensi dell’art.2 della L.R. 17/94.

L’ufficio comunale competente, all’atto della presentazione della domanda di

concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando

all’interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni

documentali devono essere richieste dall’ufficio nei successivi trenta giorni. In

questo caso il termine di centoventi giorni di cui al comma 5 decorre dalla data di

integrazione dei documenti.

Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di

presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una

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REGOLAMENTO EDILIZIO

30

proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione Edilizia

Comunale per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei

successivi quarantacinque giorni.

Il sindaco adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni. Qualora la

Commissione edilizia non dovesse rendere il parere nei termini di cui al comma 3, il

sindaco provvede sulla scorta della proposta motivata del responsabile del

procedimento.

La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventi

giorni dal ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non

venga comunicato all’interessato il provvedimento motivato di diniego.

Il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5

può iniziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al

Comune degli oneri concessori, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui

al comma 7, e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici

comunali.

Per quanto previsto al comma 5, prima dell’inizio dei lavori il progettista deve

inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da

realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di

sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla

normativa vigente.

Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente

articolo, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l’esame

delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione

dell’inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il

rilascio della concessione, il sindaco provvede ai sensi del comma 5 e compie gli atti

necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e

disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione delle richiamate

disposizioni.

Le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della concessione

edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, devono

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REGOLAMENTO EDILIZIO

31

essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti, ed in ogni caso nel rispetto

delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. I

termini decorrono indipendentemente l’uno dall’altro, nonché dai termini per il

rilascio della concessione edilizia.

Art. 28

Concessione edilizia

Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione edilizia

per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed

urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione d'uso

degli immobili ove previsto.

Il sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia dichiara approvato o

respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei modi e termini di

legge e comunque entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, attestato con le

modalità di cui al commma2 dell’art.2 della L.R. 14/97. In caso di diniego, verrà

restituita una copia debitamente vistata degli elaborati presentati con l’indicazione e

la evidenziazione dei motivi del diniego. Il sindaco per i progetti approvati autorizza

l'esecuzione, condizionata o non all'osservanza di speciali modalità, mediante il

rilascio della concessione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di

progetto debitamente vistati.

L'eventuale dissenso del sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere

motivato.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che

giustifichino un nuovo esame.

Nelle aree urbane e dove espressamente indicato dal P.R.G., il rilascio della

concessione edilizia è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione

primaria.

Per gli edifici accessibili dalle vie carrabili all'atto del rilascio della concessione il

sindaco, accertato l'adempimento dell'obbligo di esibizione della dichiarazione

sottoscritta dal richiedente, debitamente autenticata e trascritta nei registri

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REGOLAMENTO EDILIZIO

32

immobiliari, con la quale si vincolano permanentemente le aree e i locali a

parcheggi delle nuove costruzioni accessibili alle vie carrabili, come prescritto

dall'art.40 della L.R. n.19/72 e successive modifiche, dichiara il vincolo permanente

delle aree o locali destinati allo scopo.

Copia della concessione, nei casi previsti dalla legge, deve essere inviata alle

Autorità competenti per territorio e per materia; deve essere pubblicata secondo le

disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.

L'atto di concessione, nonché l'atto di impegno unilaterale e la convenzione

prevista dall'.art.7 della L. n. 10/1977, debbono essere trascritti a cura e a spese del

richiedente, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione d'uso

dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato

all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché del costo di costruzione, secondo

la normativa vigente in materia. Sono fatti salvi i casi previsti dall'art.9 della L.

n.10/78 per la concessione gratuita, e quelli di cui all'art.7 della legge per l'edilizia

convenzionata.

Il rilascio delle concessioni edilizie nelle aree normate con prescrizione esecutive è

subordinato a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 15/91.

Art. 29

Rilascio della concessione edilizia

Il rilascio della concessione edilizia oltre all’approvazione del progetto è

subordinato:

a. alla presentazione di tutte le certificazioni da presentare a corredo della

domanda;

b. al pagamento dei contributi se e per quanto dovuto;

c. alla presentazione della nota di trascrizione sul vincolo delle aree di parcheggio

di pertinenza delle costruzioni;

d. alla esistenza e verifica delle opere di urbanizzazione primaria di cui il lotto è

dotato;

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REGOLAMENTO EDILIZIO

33

e. alla regolare presentazione e approvazione di tutti gli atti, documenti e

certificazioni previsti dalle leggi nazionali, regionali e dal presente regolamento;

f. nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art.27,

(silenzio-assenso e avvio dei lavori) la concessione edilizia è subordinata alla

verifica dei requisiti, così come previsto dal comma 8 della L.R. 17/94.

