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INDICE
TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO: I NORME PRELIMINARI
Art. 1. Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio.......................................................1
Art. 2. Richiamo a disposizioni generali di legge ...........................................................1
CAPITOLO II: COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 3. Attribuzioni della Commissione edilizia...............................................................2
Art. 4. Composizione della Commissione edilizia e durata..............................................4
Art. 6. Indennità e rimborso spese....................................................................................4
Art. 7. Funzionamento della Commissione edilizia .........................................................5
CAPITOLO III: CATEGORIE DI INTERVENTO
Art. 8. Interventi edilizi diretti.........................................................................................7
Art. 9. Opere soggette a concessione edilizia..................................................................7
Art. 10. Opere per le quali è prescritta l'autorizzazione ...................................................8
Art. 11. Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione ...............10
Art. 12. Manutenzione ordinaria ....................................................................................11
Art. 13. Manutenzione straordinaria...............................................................................12
Art. 14. Restauro e risanamento conservativo................................................................12
Art. 15. Ristrutturazione edilizia ....................................................................................13
Art. 16. Ristrutturazione urbanistica ..............................................................................13
Art. 17. Opere interne.....................................................................................................13
Art. 18. Interventi relativi a pertinenze .........................................................................14
Art. 19. Interventi diversi o per opere minori................................................................14
Art. 20. Interventi per manufatti provvisori ..................................................................15
Art. 21. Demolizioni.......................................................................................................15
Art. 22. Costruzioni precarie e semipermanenti .............................................................17
Art. 23. Lavori eseguibili d'urgenza ...............................................................................17
CAPITOLO IV: LA CONCESSIONE EDILIZIA
Art. 24. Domanda di concessione edilizia ....................................................................19
Art. 25. Elaborati tecnici a corredo dell'istanza di concessione edilizia........................21
Art. 26. Certificazioni da presentare a corredo dell'istanza di concessione edilizia......29
Art. 27. Istruttoria preliminare dei progetti ...................................................................29
Art. 28. Concessione edilizia.........................................................................................31
Art. 29. Rilascio della concessione edilizia...................................................................32
Art. 30. Efficacia della concessione edilizia..................................................................33
Art. 31. Validità, decadenza, rinnovo, proroga e revoca della concessione
edilizia .............................................................................................................33
Art. 32. Controllo partecipativo ....................................................................................34
Art. 34. Responsabilità ..................................................................................................34
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REGOLAMENTO EDILIZIO
II
CAPITOLO IV BIS: DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE
Art. 34 bis. Disposizioni agevolative........................................................................... 35
CAPITOLO V: STRUMENTI ATTUATIVI E REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 35. Certificato di destinazione urbanistica ............................................................ 36
Art. 36. Piani di lottizzazione ....................................................................................... 37
Art. 37. Contenuti principali della convenzione delle lottizzazioni ............................. 40
Art. 38. Opere di urbanizzazione eseguite dal concessionario in generale................... 41
Art. 39. Cessione al Comune delle opere di urbanizzazione eseguite per
convenzione.................................................................................................... 42
CAPITOLO VI: DESTINAZIONE D'USO E VARIANTI
Art. 40. Destinazione d'uso........................................................................................... 43
Art. 41. Interventi di variazione della destinazione d'uso............................................. 44
Art. 42. Varianti in corso d'opera ................................................................................. 45
CAPITOLO VII: ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 43. Inizio dei lavori ............................................................................................... 46
Art. 44. Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni................... 46
Art. 45. Ultimazione dei lavori e dichiarazione di abitabilità e di agibilità.................. 47
Art. 46. Lavori non ultimati in termine utile ................................................................ 48
Art. 47. Richiesta e consegna di punti fissi: verifica del perimetro delle
costruzioni ...................................................................................................... 49
TITOLO SECONDO DISCIPLINA URBANISTICA
CAPITOLO UNICO: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI
PARAMETRI
Art. 48. Indici e parametri urbanistici............................................................................ 50
Art. 49. Volumi tecnici .................................................................................................. 56
Art. 50. Mansarde .......................................................................................................... 57
Art. 51. Seminterrati ...................................................................................................... 57
Art. 52. Piani cantinati ................................................................................................... 58
Art. 53. Edicola e chiosco.............................................................................................. 58
Art. 54. Isolato ............................................................................................................... 59
Art. 55. Criteri di misura delle distanze tra edifici ........................................................ 59
Art. 56. Distacco dai confini e dal ciglio stradale.......................................................... 60
Art. 57. Confine stradale................................................................................................ 61
Art. 58. Fascia di pertinenza stradale............................................................................. 61
Art. 59. Fascia di rispetto stradale ................................................................................. 61
TITOLO TERZO DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
CAPITOLO I: ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO
Art. 60. Campionatura .................................................................................................. 62
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REGOLAMENTO EDILIZIO
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Art. 61. Aspetto e manutenzione degli edifici ...............................................................62
Art. 62. Aggetti e sporgenze..........................................................................................63
Art. 63. Balconi .............................................................................................................64
Art. 64. Infissi e serramenti ...........................................................................................64
Art. 65. Arredo urbano ..................................................................................................65
Art. 66. Tutela dei manufatti attinenti i servizi pubblici: ripristino di suolo
pubblico...........................................................................................................66
Art. 67. Numero civico degli edifici..............................................................................67
Art. 68. Sistemazione di marciapiedi, muretti e ringhiere............................................68
Art. 69. Fili telefonici, elettrici, condotte di acque bianche ..........................................69
Art. 70. Caditoie, grondaie, canne fumarie, fecali e serbatoi dell'acqua: aspetto
estetico e formale ............................................................................................69
Art. 71. Servizi igienici .................................................................................................70
Art. 72. Arredo dei posteggi pubblici............................................................................70
Art. 73. Insegne dei negozi............................................................................................71
Art. 74. Edicole Votive..................................................................................................72
Art. 75. Oggetti ed elementi di arredo...........................................................................72
CAPITOLO II: ACCESSI E FRUIBILITÀ
Art. 76. Accesso di veicoli dallo spazio di pertinenza delle costruzioni ........................73
Art. 77. Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone fisicamente
impedite: luoghi da sottoporre a particolare disciplina......................................74
Art. 78. Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone fisicamente
impedite: requisiti ..............................................................................................75
CAPITOLO III: NORME IGIENICHE
Art. 79. Requisiti di legge .............................................................................................76
Art. 80. Spazi interni agli edifici ...................................................................................76
Art. 81. Distanze minime tra pareti finestrate ...............................................................77
Art. 82. Uso dei distacchi tra fabbricati.........................................................................78
Art. 83. Scarichi e convogliamento acque luride ..........................................................78
Art. 84. Acque piovane - Grondaie e pluviali ...............................................................79
Art. 85. Forni, focolari, camini, condotti di calore, canne fumarie ...............................80
Art. 86. Scale .................................................................................................................80
Art. 87. Fabbricati in terreni con forte pendenza...........................................................81
Art. 88. Piani interrati....................................................................................................81
Art. 89. Piani seminterrati .............................................................................................82
Art. 90. Piani terreni ......................................................................................................82
Art. 91. Terrazze............................................................................................................83
Art. 92. Piani sottotetto e soppalchi ..............................................................................83
Art. 93. Gabinetti a locali igienici .................................................................................84
Art. 94. Norme comuni a tutti i piani abitabili ..............................................................85
Art. 95. Fabbricati nel territorio aperto .........................................................................86
Art. 96. Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti.........................................................87
CAPITOLO IV: NORME TECNOLOGICHE
Art. 97. Oggetto e applicazione delle norme tecnologiche............................................88
Art. 98. Requisiti termici e igrotermici .........................................................................89
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REGOLAMENTO EDILIZIO
IV
Art. 99. Requisiti illuminotecnici ................................................................................. 90
Art. 100. Requisiti acustici ........................................................................................... 91
Art. 101. Requisiti relativi alla purezza dell'aria .......................................................... 92
Art. 102. Requisiti relativi ai servizi tecnologici .......................................................... 93
Art. 103. Requisiti relativi alla fruibilità ....................................................................... 94
Art. 104. Requisiti relativi alla sicurezza...................................................................... 95
CAPITOLO V: NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE E A SERVITÜ DI UTILITÀ
PUBBLICA
Art. 105. Manutenzione delle aree................................................................................ 97
Art. 106. Interventi relativi ad aree scoperte ................................................................ 97
Art. 107. Depositi su aree scoperte ............................................................................... 98
Art. 108. Tabelle di affissione e corpi illuminanti........................................................ 99
Art. 109. Recinzione di angoli morti ............................................................................ 99
Art. 110. Rimozione di tabella e di recinzioni comunali .............................................. 99
CAPITOLO VI: NORME DI BUONA ESECUZIONE
Art. 111. Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni............................................... 100
Art. 112. Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti................................................... 100
CAPITOLO VII: USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI
Art. 113. Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo e sottosuolo
pubblico ..................................................................................................... 101
Art. 114. Rinvenimenti e scoperte .............................................................................. 102
Art. 115. Uso di discariche e di acque bianche........................................................... 102
CAPITOLO VIII: GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Art. 116. Lavori sul fronte stradale - Interruzione dei lavori...................................... 104
Art. 117. Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori ................ 104
Art. 118. Ponti e scale di servizio ............................................................................... 105
Art. 119. Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai
cantieri ....................................................................................................... 106
Art. 120. Responsabilità degli esecutori di opere ....................................................... 107
Art. 121. Rimozione delle recinzioni.......................................................................... 107
Art. 122. Disciplina generale del cantiere di costruzione ........................................... 107
Art. 123. Chiusure di aree edificabili.......................................................................... 108
TITOLO QUARTO: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPITOLO UNICO
Art. 124. Annullamento della concessione ................................................................. 109
Art. 125. Adeguamento al Regolamento Edilizio delle costruzioni preesistenti ........ 109
Art. 126. Disposizioni transitorie................................................................................ 110
Art. 127. Disposizioni transitorie per gli edifici esistenti .......................................... 110
Art. 128. Disposizioni finali ....................................................................................... 111
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REGOLAMENTO EDILIZIO
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TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO I
NORME PRELIMINARI
Art. 1
Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio
Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio
comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni
contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo
strumento urbanistico.
Art. 2
Richiamo a disposizioni generali di legge
Disponendo l'art. 71 del Codice Civile che “le regole da osservarsi nelle
costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali",
per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono
applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.
Normativa antisismica
La normativa antisismica di cui al D.M. 16/1/96 ed eventuali successive modifiche
ed integrazioni prevale sulle disposizioni contenute nelle presenti norme tecniche di
attuazione.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
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CAPITOLO II
COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 3
Attribuzioni della Commissione edilizia.
