Riconoscimento di figli naturali
DESCRIZIONE
Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
1) prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
2) in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori
naturali. Vedi scheda denuncia di nascita .
3) dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
Nota: in tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni
REQUISITI
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che all'atto del riconoscimento ha/hanno compiuto 16 anni.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per la documentazione occorrente, che varia a seconda della casistica, nonchè per ulteriori chiarimenti, è consigliabile rivolgersi direttamente all'Ufficio dello Stato Civile - Sezione Nascite - Cittadinanza
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE art. 250 e segg.
LEGGE 30.5.1995, n. 218
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
- D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamneto dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997)
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