Art. 30

Efficacia della concessione edilizia

La concessione è sempre rilasciata con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata

alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano

l'attività edilizia.

Art. 31

Validità, decadenza, rinnovo, proroga e revoca della concessione edilizia

La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul

bene oggetto della concessione stessa.

Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva

superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro

un anno dal rilascio della concessione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei

lavori può essere consentito dal sindaco in relazione alla mole delle opere da

realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

Quando entro i termini suddetti i lavori non siano iniziati o ultimati, il

concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del

progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per

l'abitabilità o agibilità. E' ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei

lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del

concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione dal

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REGOLAMENTO EDILIZIO

34

sindaco, quando si tratta di opere pubbliche.

La concessione edilizia decade quando durante il periodo della sua validità entrino

in vigore nuove disposizioni urbanistiche che sanciscano espressamente la

decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi

lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla

data di inizio.

La concessione edilizia può essere revocata:

a. quando, trascorsi infruttuosamente giorni trenta della notifica della ordinanza di

sospensione dei lavori, non vengano comunicate al Comune la nomina del

Direttore dei lavori e la relativa accettazione, entro il termine previsto dalle

presenti norme;

b. quando la concessione o l'autorizzazione risulti ottenuta in base ai disegni di

progetti alterati; non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto

esistente all'atto dell'inizio della costruzione.

Art. 32

Controllo partecipativo

Ai sensi dell'art.37 della L.R. n.71/78 chiunque ha diritto di prendere visione

presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie.

L'Amministrazione è tenuta, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a

carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.

L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'albo del

comune.

Art. 34

Responsabilità

Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il

titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti

e ciascuno per la parte di sua competenza, all'osservanza delle norme generali di

legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione.

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REGOLAMENTO EDILIZIO

35

CAPITOLO IV BIS

DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE

Art. 34 bis

Disposizioni agevolative

Nel presente testo si intendono inserite le disposizioni agevolative introdotte

dall’art. 14 della L.R. 2/2002.

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REGOLAMENTO EDILIZIO

36

CAPITOLO V

STRUMENTI ATTUATIVI E REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 35

Certificato di destinazione urbanistica

Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal sindaco, ha natura

giuridica e attesta l'esistenza di una determinata situazione giuridica in ordine alla

utilizzazione, destinazione d'uso e prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti

l'area o gli immobili che ricadono nel territorio comunale.

Il certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art.18 della L. n. 47/85 deve

essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla

presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data

del rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano

intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può

essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti

attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione

urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

La domanda, redatta in competente carta da bollo, deve essere corredata da visura

catastale dell'area e da relativa individuazione su mappa catastale aggiornata.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere corredato da:

a. documentazione grafica-catastale

b. dallo stralcio dello strumento urbanistico relativo

c. dagli articoli delle Norme tecniche di Attuazione relativi.

Il certificato, in originale e in copia, viene compilato dai servizi tecnici comunali e

rilasciato dal dirigente responsabile.

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REGOLAMENTO EDILIZIO

37

Art. 36

Piani di lottizzazione

La domanda di autorizzazione firmata da tutti i proprietari interessati o dagli aventi

titolo o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al sindaco con il

progetto di lottizzazione per le aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.

Il progetto, che dovrà essere redatto da ingegneri od architetti iscritti ai relativi albi

professionali, sarà presentato in numero minimo di sei copie, e composto di:

a. Relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche del progetto, contenente

indicazioni circa:

i. la zona omogenea di riferimento e relative norme tecniche di attuazione

del piano urbanistico generale;

ii. la destinazione d'uso dell'intervento;

iii. l'inserimento funzionale e formale del progetto nel contesto urbano e

territoriale;

iv. i criteri ispiratori delle scelte progettuali (schema della viabilità, tipologie

edilizie, qualità dei servizi ecc.);

v. la specificazione delle aree a destinazione pubblica e di uso pubblico

(aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria);

vi. i programmi di attuazione (metodologie, tecniche, tempi e fasi di

esecuzione);

vii. la stima sommaria degli oneri di urbanizzazione delle aree e la loro

ripartizione tra il Comune e i privati, secondo gli obblighi stabiliti nella

convenzione.