La Commissione edilizia deve esprimere parere rispettivamente al sindaco, per i
provvedimenti edilizi di sua competenza, e al Consiglio Comunale, per i
provvedimenti urbanistici. Essa può esprimersi:
a. circa la legittimità dei progetti e degli interventi nei confronti del regolamento
edilizio, dei piani urbanistici generali, dei programmi pluriennali di attuazione
degli stessi, di altri eventuali piani urbanistici attuativi, di tutte le disposizioni
legislative e regolamentari emanate dallo Stato e dalla Regione in materia di
edilizia, urbanistica, di tutela del territorio, di tutela dell'ambiente, di igiene
ecc., della pianificazione regionale e intercomunale;
b. sul valore funzionale, formale e tecnico dell'opera progettata;
c. sulla validità del rapporto tra l'opera progettata e il contesto urbano e
territoriale;
d. circa l'applicabilità o meno al progetto di particolari disposizioni legislative,
tecniche o di particolari agevolazioni economiche;
e. sull’interpretazione del regolamento edilizio e delle norme di attuazione.
La Commissione edilizia deve esprimere obbligatoriamente il proprio parere:
a. per il rilascio, il rinnovo o l’annullamento della concessione edilizia;
b. sull'applicazione delle misure di salvaguardia;
c. sui piani particolareggiati di iniziativa pubblica da adottare;
d. sui Piani di edilizia economica e popolare (PEEP) da adottare;
e. sui Piani per gli insediamenti produttivi (PIP) da adottare;
f. sui piani particolareggiati di iniziativa privata da adottare;
g. sui piani di recupero da adottare ai sensi dell'art. 28 della legge 457/1978
h. sui piani di lottizzazione, sia di iniziativa pubblica che privata, da adottare ai
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sensi della L. 765/1967 e L.R. n.71/78 e relative convenzioni;
i. sui piani di settore di cui alle norme di attuazione del P.R.G.;
j. sui programmi integrati di intervento di cui alle norme di attuazione del P.R.G.;
Il sindaco e il Consiglio comunale possono, inoltre, decidere di avvalersi del parere
della Commissione edilizia per le seguenti materie:
a. deliberazioni comunali da assumere in attuazione delle disposizioni regionali;
b. perimetrazione delle zone di recupero di cui all'art.27 della legge 457/1978 e
L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni.
Nell'ambito delle attività di spettanza della Commissione edilizia vanno annoverati
una serie di adempimenti distinti dal parere; a titolo esemplificativo devono
intendersi come tali:
a. i sopralluoghi su aree oggetto di richiesta di rilascio concessorio, al fine di
acquisire elementi di ulteriore definizione dello stato di fatto e delle proposte
progettuali;
b. i sopralluoghi con riferimento alla redazione di piani attuativi, sia di iniziativa
privata che pubblica, in rapporto ai criteri di azzonamento e di destinazione
funzionale delle aree.
c. le consulenze in ordine:
i. alle proposte di arredo urbano e relative normative;
ii. ai criteri di armonizzazione tecnico-estetici dei manufatti edilizi rispetto al
contesto (paesaggio naturale e costruito), con particolare riferimento alla
valutazione estetico-ambientale, ai valori di facciata, all'uso del colore e
delle finiture esterne;
iii. alla compatibilità di destinazioni d'uso funzionali di edifici pubblici;
iv. all'esame di progetti di massima (studi planovolumetrici) di opere
pubbliche, di piani di urbanizzazione e di infrastrutture di servizio;
v. alle direttive per l'esecuzione dei lavori di opere di particolare interesse e
importanza.
Il sindaco ed il Consiglio comunale possono inoltre decidere di avvalersi del parere
della Commissione edilizia in qualsiasi altra circostanza in cui sia opportuno, il
conforto di un parere tecnico per la formazione dei provvedimenti amministrativi.
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Il parere della Commissione edilizia è obbligatorio ma non vincolante per i
provvedimenti che saranno adottati dal sindaco.
Tutti i provvedimenti difformi dell’Autorità Comunale devono essere motivate
anche in rapporto al parere espresso della Commissione Edilizia e devono essere
comunicate alla Commissione stessa.
Art. 4
Composizione della Commissione edilizia e durata
La Commissione edilizia si compone:
a. dal sindaco o da un Assessore suo delegato che la presiede;
b. dall'Ufficiale Sanitario del Comune o suo delegato;
c. dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico o funzionario
dello stesso Ufficio all'uopo delegato;
d. da un architetto o ingegnere;
e. da un geometra;
f. da un esperto (legale) in materie tecnico-giuridiche e urbanistiche.
I componenti elettivi sono scelti autonomamente dal Sindaco.
I membri di nomina sindacale durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati nel quinquennio successivo.
Non possono fare parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli,
i discendenti e gli ascendenti.
Art. 6
Indennità e rimborso spese
Ai componenti, sia elettivi che di diritto, è attribuito un gettone di presenza, la cui
entità è fissata, all'inizio del mandato, dal Consiglio comunale, in misura non
maggiore di quella prevista per le commissioni dell'amministrazione dello Stato.
In caso di residenza fuori dal Comune, è previsto, altresì, il rimborso delle spese di
viaggio, secondo quanto disposto dalla L. n. 417/78 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Art. 7
Funzionamento della Commissione edilizia
La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del
sindaco o di chi ne fa le veci in sessione ordinaria, convocata 5 giorni prima o in
sessione straordinaria convocata 3 giorni prima con avviso scritto da recapitare al
domicilio dei componenti.
I progetti saranno esaminati dalla Commissione solo se muniti del parere scritto,
obbligatorio, dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Tutte le volte che il sindaco lo crederà opportuno potrà riunire la Commissione
Edilizia in seduta straordinaria, sempre con avviso scritto preventivo di almeno tre
giorni recapitato al domicilio dei vari membri con la specifica dell’O.d.G.
Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei
commissari, compreso il tecnico comunale, la cui presenza è necessaria per la
validità della seduta.
I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.
Il Presidente designa tempestivamente tra i Commissari i relatori dei singoli
progetti.
Sarà ritenuto decaduto il componente elettivo della commissione che non partecipi
per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
I componenti della Commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla
discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati,
a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque
assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel
verbale.
Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate da un
componente dell’Ufficio Tecnico Comunale all'uopo designato dal sindaco, per
redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal
Presidente e dai Commissari.
Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla
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Commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto
la dicitura “Esaminato dalla Commissione edilizia Parere favorevole n. ... del ../../..",
completata dalla data, dal bollo e dal visto del Presidente e dei Commissari.
Il responsabile del procedimento di richiesta di Concessione Edilizia, individuato
ai sensi dell’art.2 della L.R. 17/94, entro quarantacinque giorni dalla data di
presentazione della domanda di concessione edilizia o di integrazione della
documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento, inoltrandola alla
C.E. per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi
quarantacinque giorni.
Qualora la C.E. non dovesse rendere il parere nei termini del comma precedente, il
sindaco provvede sulla scorta della proposta motivata del responsabile del
procedimento.
Un progetto esitato negativamente potrà essere riesaminato solo se ad esso siano
state apportate sostanziali variazioni.
Per l’esame dei progetti la Commissione seguirà l’ordine di protocollo.
Quando il parere non sarà favorevole, dovrà essere motivato. Il sindaco, con foglio
a parte, gli notificherà il motivo del diniego.
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CAPITOLO III
CATEGORIE DI INTERVENTO
Art. 8
Interventi edilizi diretti
In tutto il territorio comunale quando non sono prescritti piani attuativi, piani di
settore, e nei casi in cui è espressamente fatto divieto, l'intervento diretto si attua
attraverso il rilascio della concessione edilizia salvo i casi previsti dalla L.R. 10
agosto 1985 n. 37 per gli interventi in cui è sufficiente l'autorizzazione e la
comunicazione rilasciata dal sindaco. Per le opere in cui è sufficiente la
autorizzazione devono essere specificate le caratteristiche costruttive e tipologiche
degli interventi e le relative destinazioni d'uso.
Art. 9
Opere soggette a concessione edilizia
Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione edilizia
per l'esecuzione di qualsiasi attività che comporti trasformazione edilizia ed
urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione d'uso
degli immobili ove previsto.
Sono subordinate al rilascio di concessione edilizia le opere ed i lavori nel seguito
elencati:
a. nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con metodi
costruttivi tradizionali, sai con l'uso di metodi di prefabbricazione totale o
parziale;
b. demolizione totale con contemporanea ricostruzione di manufatti esistenti;
c. interventi di ristrutturazione secondo a quanto previsto dall’art.20 della L.R.
71/78, comma e) e d);
d. installazione di attrezzature e impianti produttivi industriali, artigianali e
agricoli;
e. costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature;
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f. esecuzione anche da parte di privati, di opere di urbanizzazione in attuazione di
strumenti esecutivi;
g. realizzazione di opere in attuazione di norme o provvedimenti emanati a
seguito di pubbliche calamità;
h. realizzazione di opere e costruzione sotterranee interessanti il suolo pubblico e
privato;
i. installazione di capannoni, silos, concimaie;
j. opere e costruzioni relativi all'installazione di complessi turistici
complementari quali complessi ricettivi all'aria aperta, campeggi, asili per
mobili destinati ad alloggi temporanei;
k. frazionamenti di unità immobiliari, costruzione e modificazione di cappelle;
l. chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati, carburanti, ecc.).
Le concessioni edilizie, fatta eccezione per le opere da eseguirsi in edifici gravati
dai vincoli delle L. n. 1089/39 e n. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni,
sono rilasciate dal sindaco sentiti i pareri della commissione edilizia, fermi restando
gli eventuali pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti. Per gli immobili e le
aree su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno sono stati inclusi dal
P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, si applica la stessa procedura
prevista per gli immobili vincolati da leggi nazionali, o regionali.
