Home Page
 

                

                                Statuto e Regolamenti


 
                                     Statuto Comunale
Lo Statuto Comunale
con le modifiche approvate con delibera del
Consiglio Comunale n. 11 del ' 11/01/1993 ed adeguato alle condizioni poste della C.P.C. di Catania nella seduta del 04/03/1993 con deliberazione consiliare n. 11 del 16/ 04/1993, sulla quale il CO.RE.CO. - Sezione Centrale di Palermo non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. 3009/2527 nella seduta del 16/09/1993.

 

                               Lo Statuto Comunale

 Titolo 1 - Principi Fondamentali

 

  Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di San Pietro Clarenza della Provincia Regionale di Catania è Ente locale autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica nel rispetto delle norme regionali e in conformità al presente Statuto.

2. Il Comune nell’esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa.

Art. 2 - Autonomia e partecipazione

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, ispira la propria azione al principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale civile e culturale che,  limitando di fatto   la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Comunità.

 

2. Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della propria Comunità e di valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni, favorisce lo sviluppo delle Associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.

4. Il Comune svolge  l’azione amministrativa secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l’efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione della malavita organizzata nella vita dell’Ente locale.

5. Il Comune favorisce:
la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;
- l’esercizio in cooperazione, con i Comuni vicini, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociali degli stessi;
- la promozione di forme di unione con i Comuni contermini per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
- la realizzazione di un sistema globale ed integrale di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato.
 

Art. 3 - Il territorio e la sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per Ha 641 e confina:

- a  Nord con Mascalucia e Belpasso;

- a  Est con Mascalucia;

- a  Sud con Catania e Misterbianco;

 - a  Ovest con Camporotondo e Belpasso

Il territorio del Comune è quello risultante nelle planimetrie catastali.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti quartieri:

- Centro;

- S. Caterina;

- Madonna delle Grazie;

- Calvario;

- S. Gaetano;

- Maddi;

- Calcara;

- Villaggio S. Antonio L’eremita;

- Villaggio Belvedere;

- S. Sfera;

storicamente riconosciute dalla comunità e da valorizzare attraverso forme di partecipazione democratica.

 Art. 4 - Stemma e gonfalone. 

1. Il Comune di San Pietro Clarenza ha  un proprio stemma e  gonfalone, riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica.

2. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione Comunale.

                                         Art.5 Le funzioni del Comune


1. Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, tenendo presente gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione Europea relativa alla Carta Europea della autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 Ottobre 1985, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n.439.
 

2. L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità  della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
 

3. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambi con altre Comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
 

4. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali e concorre alla difesa del paesaggio anche al fine di sviluppare l'arte, la cultura, lo sport, il turismo e le attività economiche connesse.
 

5. Il Comune concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell' ambiente ecologico e del paesaggio; adotta - in collaborazione con gli Enti statali, regionali e provinciali preposti - le misure necessarie alla conservazione del patrimonio storico, artistico e archeologico.
 

6. L'attività del Comune si armonizza con la Carta delle Nazioni Unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dalle Nazioni Unite.
                                  

                                                  Art. 6 - Servizi sociali

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi e ai portatori di handicap, con le modalità di cui alla specifica normative vigente.
 

2. Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo alla abilitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Concorre altresì ad assicurare, con l'Unita' Sanitaria Locale, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.
 

3. Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
 

4. Il Comune tutela e valorizza: il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico e monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
 

5. Il Comune concorre, con gli altri Enti pubblici e associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a favorire, esaltandone i valori, un ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella società.
 

6. Il regolamento in presenza di attribuzione della relative competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
 

7. Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.
                                     

                                              Art. 7 - Tutela ambientale


1. Il Comune, nell' ambito delle sue funzioni istituzionali, provvede:
 

A) Alla protezione del patrimonio naturale. A tal fine, oltre ad acquisire beni culturali di interesse paesaggistico ed ambientale, prevede, in sede di programmazione, la localizzazione di parchi di tipo naturalistico in aree di rilevanza ambientale o paesaggistica di interesse comunale, e realizza interventi atti a ripristinare le condizioni ambientali originarie o finalizzati ad una maggiore ed efficace tutela dei valori ambientali, con particolare riferimento alle aree protette;
 

B)  Alla tutela dell’ambiente e all’attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali. A questo fine il Comune predispone una adeguata rete di monitoraggio degli inquinamenti chimici, fisici e biologici, attraverso stazioni di rilevamento fisse e mobili in modo da assicurare la conoscenza dello stato dell' ambiente nel territorio di competenza;
 

C) All’organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e depurazione delle acque, promuovendo la raccolta differenziata, il riciclaggio dei rifiuti e I' utilizzo delle acque reflue depurate;
 

D) Alla difesa del suolo e del sottosuolo mediante interventi finalizzati a prevenire ed eliminare ogni forma di degrado ambientale, nonché alla tutela idrogeologica, esclusivamente attraverso piani di forestazione con criteri naturalistici;
 

E) Alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente e non riciclabili, nonché alla riduzione dei consumi di risorse idriche ed energetiche attraverso la eliminazione di sprechi e perdite;
 

F) Alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
 

G) Alla promozione dell'agricoltura biologica;
 

H) Alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale; a tal fine, qualora si ritenga necessario il supporto tecnico di esperti estranei all'orga-nico comunale, il Comune provvederà alla stipula di apposite convenzioni con l’Università ed altre Istituzioni scientifiche, previo parere della consulta competente di cui all' articolo sulle "consulte".
 