b. Planimetria stralcio delle previsioni dello strumento urbanistico e del relativo

eventuale programma pluriennale di attuazione, con l'indicazione degli estremi

di adozione e di approvazione e l'evidenziazione grafica delle aree oggetto di

intervento, in scala non inferiore a 1:2000.

c. Estratto di mappa catastale relativo alle particelle interessate e a quelle

circostanti per una profondità di almeno 250 metri dai confini di intervento,

con gli elementi necessari a identificare l'intestazione delle suddette particelle;

le particelle catastali interessate dall'intervento devono avere specificate le

relative superfici con allegato certificato catastale rilasciato in data non

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REGOLAMENTO EDILIZIO

38

anteriore a sei mesi.

d. Planimetria dello stato di fatto, in scala 1:500/1:1000, estesa ai terreni

limitrofi per almeno 250 metri; in essa devono essere indicati:

i. eventuali servitù esistenti;

ii. vincoli specifici dell'area oggetto di intervento;

iii. la toponomastica e l'orientamento;

iv. le quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti

eventualmente esistenti;

v. la viabilità esistente e le altre infrastrutture e urbanizzazioni;

vi. la vegetazione esistente.

e. Planivolumetrico di progetto su base aureofotogrammetrica, in scala non

inferiore a 1:500 dotato delle principali quote planimetriche.

f. Planimetria in scala non inferiore a 1:200 disegnata su mappa catastale,

contenente i seguenti elementi:

i. le strade e gli spazi riservati alla viabilità e ai parcheggi pubblici e

privati, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali,

relative quote altimetriche di progetto (quote rosse), fasce di rispetto e

distacchi degli edifici dalle sedi stradali;

ii. ubicazione dei posteggi pubblici con la indicazione planimetrica delle

essenze vegetali esistenti e da mettere a dimora e del relativo sesto di

impianto;

iii. ubicazione e dimensionamento degli spazi destinati a verde (privato,

condominiale, pubblico) di urbanizzazione primaria e secondaria;

iv. localizzazioni della superficie fondiaria, suddivisa in lotti numerati o in

comparti, per ciascuno dei quali va indicato il carico volumetrico, la

superficie coperta e l'altezza dei manufatti che vi insistono, risultanti

dall'applicazione delle disposizioni di legge, del piano urbanistico e del

regolamento edilizio;

v. indicazione di distacchi dei manufatti da realizzare da strade, confini di

lotto, metanodotti, elettrodotti ecc.;

vi. ubicazione e dimensionamento delle aree per spazi pubblici, distinte in

relazione alla specifica destinazione d'uso e graficizzate con opportuna

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REGOLAMENTO EDILIZIO

39

simbologia;

vii. gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica

edilizia;

viii. i beni soggetti o da assoggettare a speciali a speciali vincoli o particolari

servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e parchi

privati, zone di rispetto assoluto o parziale, etc.) con la precisa

individuazione di ciascuno di essi.

g. Profili quotati del terreno, in scala non inferiore a 1:200, indicanti:

i. la rappresentazione dell'andamento del terreno modificato e della linea

naturale del piano di campagna con i profili regolatori e le relative le

quote rosse di progetto;

ii. le sezioni tipo delle sedi stradali;

iii. i tipi di alberature;

iv. nonché delle tipologie edilizie da realizzare.

h. Progetto di massima alla scala opportuna delle opere di urbanizzazione

primaria (rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove previsto, di

distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di

ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento e la

ubicazione dei relativi allacciamenti.

i. Descrizione grafica e caratteristiche degli elementi di arredo urbano con

particolare riferimento ai corpi illuminanti pubblici;

j. Le norme tecniche di attuazione del piano di lottizzazione e delle eventuali

prescrizioni particolari, con il dimensionamento degli elementi urbanistici ed

edilizi caratterizzanti il progetto:

i. superficie catastale delle ditte;

ii. superficie reale, se diversa dalla precedente;

iii. superficie territoriale di zona omogenea;

iv. superficie territoriale dell'area di intervento;

v. superficie fondiaria totale e di ciascun lotto;

vi. superficie utile e volume relativi all'intero intervento;

vii. abitanti e/o addetti convenzionali insediabili;

viii. superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria;

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REGOLAMENTO EDILIZIO

40

ix. tipologie edilizie da adottare (indice di fabbricabilità massimo e minimo,

altezza massima e minima, rapporto di copertura, distacchi,

allineamenti);

x. destinazioni d'uso ammesse;

xi. caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria;

xii. prescrizioni per la sistemazione e l'arredo degli spazi scoperti;

xiii. tipologie di vegetazione;

xiv. materiali da impegnare e particolari delle finiture esterne;

xv. tipi di recinzione e accessi carrai e pedonali.

k. Quant'altro occorra per consentire la corretta e completa interpretrazione del

piano.

l. Relazione geologica ai sensi dell'art.13 della legge 64/1974, redatta da tecnici

all'uopo abilitati.