Art. 10
Opere per le quali è prescritta l'autorizzazione
L'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione edilizia per le seguenti
opere:
a. opere previste dall’art.5 L.R. 37/85;
b. interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come
definiti dall'art.20 lettera b) e c) della L.R. n. 71/78;
c. opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici
esistenti;
d. la realizzazione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di cancelli e
recinzioni, se di altezza non superiore a metri 3,00;
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e. la realizzazione restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta
e/o sostegno, purché non superino l'altezza di metri 2,90, con esclusione dei
fondi rustici;
f. la posa in opera di tende, qualora aggettino su spazi pubblici o aperti al
pubblico transito;
g. demolizioni di manufatti esistenti;
h. coloriture, decorazioni di edifici e manufatti esistenti;
i. tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato;
j. la realizzazione di depositi di materiali e la esposizione di merci a cielo libero
con esclusione di quelli che avvengono per esigenze funzionali nell'ambito
delle pertinenza dei lotti degli impianti produttivi;
k. manufatti sul suolo privato costituiti di strutture trasferibili, precarie e
gonfiabili, quando richiedano allacci stabili ai pubblici servizi;
l. la costruzione di strade interpoderali e/o vicinali;
m. costruzione di serre stabili se finalizzate alla produzione e
commercializzazione di prodotti agricoli (ortaggi, floricultura, etc.);
n. le opere esterne necessarie per adeguare gli esercizi pubblici esistenti alle
norme relative alla eliminazione delle barriere architettoniche;
o. edilizia funeraria;
p. l'apposizione, rimozione, modifica, di corpi illuminanti, monumenti, lapidi,
statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, vetrine, insegne, iscrizioni,
targhe, tabelle, cartelli pubblicitari, cartelli segnaletici recanti indicazioni a
carattere privato, ai sensi del regolamento edilizio vigente;
q. le occupazioni del suolo pubblico;
r. gli allacciamenti alle reti di fognatura comunale, dell’acquedotto, del gas,
dell’energia elettrica, ecc.; opere necessarie per l’adeguamento degli scarichi di
insediamenti civili che non recapitino in pubbliche fognature; l’abbattimento di
alberi di alto fusto esistenti nei giardini o nei complessi alberati privati;
l’esecuzione di lavori e depositi su strade comunali o private soggette a
pubblico transito, nonché lo scarico delle acque nei relativi fossi, con
l’osservanza delle norme di tutela delle strade e ferma restando la necessità
dell’autorizzazione da parte degli Enti proprietari per analoghi lavori da
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eseguire nelle strade provinciali e statali; la costruzione di passi carrabili su
strade e piazze pubbliche e private soggette a pubblico transito; l’apposizione
da parte di Enti pubblici e di privati, di manufatti mobili quali cabine, baracche,
box, ecc. a carattere temporaneo o permanente;
s. interventi volti, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a mutare
destinazione d'uso in singole unità immobiliari e in unità immobiliari e
residenziali.
Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguirsi in edifici gravati dai
vincoli delle L. n. 1089/39 e n. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni, sono
rilasciate dal sindaco sentiti i pareri dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficiale
sanitario, fermi restando gli eventuali pareri o nulla osta richiesti dalle norme
vigenti. Per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno sono
stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, si applica la stessa
procedura prevista per gli immobili vincolati da leggi nazionali, o regionali.
L'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta
qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla presentazione
della stessa. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione
al sindaco del loro inizio.
Art. 11
Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione
Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco le
seguenti opere:
a. opere previste dall’art.6 della L.R. 37/85;
b. manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lett. a) dell'art.20 della L.R. n.
71/78 e secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del P.R.G. purché
non contrasti con le leggi vigenti;
c. recinzioni di fondi rustici;
d. strade poderali;
e. opere di giardinaggio;
f. risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture
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murarie;
g. costruzione di serre purché non finalizzate alla produzione e
commercializzazione di prodotti agricoli (ortaggi, floricultura, etc.);
h. cisterne interrate ed opere connesse;
i. opere di smaltimento delle acque piovane;
j. opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone
agricole.
Art. 12
Manutenzione ordinaria
Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/39, dalla L.
1497/39, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno
sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, e nel rispetto
dell'art.20 a) della L.R. n. 71/78, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, quali:
a. le opere di riparazione delle finiture esterne (infissi, tinteggiatura di elementi
architettonici, grondaie, pluviali, parapetti, manti di copertura, compresa la
piccola orditura per le coperture a falda, elementi decorativi e simili);
b. la riparazione di piazzali senza alcuna modifica del tipo di pavimentazione
esistente;
c. le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti;
d. tutte le altre opere previste dall'art.6 della L.R. n.37/85;
e. ritinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci e rivestimenti esterni;
f. riparazione e ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la
costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e
tecnologici; tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci interni; riparazione
di infissi interni; riparazione di pavimenti interni.
Nel caso in cui gli interventi di manutenzione ordinaria ricadano in edifici soggetti
ai vincoli di cui alla legge 1089/39 e 1497/39, ed in edifici su cui i vincoli suddetti
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non sussistano e non di meno sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree
sottoposte a tutela, é necessaria l’autorizzazione del Sindaco ed il preventivo nulla
osta della Soprintendenza. In tutti gli altri casi gli interventi di manutenzione
ordinaria non sono soggetti a concessione, autorizzazione, né a comunicazione.
La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale
responsabilità del committente.
Art. 13
Manutenzione straordinaria
Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/39, dalla L.
1497/39, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno
sono stati inclusi dal PRG tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, e nel rispetto
dell'art. 20 b) della L.R.n.71/78, costituiscono interventi di manutenzione
straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti,
anche strutturali, degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per
realizzare ed integrare i servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino
variazioni delle destinazioni d’uso.
Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:
a. la sostituzione degli infissi esterni, delle coperture (manto, orditura, gronde);
b. la modifica integrale o la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei
servizi igienici;
c. la realizzazione dell'isolamento termico, esterno, ai sensi delle vigenti leggi.
d. L'intervento di manutenzione straordinaria é soggetto ad autorizzazione, ai
sensi delle presenti norme di attuazione e dell'art.5 della L.R.37/85.
Art. 14
Restauro e risanamento conservativo
Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/39, dalla L.
1497/39, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno
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sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, gli interventi
di restauro e risanamento conservativo di cui all'art.20 c) della L.R. n. 71/78, sono
quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili.
Art. 15
Ristrutturazione edilizia
Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/39, dalla L.
1497/39, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno
sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, gli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all'art.20 d) della L.R. n. 71/78, sono quelli rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti alla concessione edilizia di
cui alle presenti norme.
Art. 16
Ristrutturazione urbanistica
Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante insieme sistematica di
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal D.M. n.
1444/68, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi.
Art. 17
Opere interne
Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle
costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti
prospicienti strade e piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità
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immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole
unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto
riguarda gli immobili compresi nel centro storico di cui al D.I. 2.4.68 n. 1444,
rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle
superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse.
Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione
della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture
precarie.
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma
di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e
il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili
vincolati ai sensi delle legge 1 Giugno 1939, n. 1089 e 29 Giugno 1939, n.1497 e
successive modificazioni ed integrazioni. Per gli immobili su cui i vincoli suddetti
non sussistono e non di meno sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree
sottoposte a tutela, si applica la stessa procedura prevista per gli immobili vincolati
da leggi nazionali, o regionali.
Vanno comunque osservate le disposizioni di cui all’art. 20 della L.R. 4/2003.
Art. 18
Interventi relativi a pertinenze
(Abrogato)
Art. 19
Interventi diversi o per opere minori
Sono definiti “diversi” o per “opere minori” gli interventi volti alla produzione di:
a. distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro
messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e
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riqualificazione del quadro urbano;
b. cartellonistica murale o a struttura autoportante;
c. impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione di spazi
pubblici o aperti al pubblico ovvero di episodi significativi del quadro urbano,
volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;
d. monumenti ed edicole funerarie.
Gli interventi diversi o per opere minori sono soggetti a preventiva autorizzazione.
La domanda per gli interventi diversi deve essere corredata dei seguenti documenti:
a. una o più planimetrie generali in scala 1:2000 o 1:1000, intese a rappresentare
la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il
rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto
di pertinenza o comunque sullo spazio occupato;
b. progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna e non inferiore a
1:100) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare;
c. ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti.
Tutte le opere elencate nel presente articolo non devono alterare o turbare il quadro
urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino né
costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione.
L'appoggio su frontespizi nudi è ammesso purchè il manufatto posto in opera sia
asportabile.
Art. 20
Interventi per manufatti provvisori
(Abrogato)
Art. 21
Demolizioni
L'intervento di demolizione è soggetto ad autorizzazione, ai sensi delle presenti
norme, tranne i casi esplicitamente previsti, che sono soggetti a concessione edilizia.
Sono classificati come interventi di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in
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tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva
dell'area risultante.
Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria,
di restauro o di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali
interventi e oggetto della autorizzazione o concessione relative all'intervento del
quale fanno parte.
Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a una
nuova costruzione, sono soggette a concessione.
La domanda di demolizione deve essere corredata di:
a. una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000, intese a rappresentare la
collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il rapporto
di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto
interessato;
b. rilievo completo dello stato di fatto comprendente planimetrie, alzati e sezioni
(in scala 1:100) del manufatto da demolire e relativa documentazione
fotografica;
c. documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso del
manufatto stesso;
d. relazione circa le modalità tecniche della demolizione;
e. indicazione degli estremi di presentazione di eventuale domanda di
autorizzazione o concessione per interventi sull'area risultante.
Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di demolizione è subordinato:
a. alla libertà da persone e cose del fabbricato da demolire; nel caso di
demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua
parte della costruzione;
b. all'impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso
immediatamente prima di dare corso alla demolizione;
c. all'impegno di procedere alla chiusura degli sghembi di fognatura che
rimangono inutilizzati;
d. all'impiego di sistemare e recingere il terreno che non abbia utilizzazione
immediata;
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e. all'impiego di proteggere e conservare l'eventuale patrimonio arboreo;
f. in caso di inosservanza anche parziale degli impegni prescritti nelle presenti
norme, l'Amministrazione comunale può compiere l'intervento sostitutivo in
danno dell'inadempiente;
g. l'autorizzazione di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela è
subordinata all'eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti autorità;
h. qualora l'autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso il
richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al sindaco.
Art. 22
Costruzioni precarie e semipermanenti
Parimenti ai fabbricati con strutture murarie o in cemento armato, è necessaria la
concessione per tutte le opere in legno, in metallo, in materiali speciali, sia costruiti
in sito che prefabbricati, sia che abbiano carattere permanente con fondazioni stabili,
o smontabili, anche se essi vengono eseguiti con carattere non definitivo.
Tali strutture potranno essere costruite o installate in seguito a regolare
concessione, nel rispetto delle norme sia delle leggi vigenti che del presente
regolamento ed in conformità alle previsioni del vigente programma di
fabbricazione.
Non sono soggette a concessione le opere provvisionali di imprese appaltatrici di
lavori edili per la custodia di materiali e ricovero di macchinari che vengono eseguiti
nel cantiere di lavoro e che possono avere solo, al massimo, la durata dell’appalto;
con la ultimazione delle opere appaltate, dovranno essere comunque smontate.
Per tali ricoveri che siano in lamiera ondulata o in altro materiale deve essere
richiesta soltanto l’autorizzazione la quale potrà essere concessa sempre per una
durata limitata.
Art. 23
Lavori eseguibili d'urgenza
Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di
assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone o
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cose, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione
al sindaco e di presentare sollecitamente e comunque non oltre 5 gg. la domanda di
concessione o di autorizzazione di cui ai precedenti articoli.
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CAPITOLO IV
LA CONCESSIONE EDILIZIA
Art. 24
Domanda di concessione edilizia
La domanda di concessione per eseguire lavori di cui ai precedenti articoli, redatta
in carta da bollo e firmata dal proprietario o dall'avente titolo, e dal progettista, deve
essere indirizzata al sindaco.