Alla domanda va inoltre allegato lo schema della convenzione, che deve essere

stipulata tra il Comune e il/i lottizzante/i della quale fanno parte integrante gli

elaborati precedentemente elencati.

Art. 37

Contenuti principali della convenzione delle lottizzazioni

La convenzione deve prevedere essenzialmente:

a. la cessione gratuita, entro i limiti stabiliti, delle aree necessarie per le opere di

urbanizzazione primaria e secondaria e la eventuale monetizzazione delle

opere di urbanizzazione secondaria se ammessa ;

b. le opere di urbanizzazione che devono essere eseguite a cura e spese del/i

lottizzante/i;

c. le garanzie finanziarie che il/i lottizzante devono prestare al Comune, in

esecuzione degli obblighi assunti con la stipula della convenzione;

d. le modalità di controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria

e secondaria, da effettuarsi a cura di professionisti di nomina comunale e a

spese del lottizzante;

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REGOLAMENTO EDILIZIO

41

e. le modalità per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma delle

leggi vigenti e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune;

f. le sanzioni a carico dei privati stipulanti per la inosservanza delle norme del

piano;

g. i termini, non superiori a 10 anni, entro i quali deve essere ultimata

l’esecuzione delle opere di cui ai precedenti comuni.

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti, il Sindaco può invitare i

proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione,

e, ove i proprietari non aderiscono, può ordinare la redazione d'ufficio (art.11 L.R.

71/78).

Il progetto adottato, con le modifiche del Consiglio Comunale abbia ritenuto di

apportare, è pubblicato e notificato ai proprietari delle aree fabbricabili con l’invito

a dichiarare, entro 30 gg. dalla notifica, se l’accettano e le eventuali opposizioni.

Dopo l’esame delle opposizioni e delle osservazioni nel rispetto di quanto previsto

all’art.3 della L.R. 71/78, il Consiglio Comunale approva il piano di lottizzazione.

I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del Consiglio comunale salvo i

casi previsti dalle leggi in vigore.

Art. 38

Opere di urbanizzazione eseguite dal concessionario in generale

Il concessionario potrà obbligarsi a realizzare direttamente quelle opere di

urbanizzazione che dovranno essere eseguite e per le quali è possibile la esecuzione

da parte dello stesso. Tale impiego deve risultare da apposito atto d’obbligo

unilaterale, regolarmente registrato e trascritto nel quale siano indicate le opere da

eseguire su progetto del Comune, le modalità di esecuzione delle stesse, la loro

incidenza in percentuale sull’importo del contributo, i tempi di esecuzione. Il

collaudo di tale opere sarà esercitata da tecnico nominato dal Comune e a spese del

concessionario, dopo la loro ultimazione dette opere dovranno essere cedute al

Comune.

I lavori di cui alla concessione potranno essere considerati ultimati solo se sono

state ultimate anche le opere di urbanizzazione che il concessionario si è obbligato a

Piano Regolatore Generale Comune di San Pietro Clarenza

REGOLAMENTO EDILIZIO

42

realizzare a scomputo della quota di contributo.

Per le opere che il concessionario si impegna a realizzare direttamente, dovrà

fornire al Comune adeguate garanzie nella misura dell’importo complessivo lordo

delle opere da eseguire maggiorato del 20%, mediante fideiussione di Banca o

Istituto di Credito di diritto pubblico o mediante polizza fideiussoria assicurativa,

con diritto a svincolo dopo che il Comune avrà accertato, che non si vantano crediti

nei riguardi del costruttore concessionario, per l’esecuzione di tali lavori, che le

opere siano state eseguite a regola d’arte come da verbale di collaudo e solo a

cessione avvenuta delle opere e delle aree al Comune stesso. Le opere non eseguite,

od eseguite male o difettose verranno rifatte a spese del Concessionario.

Art. 39

Cessione al Comune delle opere di urbanizzazione eseguite per convenzione

I proprietari delle aree per le quali è stata autorizzata la lottizzazione, ultimate le

opere di urbanizzazione stabilite nella convenzione, ne chiederanno il collaudo al

sindaco, che provvederà a mezzo di tecnici da lui incaricati e a spese del lottizzante.

Se le opere risultano eseguite regolarmente per come convenuto, i proprietari

cederanno al Comune tali opere, nei modi di legge.

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CAPITOLO VI

DESTINAZIONE D'USO E VARIANTI

Art. 40

Destinazione d'uso

Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee sono indicate nelle norme

specifiche di zona.

La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente

specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività

commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e delle attività artigianali con

esclusione delle attività nocive, moleste e comunque non rumorose a giudizio

dell'Amministrazione comunale, purché inserite all'interno delle tipologie edilizie

residenziali e/o negli stessi complessi edilizi e con idonea sistemazione degli spazi

circostanti.

La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e

funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per pubblici spettacoli ed

attività culturali ed associative quali cinema, teatri, sale di riunione in genere, sedi di

associazioni culturali, politiche religiose e simili, uffici pubblici.

Sono pure compatibili per la destinazione residenziale le attrezzature ricettive

alberghiere ed extra alberghiere e i servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario,

assistenziale e di servizio per gli handicappati, ecc., anche privati e di carattere

urbano e territoriale.

Per gli insediamenti o attività produttive esistenti, ivi comprese le attrezzature

ricettive di carattere alberghiero ed extra alberghiero, sono consentite, a mezzo di

rilascio di singola concessione edilizia, opere per l'adeguamento a prescrizioni di

legge, per miglioramenti funzionali delle attrezzature e degli impianti, nonché la

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44

realizzazione dei servizi di interesse collettivo (attrezzature sportive e ricreative,

agenzie, ritrovi, ecc.,) nelle aree di pertinenza.

Ai fini della integrazione tra la residenza e le altre funzioni ed attività urbane,

queste ultime sono ammesse alle seguenti condizioni:

a. le attività commerciali devono essere dotate di parcheggi ed aree pertinenziali

nel rispetto dei valori minimi e delle caratteristiche indicate agli artt. 36 bis e

36 ter delle NTA; attività direzionali; uffici pubblici e privati; studi

professionali; artigianato di servizio; a condizione che siano dotati di posteggi

propri proporzionati alle dimensioni dell'attività;

b. depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq 150, purchè non

isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza.

Non sono consentite nelle zone residenziali le attività incompatibili quali

industria; allevamento di animali; impianti sportivi motoristici; depositi a cielo

aperto, di qualsiasi genere e tipo, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli

edifici.

Art. 41

Interventi di variazione della destinazione d'uso

Sono interventi di variazione della destinazione d'uso gli interventi volti, anche

senza l'esecuzione di opere edilizie, a qualunque mutamento della destinazione d'uso

di una unità edilizia come delle singole unità immobiliari o trattandosi di unità

immobiliari residenziali di parti di queste ultime superiori a un terzo della loro

superficie.

La variazione della destinazione d'uso degli immobili deve essere compatibile con

i caratteri della zona omogenea in cui ricade l'immobile medesimo.

La destinazione d’uso richiesta deve essere compatibile con le previsioni della

zona omogenea del PRG.

Ove consentita, è autorizzata dal sindaco previo parere dell'ufficio tecnico

comunale e dell'ufficio sanitario e previo conguaglio del contributo di concessione

se dovuto (modifica del carico urbanistico), ai sensi dell’art.10 della L.R. 37/85.

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45

Se la variazione di destinazione d'uso interessa edifici gravati dai vincoli delle

leggi 1 giugno 1939 n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed

integrazioni, e delle aree ad esse assimilate nel P.R.G. può essere autorizzata sentito

il parere delle competenti autorità regionali e statali.

La domanda di autorizzazione per la variazione della destinazione d'uso

comportante l'esecuzione di opere edilizie, è soggetta, oltre alla presentazione della

documentazione necessaria, anche alle forme e alle procedure previste dal presente

regolamento per i diversi tipi di intervento.

L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 é rilasciata nel rispetto delle procedure e dei

criteri stabiliti dall'art.10 L.R. 10.08.1985 n.37 commi 3 e 4.

Art. 42

Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d’opera sono quelle definite dall’art. 15 della L. 47/85.