La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.
L'istanza deve contenere, oltre all'oggetto della stessa:
a. nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del richiedente;
b. nome, cognome, domicilio, codice fiscale del progettista, che deve essere un
tecnico (architetto, ingegnere, dottore in agraria, geometra, perito industriale,
agrario ecc. nei limiti delle rispettive competenze) regolarmente iscritto al
rispettivo albo o collegio professionale;
c. nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del direttore dei lavori, che
deve essere un tecnico come indicato al punto precedente, indicazione e
relative formalità potranno essere differite al momento della comunicazione di
inizio lavori;
d. nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del costruttore, del tecnico
dell'impresa e dell'assistente; dette indicazioni e relative formalità potranno
essere differite al momento della comunicazione di inizio lavori;
e. nel caso di lavori cosiddetti "in economia" occorre indicare il responsabile del
cantiere e relativi dati.
Dalla domanda devono, inoltre, risultare esplicitamente:
a. l'elezione del domicilio nel territorio comunale da parte del richiedente;
b. l’impegno ad accettare e osservare le norme del regolamento edilizio, nonché le
leggi ed i regolamenti vigenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici in
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vigore e adottati;
c. l'impegno di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, i nomi del direttore dei
lavori, del costruttore, dell'assistente di cantiere, ove non già esplicitati in sede
di istanza, allegando le dichiarazioni di accettazione degli stessi, nonché di
comunicare, entro 10 giorni, eventuali cambiamenti degli stessi;
d. la documentazione attestante che il richiedente rientra tra gli aventi titolo
legittimati.
La domanda di concessione ad edificare deve essere corredata da un minimo di tre
copie della documentazione annessa, per gli adempimenti successivi (istruttoria,
pareri successivi, visione per il pubblico e rilascio copie).
L'istanza di concessione può essere presentata:
a. dal proprietario dell'area edificatoria;
b. dal superficiario al di sopra del suolo (art. 952 c.c.);
c. dal superficiario al di sotto del suolo, limitatamente alle opere sotterranee;
d. dall'enfiteuta (art.959 e 960 del c.c.) con riferimento all'ambito e ai limiti del
contratto di enfiteusi, rimanendo al proprietario il diritto di richiedere la
concessione per tutto ciò che è escluso dal contratto di enfiteusi;
e. dall'usufruttuario e dai titolari di diritto d'uso e di abitazione (art. 981, 986,
1004, 1006, 1025 e 1026 c.c.), limitatamente alle richieste di interventi di
manutenzione straordinaria e di restauro;
f. dai titolari di diritti reali di servitù prediali, coattive o valutarie, i quali, ai sensi
dell'art.1065 del c.c. hanno solo diritto ad eseguire manutenzioni e
trasformazioni inerenti al loro titolo;
g. dal locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgente
dell'immobile locato (ai sensi dell'art.1577 c.c.);
h. dall'affittuario agrario (legge 11 febbraio 1971, n.11) e dal concessionario di
terre incolte (D.L. 19 ottobre 1944, n.279), i quali hanno, però, solo il diritto di
effettuare miglioramenti ai fabbricati rurali e alla casa di abitazione;
i. dal titolare in base a negozio giuridico di diritto privato, cioé delega, procura o
mandato da parte del proprietario;
j. dai titolari di diritti derivanti da provvedimenti autoritativi;
k. dai titolari di diritti derivanti da specifiche situazioni previste dalla legge;
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l. il tutore;
m. il curatore, limitatamente a interventi di manutenzione straordinaria e restauro
conservativo.
I soggetti elencati dal punto a) al punto f), per attestare il titolo devono presentare
apposito certificato rilasciato dalla Conservatoria dei registri immobiliari (contratto
redatto e trascritto ai sensi degli artt.1350 e 2643 del c.c.). I soggetti elencati ai punti
g) e h), allo stesso fine, devono presentare il contratto (redatto a norma dello art.117
del c.c.). I soggetti di cui al punto i), allo stesso fine, devono allegare copia
autenticata del documento di delega. I soggetti di cui ai punti l) e m), allo stesso fine,
devono allegare copia autenticata del provvedimento amministrativo o giudiziale.
Gli enti pubblici (Comune, Provincia, amministrazioni dello Stato, Istituti autonomi
case popolari ecc.) legittimati a richiedere la concessione edilizia per ogni tipo di
intervento su terreni già di loro proprietà o per i quali sia in corso la procedura di
esproprio, devono richiedere la concessione tramite i soggetti individuali
rappresentanti dell'ente stesso (sindaco o presidente) allegando l'atto deliberativo del
consiglio dell'ente medesimo.
Le aziende erogatrici di pubblici servizi, qualora non siano proprietarie dei terreni
sui quali chiedono di intervenire, devono produrre l'accordo preliminare tra il
proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure l'impegno del proprietario del suolo a
vendere o ad assoggettarsi alla servitù.
Art. 25
Elaborati tecnici a corredo dell'istanza di concessione edilizia
Alla domanda di concessione ad edificare, oltre alla documentazione relativa,
devono essere allegati i necessari elaborati tecnici di progetto. Gli elaborati tecnici
devono essere presentati per lo meno in triplice copia (copie eliografiche piegate
secondo il formato UNI A4 mm 210 x 297) e devono riportare su ciascuna tavola:
a. l'oggetto della richiesta di concessione;
b. le generalità e firma del richiedente;
c. le generalità, firma e timbro professionale del/i progettista e del/i direttore/i dei
lavori, nonché, se diverso, del calcolatore delle strutture.
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d. la dizione chiara di Stato di Fatto e quella di Progetto.
In dettaglio gli elaborati tecnici che devono essere presentati a corredo della
domanda sono:
a. Corografia in scala non inferiore a 1:2000, con stralcio dello strumento
urbanistico vigente, rilasciato dal Comune su richiesta dell'interessato; detto
elaborato sarà limitato alle mappe e norme che interessano l'intervento,
riporterà gli estremi di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici
vigenti (generali e attuativi) ed evidenzierà, con opportunità colorazione o
campitura, l'area di intervento. Per gli interventi nel territorio aperto non inclusi
nelle tavole alla scala urbana la corografia può essere in scala 1:10000. In tale
corografia dovranno essere riportati anche gli eventuali vincoli relativi all’area
di intervento;
b. Estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento in data non anteriore a sei
mesi, contenente gli elementi necessari a identificare le particelle oggetto di
intervento, la relativa superficie e proprietà, le ditte delle proprietà confinanti.
c. Planimetria aggiornata della zona (stato di fatto) in scala 1:200/1:500, estesa per
un raggio di almeno 40 metri con riferimento all'intervento in progetto, dalla
quale risulti:
i. orientamento e toponomastica;
ii. quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti esistenti
(comprese le opere di urbanizzazione, le alberature di rilievo, la viabilità e
le infrastrutture di trasporto) con relativa caratterizzazione tecnica;
iii. ubicazione della proprietà oggetto di intervento;
iv. le altezze e le distanze degli edifici circostanti;
v. i distacchi da confini di proprietà e da strade;
vi. lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive (acquedotti; metanodotti,
oleodotti, fognature, pozzi, acquedotti, fasce di rispetto in genere).
d. Planimetria di progetto del lotto in scala non inferiore a 1:200, orientata ed
estesa all'intero lotto, contenente l'inserimento dell'opera progettata e la
rappresentazione di tutti gli elementi atti a caratterizzarla:
i. andamento altimetrico dell'area;
ii. precisa ubicazione delle opere progettate (quote, distacchi, misure);
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23
iii. indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto o scoperto;
iv. opere di sistemazione dell'area e destinazioni d'uso della stessa;
v. indicazione del tipo di recinzione;
vi. indicazione della nuova vegetazione;
vii. indicazione degli elementi di arredo;
viii. indicazione delle pavimentazioni;
ix. indicazione di eventuali muri di sostegno e opere d'arte;
x. indicazione dei percorsi e accessi pedonali e carrabili;
xi. estremi di approvazione dell'eventuale piano attuativo del quale il lotto
faccia parte.
e. Sezioni e profili del terreno in scala adeguata.
f. Planimetria dei servizi a rete, nella scala di cui alla planimetria di progetto,
contenente:
i. il tracciato, l'indicazione della profondità e delle caratteristiche tecniche del
sistema di distribuzione ed allaccio:
ii. dell'acqua;
i. dell'energia elettrica;
ii. del gas;
iii. del telefono;
iv. della pubblica illuminazione;
v. dello smaltimento e depurazione delle acque bianche, nere e di eventuali
scarichi industriali;
vi. le opere eventualmente già esistenti.
g. Le opere già esistenti e quelle in progetto vanno graficizzate in maniera distinta,
onde consentirne l'individuazione.
h. Piante di progetto in scala non inferiore a 1:100, relative ai singoli piani
dell'edificio, entro e fuori terra, delle fondazioni, dei sottotetti e delle coperture.
Le piante devono indicare:
a. la dimensione complessiva dell'opera;
b. la destinazione d'uso dei locali;
c. le relative misure lineari e di superficie netta;
d. i vani scala;
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24
e. i vani ascensore;
f. l'ingombro degli impianti e servizi igienici;
g. le canne fumarie, le condotte di ventilazione e scarico;
h. lo spessore delle pareti;
i. la dimensione e i materiali delle strutture portanti;
j. le quote interne ed esterne;
Per ogni appartamento o unità produttiva, va presentato uno schema del sistema di
approvvigionamento idrico e di raccolta ed accumulo con la specifica degli elementi
e dei sistemi utilizzati e del dimensionamento degli stessi e del fabbisogno
ipotizzato (serbatoi, autoclave, etc.).
Nella pianta delle coperture vanno indicati:
a. i materiali e i sistemi strutturali adottati;
b. i manti di copertura;
c. le pendenze;
d. le gronde;
e. i camini;
f. i lucernari;
g. i volumi tecnici.
Nel caso di edifici progettati in aderenza a edifici preesistenti e con essi
comunicanti, vanno rappresentati in pianta anche i vani contigui degli edifici
comunicanti e relative destinazioni d'uso.
Sezioni di progetto, in numero non inferiore a due (di cui una almeno in
corrispondenza dei vani scale) in scala non inferiore a 1:100. Nelle sezioni vanno
indicati:
a. le altezze nette dei piani;
b. lo spessore dei solai, dei vespai e delle coperture;
c. l'altezza delle parti al di sopra della linea di gronda;
d. l'ingombro dei volumi tecnici e degli elementi aggettanti;
e. le altezze complessive delle fronti.