Le varianti, che si rendessero necessarie nel corso della esecuzione di interventi di

straordinaria manutenzione o di opere soggette a concessione edilizia, possono

essere attuate previo esperimento delle procedure inerenti alla preventiva

autorizzazione o concessione.

Qualora si tratti di varianti non sostanziali che non siano in contrasto con gli

strumenti urbanistici vigenti o con i regolamenti comunali e non modifichino la

sagoma, la superficie utile e la destinazione d'uso delle costruzioni previste nel

progetto, le varianti stesse possono essere eseguite previa comunicazione scritta e

salva, ove occorra, la necessaria approvazione del progetto variato prima del rilascio

della licenza d'uso.

L’approvazione della variante in corso d'opera deve essere richiesta prima della

esecuzione delle opere e in ogni caso prima della dichiarazione di ultimazione dei

lavori.

Le varianti dovranno essere approvate prima del rilascio del certificato di

abitabilità o agibilità.

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46

CAPITOLO VII

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 43

Inizio dei lavori

L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del nulla-osta del Genio Civile a norma

della legge 2.2.1974 n. 64 e della L.R. 15.11.1982 n. 135.

L'inizio dei lavori è altresì subordinato alla richiesta e consegna dei punti fissi ove

necessario e su richiesta dell’interessato.

Entro 15 giorni dalla richiesta l'U.T.C. deve indicare al proprietario il giorno e l'ora

in cui avverrà il sopralluogo.

Il proprietario è tenuto a fare trovare il piano di campagna sgombero, pulito e

libero da sterpaglie, ma non può effettuare movimenti di terra o altre opere che

alterino la superficie e la morfologia del luogo.

Art. 44

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme

dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate

nell'autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu

rilasciata la concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a

mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la concessione e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno

essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della

costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà

darne avviso, entro le 48 ore successive, al sindaco, il quale, sentito il tecnico

comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione

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47

stessa, la pubblica incolumità, l'igiene, il decoro, dandone comunicazione scritta

all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dello intestatario della

concessione.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai

cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Art. 45

Ultimazione dei lavori e dichiarazione di abitabilità e di agibilità

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al comune le denunzia di ultimazione

dei lavori.

La mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità o agibilità darà luogo alle

sanzioni previste dalla legge.

Il certificato di abitabilità, di agibilità e conformità degli edifici è necessario per

poter utilizzare tutti gli edifici situati nel territorio comunale.

Il certificato non può essere rilasciata a fabbricati e ad unità immobiliari:

a. non autorizzati in tutto o in parte da concessione;

b. destinati anche di fatto in tutto o in parte a funzione differente da quella

determinata dalla concessione;

c. sostanzialmente difformi dalla concessione.

Il sindaco entro 60 giorni dalla richiesta dei certificati di abitabilità, agibilità e

conformità, ove si riscontri l'impossibilità di rilasciarla, deve notificare

all'interessato avviso con l'indicazione delle opere e degli adempimenti necessari per

ottenere l'autorizzazione, prefiggendo un termine non inferiore a 90 giorni e non

superiore a 120 giorni per l'esecuzione.

Trascorso il termine assegnato, il sindaco notificherà, entro i successivi 90 giorni,

diniego motivato.

La dichiarazione di abitabilità e di agibilità deve essere revocata quando vengono

meno i presupposti prescritti dalla legge e in particolare in caso di mutamento della

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destinazione d'uso senza concessione, salvo le ulteriori sanzioni amministrative e

penali previste dalla legge, così come prescritto dalla L.17/94,

Per gli immobili con destinazione residenziale, ai sensi dell’art.3 della L.R. 17/94,

le procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità sono i

seguenti:

a. I certificati di abitabilità, agibilità e conformità si intendono rilasciati ove,

entro sessanta giorni dalla richiesta, non venga data al richiedente diversa

comunicazione.

b. Alle richieste di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia giurata a firma

del tecnico responsabile dei lavori, che ne attesti la conformità al contenuto

della concessione, alle norme igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge

o di regolamento, connessa all’oggetto della richiesta.

c. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal responsabile del

procedimento entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza. In tal caso i

termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di integrazione della

documentazione.

d. In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli uffici e gli

organi del comune devono ugualmente completare l’esame delle relative

domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

e. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio dei certificati,

il sindaco provvede all’annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi

del comma 1, e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità

penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a

determinare l’applicazione della richiamata disposizione. La revoca è

comunicata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti della loro competenza.

Art. 46

Lavori non ultimati in termine utile

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario può

presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova

concessione concerne la parte non ultimata.

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49

Per la nuova concessione devono ripetersi gli oneri e la documentazione relativi

alla sola parte non ultimata. Gli oneri verranno calcolati in base alla differenza di

prezzo intercorse tra le due richieste per le parti non ultimate.

Art. 47

Richiesta e consegna di punti fissi: verifica del perimetro delle costruzioni

Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, il concessionario è

tenuto a richiedere al sindaco la ricognizione della linea di confine con gli spazi

pubblici dell'area di pertinenza della costruzione oggetto di concessione, precisando

nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori responsabile. Nell'esecuzione

dell'opera il concessionario deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello.

Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinano con

spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste da piani particolareggiati o da altri

strumenti di pianificazione esecutiva, il concessionario è tenuto a contrassegnare,

mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni

stesse, dislocazione che deve essere conforme alle previsioni di progetto.

Le operazioni relative alla consegna dei punti fissi, ove necessari, sono eseguite,

entro 15 gg. dalla richiesta scritta, dal personale del Comune coadiuvato da

eventuale personale messo a disposizione dal concessionario e dall'assuntore dei

lavori ma sotto la direzione di un funzionario comunale. Le operazioni di

picchettatura sono eseguite dal concessionario o dall'assuntore dei lavori salvo

verifica dell'Amministrazione comunale. Delle operazioni relative alla consegna dei

punti fissi è redatto verbale in doppia copia che viene sottoscritto anche dalle parti

private per presa d'atto; tutte le spese sono a carico del richiedente, che deve

provvedere al versamento di un deposito all'atto della richiesta. In tale verbale dovrà

risultare anche la quota e il punto di allaccio alla fognatura pubblica.

Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo

pubblico salvo formale concessione; dette costruzioni devono essere progettate e

costruite in modo da non trasmettere spinte orizzontali verso il suolo pubblico.

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TITOLO SECONDO

DISCIPLINA URBANISTICA

CAPITOLO UNICO

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI

E DEI PARAMETRI

Art. 48

Indici e parametri urbanistici

Superficie territoriale - Superficie fondiaria - Indice di fabbricabilità territoriale -

Indice di fabbricabilità fondiaria - Volume del fabbricato - Superficie utile lorda -

Servizi e accessori - Superficie utile abitabile - Superficie non residenziale -

Superficie complessiva - Superficie coperta - Rapporto massimo di copertura -

Superficie minima di intervento - Area edificabile - Altezza delle fronti - Altezza del

fabbricato - Numero dei piani - Piani fuori terra - Lunghezza massima delle fronti -

Superficie destinata ad attrezzature e servizi pubblici - Superficie per attività

turistiche, commerciali, direzionali.

St = Superficie territoriale

La superficie territoriale è la superficie totale di un'area interessata unitariamente

da interventi privati e/o pubblici.

Alla superficie territoriale si applicano l'indice di fabbricabilità territoriale per

determinare il volume e/o la superficie utile realizzabili in sede di intervento

urbanistico preventivo.

All'interno della superficie territoriale vanno ricavate:

a. superficie fondiaria;

b. viabilità e superficie per le opere di urbanizzazione primaria;

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51

c. superficie per le opere di urbanizzazione secondaria.

Sf = Superficie fondiaria

La superficie fondiaria è la superficie suscettibile di edificazione, risultante dalla

superficie territoriale, una volta che siano state dedotte la viabilità, la superficie per

le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente la superficie per le opere di

urbanizzazione secondaria.

Alla superficie fondiaria vanno applicati l'indice di fabbricabilità fondiario per

calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabile su ciascun lotto in sede di

intervento edilizio diretto. La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati.

It = Indice di fabbricabilità territoriale

E' il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro

quadrato di superficie territoriale (St).

If = Indice di fabbricabilità fondiaria

E' il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro

quadrato di superficie fondiaria (Sf).

Vc =Volume del fabbricato

Il volume del fabbricato va computato sommando i prodotti della superficie lorda

di ciascun piano, delimitato dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza

relativa al piano stesso, misurato tra le quote di calpestio dei pavimenti, con

esclusione del volume entro terra, misurato rispetto alla superficie del terreno

circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, con aggiunta

dei locali seminterrati destinati a residenza, uffici, attività produttiva.