Prospetti in numero sufficienti (con riferimento a tutte le facciate principali) in
scala non inferiore a 1:100. Nei prospetti vanno indicati:
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25
a. le quote con riferimento alla linea del terreno naturale e modificato;
b. le aperture e relativi sistemi di chiusura;
c. i rivestimenti;
d. scarichi e pluviali se in vista;
e. balaustre, cornicioni e gronde;
f. altri elementi di finitura esterna dei manufatti edilizi e loro coloriture;
g. le sagome degli edifici contermini;
Progetti degli impianti di riscaldamento o di produzione centralizzata di acqua
calda, redatti in conformità delle leggi e regolamenti vigenti (disposto art.14 D.P.R.
1052/1977).
Documenti inerenti l'isolamento termico dell'edificio ai sensi della legge 373/1976,
redatti in conformità a quanto stabilito dall'art.19 del D.P.R. 1052/1977).
Computo dei volumi previsti e verifica della compatibilità con lo strumento
urbanistico vigente generale e/o esecutivo.
Relazione tecnico-illustrativa con la descrizione:
a. dell'azzonamento urbanistico di riferimento e relative norme tecniche di
attuazione;
b. delle caratteristiche tipologiche dell'opera progettata (destinazione d'uso, tipo
edilizio, numero dei piani ecc.);
c. delle caratteristiche tecnico-costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle
principali strutture, quali fondazioni, elementi portanti verticali e orizzontali,
coperture, divisori);
d. delle caratteristiche impiantistiche (impianto idrico, elettrico, di gas metano o
altre fonti energetiche alternative, telefonico, di smaltimento dei rifiuti, degli
scarichi idrici, di condizionamento, antincendio, antifurto ecc.);
e. delle caratteristiche delle finiture (rivestimenti, pavimento, controsoffittature,
coloriture, tinteggiature ed elementi vari di finitura).
Per i fabbricati a destinazione produttiva, la relazione deve contenere:
a. la descrizione delle lavorazioni da effettuare e dei processi di produzione se
condizionano le scelte tipologiche, formali e strutturali;
b. la specificazione dei materiali depositari, trattati, prodotti, eliminati, utilizzati
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26
per la produzione dell'energia;
c. i dispositivi per la sicurezza interna ed esterna della fabbrica;
d. l'intensità dei rumori prodotti durante la lavorazione;
e. le quantità di acqua utilizzate e la relativa fonte di approvvigionamento.
Tutti gli interventi progettuali proposti devono, inoltre, avere specificati i dati
urbanistico-edilizi di riferimento e specificatamente:
a. superficie catastale e reale dell'area oggetto di intervento;
b. superficie territoriale della zona omogenea di cui il lotto di intervento fa parte
(St);
c. superficie fondiaria del lotto (Sf);
d. superficie coperta (Q) dal manufatto edilizio;
e. superficie utile (Su) e volume (V) del manufatto edilizio;
f. superficie utile abitabile (Sua);
g. superficie non residenziale (Snr);
h. superficie complessiva (Sc);
i. superficie per attività commerciali, direzionali, turistiche;
j. distanze dai confini di proprietà; dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici
esistenti e di progetto;
k. altezza delle fronti (Hf), e/o altezza dell'edificio (H);
l. indici di fabbricabilità fondiaria (Iff) e/o di utilizzazione (Uf);
m. superfici delle aree destinate a parcheggio, distinte in aree per parcheggi
pubblici di urbanizzazione primaria ed aree per parcheggi di pertinenza degli
edifici ( art.41 sexies legge 1150/1942);
n. superficie delle aree destinate a verde (verde privato, condominiale, pubblico
di urbanizzazione primaria ecc.);
o. superficie delle aree destinate alla viabilità;
p. superficie delle abitazioni e singole unità immobiliari (ai sensi della legge
457/1978) nel caso di edilizia agevolata, convenzionata, sovvenzionata;
q. altezza netta dei locali abitabili e relativi accessori, nel caso di edilizia
agevolata;
r. numero di abitanti e/o addetti convenzionali;
s. numero delle unità abitative.
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Eventuali particolari in scala 1:50/1:20/1:10, con la rappresentazione di dettaglio di
particolari elementi costruttivi o decorativi o strutturali del fabbricato.
Eventuale ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti
all'edilizia speciale o pubblica.
Documentazione fotografica dello stato di fatto.
Eventuale presentazione, in relazione all'importanza ed entità delle opere
progettate, di allegati grafici aggiuntivi, quali:
a. planivolumetrici;
b. assonometrie;
c. prospettive;
d. plastici;
e. prove colori ecc.
Relazione geologica e sulle fondazioni, redatta e firmata da tecnico debitamente
abilitato e regolarmente iscritto all'albo professionale. Detto allegato è obbligatorio:
a. per le opere di cui al terzo comma dell'art.1 e al quarto dell'art.4 della legge
1684/1962;
b. per le opere da realizzare in aree prossime a terreni soggetti a dissesto
idrogeologico;
c. per tutte le nuove costruzioni;
d. in tutti i casi in cui la relazione geologica allegata allo strumento urbanistico lo
richieda.
Schema di convenzione o schema di atto unilaterale d'obbligo redatto sulla base
della convenzione predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione vigente
(artt.6 e 8 della legge 10/1977): tale atto deve, prima del rilascio della concessione
edilizia, essere trascritto nei modi e forme di legge sui registri immobiliari a cura del
richiedente (L.R. 71/78).
Prospetto dimostrativo del "volume totale edificato" ai fini della determinazione
della quota di contributo per le opere di urbanizzazione e delle superfici sulle quali
va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.
Tutti gli elaborati grafici, sia di Stato di Fatto sia di Progetto, dovranno essere
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28
dotati di orientamento e di scala grafica; tutte le piante e/o planimetrie dovranno
riportare l’esatta ubicazione delle linee di sezione e/o di profilo. Le domande di
concessione e/o di autorizzazione i cui elaborati tecnici non sono rispondenti alle
precedenti norme, non potranno essere istruite per l’esame della Commissione
Edilizia; esse dovranno essere integrate a norma delle precedenti disposizioni;
Nei progetti di trasformazione, ampliamento, sopraelevazione e restauro devono
essere indicati, con particolare grafia convenzionale, le demolizioni, gli scavi, le
sostituzioni e le nuove opere.
Nei progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo quotato in
scala 1:200/1:100 degli edifici da demolire, con la specificazione delle destinazioni
d'uso attuali, le sezioni più indicative, nonché documentazione fotografica.
Nel caso di progettazioni relative a costruzioni ex novo o ristrutturazioni di
impianti, attrezzature ed edifici (o loro parti) pubblici aperti al pubblico deve essere
prodotto apposito allegato grafico illustrativo delle percorrenze e degli spazi
predisposti per facilitare i portatori di handicap motorio, ai fini dell'applicazione
delle norme riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione
concernenti varianti di progetti già approvati.
Tutti gli elaborati di progetto saranno firmati dal tecnico progettista, architetto,
ingegnere, geometra perito, nelle attribuzioni di cui al R.D. 23/10/1925 n.2537 e
R.D. 11/02/1929 n.274.
La Commissione Edilizia e il sindaco restano responsabili della vigilanza delle
competenze e dei limiti dei professionisti firmatari.
Il rilascio della concessione edilizia da parte del sindaco per la costruzione,
ristrutturazione o modificazione di edifici e attrezzature, nonché per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, è subordinato a un'effettiva verifica tecnica,
sia in fase istruttoria che in quella di esame da parte della Commissione edilizia, che
il progetto presentato sia tale da consentire il superamento delle cosiddette "barriere
architettoniche" (artt.27 e 28 della legge 30 marzo 1971, n.118, Nuove norme in
favore di mutilati e invalidi civili; D.P.R.27 aprile 1978, n. 384, Regolamento di
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REGOLAMENTO EDILIZIO
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attuazione dell'art.27 della legge 118/1971; C.M. Lavori Pubblici, 19 giugno 1968,
n. 62 e leggi regionali).
Art. 26
Certificazioni da presentare a corredo dell'istanza di concessione edilizia
Alla domanda di concessione ad edificare vanno allegate attestazioni e/o
certificazioni discendenti da leggi speciali o regolamentazioni comunali, provinciali,
regionali e statali, rilasciate da organi estranei alla Amministrazione comunale:
a. Autorizzazioni della Soprintendenza archeologica, della Soprintendenza ai beni
ambientali, architettonici, artistici e degli uffici regionali competenti ai sensi
dell'art.82 del P.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in relazione agli adempimenti di
cui alle leggi 1089/1939, 1497/1939, 431/1985 e nei casi esplicitamente previsti
dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.
b. Altri eventuali nulla-osta e autorizzazioni di enti e organi estranei alla
Amministrazione comunale in discendenza di vincoli e servitù esistenti.
c. Autorizzazioni prescritte da norme di legge per la realizzazione di opere di
edilizia speciale (scolastica, universitaria, ospedaliera, cimiteriale, carceraria,
economico-popolare ecc.).
Art. 27
Istruttoria preliminare dei progetti
L’istruttoria preliminare dei progetti e le procedure per il rilascio delle concessioni
edilizie sono definite si sensi dell’art.2 della L.R. 17/94.
L’ufficio comunale competente, all’atto della presentazione della domanda di
concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando
all’interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni
documentali devono essere richieste dall’ufficio nei successivi trenta giorni. In
questo caso il termine di centoventi giorni di cui al comma 5 decorre dalla data di
integrazione dei documenti.
Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di
presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una
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REGOLAMENTO EDILIZIO
30
proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione Edilizia
Comunale per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei
successivi quarantacinque giorni.
Il sindaco adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni. Qualora la
Commissione edilizia non dovesse rendere il parere nei termini di cui al comma 3, il
sindaco provvede sulla scorta della proposta motivata del responsabile del
procedimento.
La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventi
giorni dal ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non
venga comunicato all’interessato il provvedimento motivato di diniego.
Il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5
può iniziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al
Comune degli oneri concessori, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui
al comma 7, e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici
comunali.
Per quanto previsto al comma 5, prima dell’inizio dei lavori il progettista deve
inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da
realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla
normativa vigente.
Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l’esame
delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il
rilascio della concessione, il sindaco provvede ai sensi del comma 5 e compie gli atti
necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e
disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione delle richiamate
disposizioni.
Le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della concessione
edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, devono
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REGOLAMENTO EDILIZIO
31
essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti, ed in ogni caso nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. I
termini decorrono indipendentemente l’uno dall’altro, nonché dai termini per il
rilascio della concessione edilizia.
Art. 28
Concessione edilizia
Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione edilizia
per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed
urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione d'uso
degli immobili ove previsto.
Il sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia dichiara approvato o
respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei modi e termini di
legge e comunque entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, attestato con le
modalità di cui al commma2 dell’art.2 della L.R. 14/97. In caso di diniego, verrà
restituita una copia debitamente vistata degli elaborati presentati con l’indicazione e
la evidenziazione dei motivi del diniego. Il sindaco per i progetti approvati autorizza
l'esecuzione, condizionata o non all'osservanza di speciali modalità, mediante il
rilascio della concessione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di
progetto debitamente vistati.
L'eventuale dissenso del sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere
motivato.
Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che
giustifichino un nuovo esame.
Nelle aree urbane e dove espressamente indicato dal P.R.G., il rilascio della
concessione edilizia è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria.
Per gli edifici accessibili dalle vie carrabili all'atto del rilascio della concessione il
sindaco, accertato l'adempimento dell'obbligo di esibizione della dichiarazione
sottoscritta dal richiedente, debitamente autenticata e trascritta nei registri
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REGOLAMENTO EDILIZIO
32
immobiliari, con la quale si vincolano permanentemente le aree e i locali a
parcheggi delle nuove costruzioni accessibili alle vie carrabili, come prescritto
dall'art.40 della L.R. n.19/72 e successive modifiche, dichiara il vincolo permanente
delle aree o locali destinati allo scopo.
Copia della concessione, nei casi previsti dalla legge, deve essere inviata alle
Autorità competenti per territorio e per materia; deve essere pubblicata secondo le
disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.
L'atto di concessione, nonché l'atto di impegno unilaterale e la convenzione
prevista dall'.art.7 della L. n. 10/1977, debbono essere trascritti a cura e a spese del
richiedente, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione d'uso
dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.
La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato
all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché del costo di costruzione, secondo
la normativa vigente in materia. Sono fatti salvi i casi previsti dall'art.9 della L.
n.10/78 per la concessione gratuita, e quelli di cui all'art.7 della legge per l'edilizia
convenzionata.
Il rilascio delle concessioni edilizie nelle aree normate con prescrizione esecutive è
subordinato a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 15/91.
Art. 29
Rilascio della concessione edilizia
Il rilascio della concessione edilizia oltre all’approvazione del progetto è
subordinato:
a. alla presentazione di tutte le certificazioni da presentare a corredo della
domanda;
b. al pagamento dei contributi se e per quanto dovuto;
c. alla presentazione della nota di trascrizione sul vincolo delle aree di parcheggio
di pertinenza delle costruzioni;
d. alla esistenza e verifica delle opere di urbanizzazione primaria di cui il lotto è
dotato;
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REGOLAMENTO EDILIZIO
33
e. alla regolare presentazione e approvazione di tutti gli atti, documenti e
certificazioni previsti dalle leggi nazionali, regionali e dal presente regolamento;
f. nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art.27,
(silenzio-assenso e avvio dei lavori) la concessione edilizia è subordinata alla
verifica dei requisiti, così come previsto dal comma 8 della L.R. 17/94.
Art. 30
Efficacia della concessione edilizia
La concessione è sempre rilasciata con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata
alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano
l'attività edilizia.
Art. 31
Validità, decadenza, rinnovo, proroga e revoca della concessione edilizia
La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul
bene oggetto della concessione stessa.
Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva
superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro
un anno dal rilascio della concessione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei
lavori può essere consentito dal sindaco in relazione alla mole delle opere da
realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
Quando entro i termini suddetti i lavori non siano iniziati o ultimati, il
concessionario deve richiedere una nuova concessione.
Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del
progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per
l'abitabilità o agibilità. E' ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei
lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del
concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione dal
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REGOLAMENTO EDILIZIO
34
sindaco, quando si tratta di opere pubbliche.
La concessione edilizia decade quando durante il periodo della sua validità entrino
in vigore nuove disposizioni urbanistiche che sanciscano espressamente la
decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi
lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla
data di inizio.
La concessione edilizia può essere revocata:
a. quando, trascorsi infruttuosamente giorni trenta della notifica della ordinanza di
sospensione dei lavori, non vengano comunicate al Comune la nomina del
Direttore dei lavori e la relativa accettazione, entro il termine previsto dalle
presenti norme;
b. quando la concessione o l'autorizzazione risulti ottenuta in base ai disegni di
progetti alterati; non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto
esistente all'atto dell'inizio della costruzione.
Art. 32
Controllo partecipativo
Ai sensi dell'art.37 della L.R. n.71/78 chiunque ha diritto di prendere visione
presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie.
L'Amministrazione è tenuta, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a
carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.
L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'albo del
comune.
Art. 34
Responsabilità
Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il
titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti
e ciascuno per la parte di sua competenza, all'osservanza delle norme generali di
legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
35
CAPITOLO IV BIS
DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE
Art. 34 bis
Disposizioni agevolative
Nel presente testo si intendono inserite le disposizioni agevolative introdotte
dall’art. 14 della L.R. 2/2002.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
36
CAPITOLO V
STRUMENTI ATTUATIVI E REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 35
Certificato di destinazione urbanistica
Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal sindaco, ha natura
giuridica e attesta l'esistenza di una determinata situazione giuridica in ordine alla
utilizzazione, destinazione d'uso e prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti
l'area o gli immobili che ricadono nel territorio comunale.
Il certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art.18 della L. n. 47/85 deve
essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data
del rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano
intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può
essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti.
La domanda, redatta in competente carta da bollo, deve essere corredata da visura
catastale dell'area e da relativa individuazione su mappa catastale aggiornata.
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere corredato da:
a. documentazione grafica-catastale
b. dallo stralcio dello strumento urbanistico relativo
c. dagli articoli delle Norme tecniche di Attuazione relativi.
Il certificato, in originale e in copia, viene compilato dai servizi tecnici comunali e
rilasciato dal dirigente responsabile.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
37
Art. 36
Piani di lottizzazione
La domanda di autorizzazione firmata da tutti i proprietari interessati o dagli aventi
titolo o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al sindaco con il
progetto di lottizzazione per le aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.
Il progetto, che dovrà essere redatto da ingegneri od architetti iscritti ai relativi albi
professionali, sarà presentato in numero minimo di sei copie, e composto di:
a. Relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche del progetto, contenente
indicazioni circa:
i. la zona omogenea di riferimento e relative norme tecniche di attuazione
del piano urbanistico generale;
ii. la destinazione d'uso dell'intervento;
iii. l'inserimento funzionale e formale del progetto nel contesto urbano e
territoriale;
iv. i criteri ispiratori delle scelte progettuali (schema della viabilità, tipologie
edilizie, qualità dei servizi ecc.);
v. la specificazione delle aree a destinazione pubblica e di uso pubblico
(aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria);
vi. i programmi di attuazione (metodologie, tecniche, tempi e fasi di
esecuzione);
vii. la stima sommaria degli oneri di urbanizzazione delle aree e la loro
ripartizione tra il Comune e i privati, secondo gli obblighi stabiliti nella
convenzione.
b. Planimetria stralcio delle previsioni dello strumento urbanistico e del relativo
eventuale programma pluriennale di attuazione, con l'indicazione degli estremi
di adozione e di approvazione e l'evidenziazione grafica delle aree oggetto di
intervento, in scala non inferiore a 1:2000.
c. Estratto di mappa catastale relativo alle particelle interessate e a quelle
circostanti per una profondità di almeno 250 metri dai confini di intervento,
con gli elementi necessari a identificare l'intestazione delle suddette particelle;
le particelle catastali interessate dall'intervento devono avere specificate le
relative superfici con allegato certificato catastale rilasciato in data non
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REGOLAMENTO EDILIZIO
38
anteriore a sei mesi.
d. Planimetria dello stato di fatto, in scala 1:500/1:1000, estesa ai terreni
limitrofi per almeno 250 metri; in essa devono essere indicati:
i. eventuali servitù esistenti;
ii. vincoli specifici dell'area oggetto di intervento;
iii. la toponomastica e l'orientamento;
iv. le quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti
eventualmente esistenti;
v. la viabilità esistente e le altre infrastrutture e urbanizzazioni;
vi. la vegetazione esistente.
e. Planivolumetrico di progetto su base aureofotogrammetrica, in scala non
inferiore a 1:500 dotato delle principali quote planimetriche.
f. Planimetria in scala non inferiore a 1:200 disegnata su mappa catastale,
contenente i seguenti elementi:
i. le strade e gli spazi riservati alla viabilità e ai parcheggi pubblici e
privati, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali,
relative quote altimetriche di progetto (quote rosse), fasce di rispetto e
distacchi degli edifici dalle sedi stradali;
ii. ubicazione dei posteggi pubblici con la indicazione planimetrica delle
essenze vegetali esistenti e da mettere a dimora e del relativo sesto di
impianto;
iii. ubicazione e dimensionamento degli spazi destinati a verde (privato,
condominiale, pubblico) di urbanizzazione primaria e secondaria;
iv. localizzazioni della superficie fondiaria, suddivisa in lotti numerati o in
comparti, per ciascuno dei quali va indicato il carico volumetrico, la
superficie coperta e l'altezza dei manufatti che vi insistono, risultanti
dall'applicazione delle disposizioni di legge, del piano urbanistico e del
regolamento edilizio;
v. indicazione di distacchi dei manufatti da realizzare da strade, confini di
lotto, metanodotti, elettrodotti ecc.;
vi. ubicazione e dimensionamento delle aree per spazi pubblici, distinte in
relazione alla specifica destinazione d'uso e graficizzate con opportuna
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REGOLAMENTO EDILIZIO
39
simbologia;
vii. gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica
edilizia;
viii. i beni soggetti o da assoggettare a speciali a speciali vincoli o particolari
servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e parchi
privati, zone di rispetto assoluto o parziale, etc.) con la precisa
individuazione di ciascuno di essi.
g. Profili quotati del terreno, in scala non inferiore a 1:200, indicanti:
i. la rappresentazione dell'andamento del terreno modificato e della linea
naturale del piano di campagna con i profili regolatori e le relative le
quote rosse di progetto;
ii. le sezioni tipo delle sedi stradali;
iii. i tipi di alberature;
iv. nonché delle tipologie edilizie da realizzare.
h. Progetto di massima alla scala opportuna delle opere di urbanizzazione
primaria (rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove previsto, di
distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di
ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento e la
ubicazione dei relativi allacciamenti.
i. Descrizione grafica e caratteristiche degli elementi di arredo urbano con
particolare riferimento ai corpi illuminanti pubblici;
j. Le norme tecniche di attuazione del piano di lottizzazione e delle eventuali
prescrizioni particolari, con il dimensionamento degli elementi urbanistici ed
edilizi caratterizzanti il progetto:
i. superficie catastale delle ditte;
ii. superficie reale, se diversa dalla precedente;
iii. superficie territoriale di zona omogenea;
iv. superficie territoriale dell'area di intervento;
v. superficie fondiaria totale e di ciascun lotto;
vi. superficie utile e volume relativi all'intero intervento;
vii. abitanti e/o addetti convenzionali insediabili;
viii. superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria;
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REGOLAMENTO EDILIZIO
40
ix. tipologie edilizie da adottare (indice di fabbricabilità massimo e minimo,
altezza massima e minima, rapporto di copertura, distacchi,
allineamenti);
x. destinazioni d'uso ammesse;
xi. caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
xii. prescrizioni per la sistemazione e l'arredo degli spazi scoperti;
xiii. tipologie di vegetazione;
xiv. materiali da impegnare e particolari delle finiture esterne;
xv. tipi di recinzione e accessi carrai e pedonali.
k. Quant'altro occorra per consentire la corretta e completa interpretrazione del
piano.
l. Relazione geologica ai sensi dell'art.13 della legge 64/1974, redatta da tecnici
all'uopo abilitati.