I piani cantinati si computano nel calcolo del volume del fabbricato qualora per

destinazione o dimensione comportino un proprio carico urbanistico

Sono esclusi dal calcolo del volume consentito i porticati o porzioni di essi se

pubblici o di uso pubblico, i balconi, le tettoie, i parapetti, i cornicioni, e gli elementi

di carattere ornamentale, nonché i volumi tecnici - sino ad un massimo del 15%

della superficie coperta - che, per funzione e per dimensione, si pongono rispetto

alla costruzione, come elementi essenziali di essa senza assumere il carattere di vani

chiusi utilizzabili come tali, anche prescindendo dalla abitabilità.

Porticati, tettoie e logge non possono essere maggiori del 15% della superficie

coperta i piani cantinati per come sopra, quando non superino comunque del 30% la

superficie coperta dell’edificio, o l’altezza superi m 3,50.

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52

Su = Superficie utile lorda

La superficie utile lorda nell'edilizia residenziale o ad essa assimilabile è data

dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, dei piani seminterrati, delle

mansarde, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali con esclusione dei locali

per servizi e accessori.

Con esclusione altresì:

a. dei porticati, androni e gallerie, di uso pubblico, di qualsiasi altezza (per

destinazione di piano o per atto pubblico registrato);

b. dei balconi e terrazze scoperte; delle logge purché di profondità non superiore

a m. 1,80 misurata dal filo esterno della fronte e con almeno due lati liberi;

c. delle pensiline con sporgenze non superiore a m. 3,00.

Servizi e accessori

Si considerano servizi e accessori e vanno escluse dal calcolo della superficie utile

lorda:

a. i piani cantinati per come sopra definiti;

b. i sottotetti con altezza media non superiore a m 2,00 con falde che hanno

inclinazione inferiore a 35% e se destinati a deposito, servizi accessori tecnici,

magazzini;

c. i locali necessari per gli impianti tecnologici (cabine elettriche, locali caldaie,

serbatoi, autoclavi e simili);

d. i piani seminterrati o interrati, purchè di altezza utile non superiore a m. 2,40,

destinati a parcheggi di uso pubblico o a parcheggi privati asserviti alle unità

immobiliari o ad autorimesse individuabili. La destinazione dovrà essere

definita con atto pubblico registrato, da presentare prima del rilascio della

licenza di abitabilità o di agibilità. L'altezza utile può essere superiore a quella

indicata solo se lo prescrivono leggi e regolamenti nazionali e regionali.

e. dei vani scala ed ascensori se accessibili ai portatori di handicap ai sensi della

legge 09/01/1989 n. 13 e D.M. 14/06//1989 n. 236.

La superficie utile così calcolata, divisa per la superficie fondiaria di pertinenza

dell'edificio, deve dare un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria

stabilito dallo strumento urbanistico generale e/o attuativo.

Nell'edilizia produttiva o ad essa assimilabile, cioè negli edifici adibiti ad attività

di tipo produttivo, alberghiere, termali, di commercio all'ingrosso, di trasporto, la

superficie utile è data dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani entro e fuori

terra, con esclusione, soltanto, della superficie relativa agli impianti igienici, alla

centrale termica; a quella elettrica, a quella di condizionamento dell'aria e ad ogni

altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni ambientali

interne ed esterne.

Nella predetta superficie utile vanno inclusi anche i locali eventualmente destinati

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53

al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici strettamente

funzionali all'esercizio dell'impresa.

La superficie utile così calcolata, divisa per la superficie fondiaria di pertinenza

dell'edificio, deve dare un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria

stabilito dallo strumento urbanistico generale e/o attuativo.

La sola superficie utile calcolata serve nell'edilizia produttiva per il calcolo del

contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione da corrispondersi in sede di

rilascio della concessione edilizia (art. 3 della legge 10/1977).

S.a.u = Superficie utile abitabile

Ai sensi del D.M. 801/1977, art. 3, nell'edilizia residenziale, la superficie utile

abitabile è la superficie di pavimento degli alloggi, misurati al netto di murature,

pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e di finestre, eventuali scale interne, logge,

balconi.

La superficie utile abitabile, così definita, serve per il calcolo del contributo

commisurato agli oneri di urbanizzazione da corrispondersi in sede di rilascio della

concessione edilizia (art. 3 della legge 10/1977).

S. n. r. = Superficie non residenziale

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 801/1977, nell'edilizia residen