Alla domanda va inoltre allegato lo schema della convenzione, che deve essere
stipulata tra il Comune e il/i lottizzante/i della quale fanno parte integrante gli
elaborati precedentemente elencati.
Art. 37
Contenuti principali della convenzione delle lottizzazioni
La convenzione deve prevedere essenzialmente:
a. la cessione gratuita, entro i limiti stabiliti, delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e la eventuale monetizzazione delle
opere di urbanizzazione secondaria se ammessa ;
b. le opere di urbanizzazione che devono essere eseguite a cura e spese del/i
lottizzante/i;
c. le garanzie finanziarie che il/i lottizzante devono prestare al Comune, in
esecuzione degli obblighi assunti con la stipula della convenzione;
d. le modalità di controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, da effettuarsi a cura di professionisti di nomina comunale e a
spese del lottizzante;
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REGOLAMENTO EDILIZIO
41
e. le modalità per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma delle
leggi vigenti e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune;
f. le sanzioni a carico dei privati stipulanti per la inosservanza delle norme del
piano;
g. i termini, non superiori a 10 anni, entro i quali deve essere ultimata
l’esecuzione delle opere di cui ai precedenti comuni.
In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti, il Sindaco può invitare i
proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione,
e, ove i proprietari non aderiscono, può ordinare la redazione d'ufficio (art.11 L.R.
71/78).
Il progetto adottato, con le modifiche del Consiglio Comunale abbia ritenuto di
apportare, è pubblicato e notificato ai proprietari delle aree fabbricabili con l’invito
a dichiarare, entro 30 gg. dalla notifica, se l’accettano e le eventuali opposizioni.
Dopo l’esame delle opposizioni e delle osservazioni nel rispetto di quanto previsto
all’art.3 della L.R. 71/78, il Consiglio Comunale approva il piano di lottizzazione.
I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del Consiglio comunale salvo i
casi previsti dalle leggi in vigore.
Art. 38
Opere di urbanizzazione eseguite dal concessionario in generale
Il concessionario potrà obbligarsi a realizzare direttamente quelle opere di
urbanizzazione che dovranno essere eseguite e per le quali è possibile la esecuzione
da parte dello stesso. Tale impiego deve risultare da apposito atto d’obbligo
unilaterale, regolarmente registrato e trascritto nel quale siano indicate le opere da
eseguire su progetto del Comune, le modalità di esecuzione delle stesse, la loro
incidenza in percentuale sull’importo del contributo, i tempi di esecuzione. Il
collaudo di tale opere sarà esercitata da tecnico nominato dal Comune e a spese del
concessionario, dopo la loro ultimazione dette opere dovranno essere cedute al
Comune.
I lavori di cui alla concessione potranno essere considerati ultimati solo se sono
state ultimate anche le opere di urbanizzazione che il concessionario si è obbligato a
Piano Regolatore Generale Comune di San Pietro Clarenza
REGOLAMENTO EDILIZIO
42
realizzare a scomputo della quota di contributo.
Per le opere che il concessionario si impegna a realizzare direttamente, dovrà
fornire al Comune adeguate garanzie nella misura dell’importo complessivo lordo
delle opere da eseguire maggiorato del 20%, mediante fideiussione di Banca o
Istituto di Credito di diritto pubblico o mediante polizza fideiussoria assicurativa,
con diritto a svincolo dopo che il Comune avrà accertato, che non si vantano crediti
nei riguardi del costruttore concessionario, per l’esecuzione di tali lavori, che le
opere siano state eseguite a regola d’arte come da verbale di collaudo e solo a
cessione avvenuta delle opere e delle aree al Comune stesso. Le opere non eseguite,
od eseguite male o difettose verranno rifatte a spese del Concessionario.
Art. 39
Cessione al Comune delle opere di urbanizzazione eseguite per convenzione
I proprietari delle aree per le quali è stata autorizzata la lottizzazione, ultimate le
opere di urbanizzazione stabilite nella convenzione, ne chiederanno il collaudo al
sindaco, che provvederà a mezzo di tecnici da lui incaricati e a spese del lottizzante.
Se le opere risultano eseguite regolarmente per come convenuto, i proprietari
cederanno al Comune tali opere, nei modi di legge.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
43
CAPITOLO VI
DESTINAZIONE D'USO E VARIANTI
Art. 40
Destinazione d'uso
Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee sono indicate nelle norme
specifiche di zona.
La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente
specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività
commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e delle attività artigianali con
esclusione delle attività nocive, moleste e comunque non rumorose a giudizio
dell'Amministrazione comunale, purché inserite all'interno delle tipologie edilizie
residenziali e/o negli stessi complessi edilizi e con idonea sistemazione degli spazi
circostanti.
La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e
funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per pubblici spettacoli ed
attività culturali ed associative quali cinema, teatri, sale di riunione in genere, sedi di
associazioni culturali, politiche religiose e simili, uffici pubblici.
Sono pure compatibili per la destinazione residenziale le attrezzature ricettive
alberghiere ed extra alberghiere e i servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario,
assistenziale e di servizio per gli handicappati, ecc., anche privati e di carattere
urbano e territoriale.
Per gli insediamenti o attività produttive esistenti, ivi comprese le attrezzature
ricettive di carattere alberghiero ed extra alberghiero, sono consentite, a mezzo di
rilascio di singola concessione edilizia, opere per l'adeguamento a prescrizioni di
legge, per miglioramenti funzionali delle attrezzature e degli impianti, nonché la
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realizzazione dei servizi di interesse collettivo (attrezzature sportive e ricreative,
agenzie, ritrovi, ecc.,) nelle aree di pertinenza.
Ai fini della integrazione tra la residenza e le altre funzioni ed attività urbane,
queste ultime sono ammesse alle seguenti condizioni:
a. le attività commerciali devono essere dotate di parcheggi ed aree pertinenziali
nel rispetto dei valori minimi e delle caratteristiche indicate agli artt. 36 bis e
36 ter delle NTA; attività direzionali; uffici pubblici e privati; studi
professionali; artigianato di servizio; a condizione che siano dotati di posteggi
propri proporzionati alle dimensioni dell'attività;
b. depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq 150, purchè non
isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza.
Non sono consentite nelle zone residenziali le attività incompatibili quali
industria; allevamento di animali; impianti sportivi motoristici; depositi a cielo
aperto, di qualsiasi genere e tipo, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli
edifici.
Art. 41
Interventi di variazione della destinazione d'uso
Sono interventi di variazione della destinazione d'uso gli interventi volti, anche
senza l'esecuzione di opere edilizie, a qualunque mutamento della destinazione d'uso
di una unità edilizia come delle singole unità immobiliari o trattandosi di unità
immobiliari residenziali di parti di queste ultime superiori a un terzo della loro
superficie.
La variazione della destinazione d'uso degli immobili deve essere compatibile con
i caratteri della zona omogenea in cui ricade l'immobile medesimo.
La destinazione d’uso richiesta deve essere compatibile con le previsioni della
zona omogenea del PRG.
Ove consentita, è autorizzata dal sindaco previo parere dell'ufficio tecnico
comunale e dell'ufficio sanitario e previo conguaglio del contributo di concessione
se dovuto (modifica del carico urbanistico), ai sensi dell’art.10 della L.R. 37/85.
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Se la variazione di destinazione d'uso interessa edifici gravati dai vincoli delle
leggi 1 giugno 1939 n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed
integrazioni, e delle aree ad esse assimilate nel P.R.G. può essere autorizzata sentito
il parere delle competenti autorità regionali e statali.
La domanda di autorizzazione per la variazione della destinazione d'uso
comportante l'esecuzione di opere edilizie, è soggetta, oltre alla presentazione della
documentazione necessaria, anche alle forme e alle procedure previste dal presente
regolamento per i diversi tipi di intervento.
L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 é rilasciata nel rispetto delle procedure e dei
criteri stabiliti dall'art.10 L.R. 10.08.1985 n.37 commi 3 e 4.
Art. 42
Varianti in corso d'opera
Le varianti in corso d’opera sono quelle definite dall’art. 15 della L. 47/85.
Le varianti, che si rendessero necessarie nel corso della esecuzione di interventi di
straordinaria manutenzione o di opere soggette a concessione edilizia, possono
essere attuate previo esperimento delle procedure inerenti alla preventiva
autorizzazione o concessione.
Qualora si tratti di varianti non sostanziali che non siano in contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti o con i regolamenti comunali e non modifichino la
sagoma, la superficie utile e la destinazione d'uso delle costruzioni previste nel
progetto, le varianti stesse possono essere eseguite previa comunicazione scritta e
salva, ove occorra, la necessaria approvazione del progetto variato prima del rilascio
della licenza d'uso.
L’approvazione della variante in corso d'opera deve essere richiesta prima della
esecuzione delle opere e in ogni caso prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.
Le varianti dovranno essere approvate prima del rilascio del certificato di
abitabilità o agibilità.
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CAPITOLO VII
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 43
Inizio dei lavori
L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del nulla-osta del Genio Civile a norma
della legge 2.2.1974 n. 64 e della L.R. 15.11.1982 n. 135.
L'inizio dei lavori è altresì subordinato alla richiesta e consegna dei punti fissi ove
necessario e su richiesta dell’interessato.
Entro 15 giorni dalla richiesta l'U.T.C. deve indicare al proprietario il giorno e l'ora
in cui avverrà il sopralluogo.
Il proprietario è tenuto a fare trovare il piano di campagna sgombero, pulito e
libero da sterpaglie, ma non può effettuare movimenti di terra o altre opere che
alterino la superficie e la morfologia del luogo.
Art. 44
Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni
La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme
dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate
nell'autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu
rilasciata la concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a
mezzo dei suoi funzionari ed agenti.
A tal uopo la concessione e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno
essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della
costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.
Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà
darne avviso, entro le 48 ore successive, al sindaco, il quale, sentito il tecnico
comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione
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stessa, la pubblica incolumità, l'igiene, il decoro, dandone comunicazione scritta
all'interessato.
Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dello intestatario della
concessione.
Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai
cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.
Art. 45
Ultimazione dei lavori e dichiarazione di abitabilità e di agibilità
Il proprietario dovrà provvedere a presentare al comune le denunzia di ultimazione
dei lavori.
La mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità o agibilità darà luogo alle
sanzioni previste dalla legge.
Il certificato di abitabilità, di agibilità e conformità degli edifici è necessario per
poter utilizzare tutti gli edifici situati nel territorio comunale.
Il certificato non può essere rilasciata a fabbricati e ad unità immobiliari:
a. non autorizzati in tutto o in parte da concessione;
b. destinati anche di fatto in tutto o in parte a funzione differente da quella
determinata dalla concessione;
c. sostanzialmente difformi dalla concessione.
Il sindaco entro 60 giorni dalla richiesta dei certificati di abitabilità, agibilità e
conformità, ove si riscontri l'impossibilità di rilasciarla, deve notificare
all'interessato avviso con l'indicazione delle opere e degli adempimenti necessari per
ottenere l'autorizzazione, prefiggendo un termine non inferiore a 90 giorni e non
superiore a 120 giorni per l'esecuzione.
Trascorso il termine assegnato, il sindaco notificherà, entro i successivi 90 giorni,
diniego motivato.
La dichiarazione di abitabilità e di agibilità deve essere revocata quando vengono
meno i presupposti prescritti dalla legge e in particolare in caso di mutamento della
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destinazione d'uso senza concessione, salvo le ulteriori sanzioni amministrative e
penali previste dalla legge, così come prescritto dalla L.17/94,
Per gli immobili con destinazione residenziale, ai sensi dell’art.3 della L.R. 17/94,
le procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità sono i
seguenti:
a. I certificati di abitabilità, agibilità e conformità si intendono rilasciati ove,
entro sessanta giorni dalla richiesta, non venga data al richiedente diversa
comunicazione.
b. Alle richieste di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia giurata a firma
del tecnico responsabile dei lavori, che ne attesti la conformità al contenuto
della concessione, alle norme igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge
o di regolamento, connessa all’oggetto della richiesta.
c. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal responsabile del
procedimento entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza. In tal caso i
termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di integrazione della
documentazione.
d. In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli uffici e gli
organi del comune devono ugualmente completare l’esame delle relative
domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
e. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio dei certificati,
il sindaco provvede all’annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi
del comma 1, e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità
penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a
determinare l’applicazione della richiamata disposizione. La revoca è
comunicata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti della loro competenza.
Art. 46
Lavori non ultimati in termine utile
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario può
presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova
concessione concerne la parte non ultimata.
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Per la nuova concessione devono ripetersi gli oneri e la documentazione relativi
alla sola parte non ultimata. Gli oneri verranno calcolati in base alla differenza di
prezzo intercorse tra le due richieste per le parti non ultimate.
Art. 47
Richiesta e consegna di punti fissi: verifica del perimetro delle costruzioni
Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, il concessionario è
tenuto a richiedere al sindaco la ricognizione della linea di confine con gli spazi
pubblici dell'area di pertinenza della costruzione oggetto di concessione, precisando
nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori responsabile. Nell'esecuzione
dell'opera il concessionario deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello.
Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinano con
spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste da piani particolareggiati o da altri
strumenti di pianificazione esecutiva, il concessionario è tenuto a contrassegnare,
mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni
stesse, dislocazione che deve essere conforme alle previsioni di progetto.
Le operazioni relative alla consegna dei punti fissi, ove necessari, sono eseguite,
entro 15 gg. dalla richiesta scritta, dal personale del Comune coadiuvato da
eventuale personale messo a disposizione dal concessionario e dall'assuntore dei
lavori ma sotto la direzione di un funzionario comunale. Le operazioni di
picchettatura sono eseguite dal concessionario o dall'assuntore dei lavori salvo
verifica dell'Amministrazione comunale. Delle operazioni relative alla consegna dei
punti fissi è redatto verbale in doppia copia che viene sottoscritto anche dalle parti
private per presa d'atto; tutte le spese sono a carico del richiedente, che deve
provvedere al versamento di un deposito all'atto della richiesta. In tale verbale dovrà
risultare anche la quota e il punto di allaccio alla fognatura pubblica.
Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo
pubblico salvo formale concessione; dette costruzioni devono essere progettate e
costruite in modo da non trasmettere spinte orizzontali verso il suolo pubblico.
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TITOLO SECONDO
DISCIPLINA URBANISTICA
CAPITOLO UNICO
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI
E DEI PARAMETRI
Art. 48
Indici e parametri urbanistici
Superficie territoriale - Superficie fondiaria - Indice di fabbricabilità territoriale -
Indice di fabbricabilità fondiaria - Volume del fabbricato - Superficie utile lorda -
Servizi e accessori - Superficie utile abitabile - Superficie non residenziale -
Superficie complessiva - Superficie coperta - Rapporto massimo di copertura -
Superficie minima di intervento - Area edificabile - Altezza delle fronti - Altezza del
fabbricato - Numero dei piani - Piani fuori terra - Lunghezza massima delle fronti -
Superficie destinata ad attrezzature e servizi pubblici - Superficie per attività
turistiche, commerciali, direzionali.
St = Superficie territoriale
La superficie territoriale è la superficie totale di un'area interessata unitariamente
da interventi privati e/o pubblici.
Alla superficie territoriale si applicano l'indice di fabbricabilità territoriale per
determinare il volume e/o la superficie utile realizzabili in sede di intervento
urbanistico preventivo.
All'interno della superficie territoriale vanno ricavate:
a. superficie fondiaria;
b. viabilità e superficie per le opere di urbanizzazione primaria;
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c. superficie per le opere di urbanizzazione secondaria.
Sf = Superficie fondiaria
La superficie fondiaria è la superficie suscettibile di edificazione, risultante dalla
superficie territoriale, una volta che siano state dedotte la viabilità, la superficie per
le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente la superficie per le opere di
urbanizzazione secondaria.
Alla superficie fondiaria vanno applicati l'indice di fabbricabilità fondiario per
calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabile su ciascun lotto in sede di
intervento edilizio diretto. La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati.
It = Indice di fabbricabilità territoriale
E' il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro
quadrato di superficie territoriale (St).
If = Indice di fabbricabilità fondiaria
E' il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro
quadrato di superficie fondiaria (Sf).
Vc =Volume del fabbricato
Il volume del fabbricato va computato sommando i prodotti della superficie lorda
di ciascun piano, delimitato dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza
relativa al piano stesso, misurato tra le quote di calpestio dei pavimenti, con
esclusione del volume entro terra, misurato rispetto alla superficie del terreno
circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, con aggiunta
dei locali seminterrati destinati a residenza, uffici, attività produttiva.
I piani cantinati si computano nel calcolo del volume del fabbricato qualora per
destinazione o dimensione comportino un proprio carico urbanistico
Sono esclusi dal calcolo del volume consentito i porticati o porzioni di essi se
pubblici o di uso pubblico, i balconi, le tettoie, i parapetti, i cornicioni, e gli elementi
di carattere ornamentale, nonché i volumi tecnici - sino ad un massimo del 15%
della superficie coperta - che, per funzione e per dimensione, si pongono rispetto
alla costruzione, come elementi essenziali di essa senza assumere il carattere di vani
chiusi utilizzabili come tali, anche prescindendo dalla abitabilità.
Porticati, tettoie e logge non possono essere maggiori del 15% della superficie
coperta i piani cantinati per come sopra, quando non superino comunque del 30% la
superficie coperta dell’edificio, o l’altezza superi m 3,50.
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Su = Superficie utile lorda
La superficie utile lorda nell'edilizia residenziale o ad essa assimilabile è data
dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, dei piani seminterrati, delle
mansarde, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali con esclusione dei locali
per servizi e accessori.
Con esclusione altresì:
a. dei porticati, androni e gallerie, di uso pubblico, di qualsiasi altezza (per
destinazione di piano o per atto pubblico registrato);
b. dei balconi e terrazze scoperte; delle logge purché di profondità non superiore
a m. 1,80 misurata dal filo esterno della fronte e con almeno due lati liberi;
c. delle pensiline con sporgenze non superiore a m. 3,00.
Servizi e accessori
Si considerano servizi e accessori e vanno escluse dal calcolo della superficie utile
lorda:
a. i piani cantinati per come sopra definiti;
b. i sottotetti con altezza media non superiore a m 2,00 con falde che hanno
inclinazione inferiore a 35% e se destinati a deposito, servizi accessori tecnici,
magazzini;
c. i locali necessari per gli impianti tecnologici (cabine elettriche, locali caldaie,
serbatoi, autoclavi e simili);
d. i piani seminterrati o interrati, purchè di altezza utile non superiore a m. 2,40,
destinati a parcheggi di uso pubblico o a parcheggi privati asserviti alle unità
immobiliari o ad autorimesse individuabili. La destinazione dovrà essere
definita con atto pubblico registrato, da presentare prima del rilascio della
licenza di abitabilità o di agibilità. L'altezza utile può essere superiore a quella
indicata solo se lo prescrivono leggi e regolamenti nazionali e regionali.
e. dei vani scala ed ascensori se accessibili ai portatori di handicap ai sensi della
legge 09/01/1989 n. 13 e D.M. 14/06//1989 n. 236.
La superficie utile così calcolata, divisa per la superficie fondiaria di pertinenza
dell'edificio, deve dare un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria
stabilito dallo strumento urbanistico generale e/o attuativo.
Nell'edilizia produttiva o ad essa assimilabile, cioè negli edifici adibiti ad attività
di tipo produttivo, alberghiere, termali, di commercio all'ingrosso, di trasporto, la
superficie utile è data dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani entro e fuori
terra, con esclusione, soltanto, della superficie relativa agli impianti igienici, alla
centrale termica; a quella elettrica, a quella di condizionamento dell'aria e ad ogni
altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni ambientali
interne ed esterne.
Nella predetta superficie utile vanno inclusi anche i locali eventualmente destinati
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al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici strettamente
funzionali all'esercizio dell'impresa.
La superficie utile così calcolata, divisa per la superficie fondiaria di pertinenza
dell'edificio, deve dare un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria
stabilito dallo strumento urbanistico generale e/o attuativo.
La sola superficie utile calcolata serve nell'edilizia produttiva per il calcolo del
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione da corrispondersi in sede di
rilascio della concessione edilizia (art. 3 della legge 10/1977).
S.a.u = Superficie utile abitabile
Ai sensi del D.M. 801/1977, art. 3, nell'edilizia residenziale, la superficie utile
abitabile è la superficie di pavimento degli alloggi, misurati al netto di murature,
pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e di finestre, eventuali scale interne, logge,
balconi.
La superficie utile abitabile, così definita, serve per il calcolo del contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione da corrispondersi in sede di rilascio della
concessione edilizia (art. 3 della legge 10/1977).
S. n. r. = Superficie non residenziale
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 801/1977, nell'edilizia residenz