2. La realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture previsti negli strumenti di programmazione comunale nonché di ogni altra opera di competenza del Comune che comporti trasformazione del territorio, è subordinata ad analisi costi-benefici ed a Valutazione di Impatto Ambientale, da eseguire secondo le modalità stabilite nel regolamento.
 

3. L' assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute pubblica sui progetti delle opere, impianti ed infrastrutture di cui al primo comma, deve essere ottenuto prima dell'espletamento delle procedure di gara di appalto o, in caso di trattativa privata, prima della stipula del contratto.
 

4. Il Comune riconosce l’ambiente come bene essenziale della collettività e ne assume la tutela a garanzia di una migliore qualità della vita.
 

5. I cittadini e gli stranieri che esercitano nell' ambito del territorio comunale la propria attività di lavoro o di studio, hanno il dovere di favorire e concorrere alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dello ambiente.
 

6. Costituisce danno ambientale la lesione del diritto all'ambiente. Spetta al Comune prevenire la lesione ambientale ed esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale di cui sono oggetto i beni incidenti sul territorio comunale. Il Comune acconsente all'intervento in giudizio, per danno ambientale, delle associazioni ambientalistiche riconosciute a livello nazionale.
 

                                                Art.8 -  Sviluppo economico


1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della Comunità locale e la tutela del consumatore. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
 

2. Il Comune promuove, con la collaborazione degli altri enti pubblici, interventi finalizzati alla protezione della natura.


                       
Art.9  -  Assetto pianificazione e utilizzazione del territorio


1. Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
 

2. Il Comune definisce ed attua, attraverso gli strumenti urbanistici e gli altri strumenti programmatici di sua competenza, un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture social! e degli impianti produttivi, turistici e commercial!, informando la sua scelta a criteri di difesa dei valori ambientali, economici e sociali; in particolare provvede:
 

A) Alla definizione ed attuazione del Piano Urbano del traffico, della circolazione e dei parcheggi, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e pendolare, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Tale piano dovrà essere informato al miglioramento della qualità della vita e alla rimozione delle cause d' inquinamento, attraverso il potenziamento del trasporto pubblico e l’ incentivazione dei mezzi di trasporto non inquinanti;
 

B) Ad attribuire carattere policentrico al territorio comunale, in quanto fattore determinante per la qualificazione dell' ambiente urbano e dello sviluppo economico e sociale. A questo fine assume quali obiettivi prioritari il recupero dei centro storici, istituendo aree pedonali ed ampie zone riservate esclusivamente alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, nonché la tutela dei beni paesaggistici, ambientali e culturali presenti nel territorio comunale, attraverso la previsione di adeguati strumenti vincolistici;
 

C) Ad incentivare, anche mediante lo stanziamento di contributi pubblici, e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, l'adeguamento degli edifici privati del centro storico alle norme antisismiche.

3. Il Comune in particolare:
 

a) vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commercial!;
 

b) attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
 

c) organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della Comunità e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva anche con il superamento delle barriere architettoniche;
 

d) promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia Regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale.


                                          
Art.10 - Programmazione
 

1. Il Comune, per quanto di propria competenza:
 

a) determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
 

b) assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;
 

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione d' attuazione.
 

2. Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.


                     
Art. 11 - Trasparenza e lotta all’attività criminale


1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza e la lotta all1 attività criminale, recepisce le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell' Alto Commissario per il Coordina-mento della Lotta contro la Delinquenza Mafiosa avente per oggetto: "Attività normative degli Enti Locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose", che suggerisce norme in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione su: l' ordine cronologico di trattazione degli appalti; la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi; la concessione di contributi o di interventi assistenziali; la scelta dei componenti la Commissione Edilizia; la programmazione e la priorità delle opere da seguire; la istituzione di Albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia; l'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.


                                                   
 Art. 12 - L'informazione


1. Il Comune riconosce come fondamentale 1'istituto dell'informazione per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale, garantendo la partecipazione delle forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale e assicurando così la corretta informazione all’intera comunità dei principali fatti amministrativi.
 

2. Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto, e dai relativi regolamenti.


      
   TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE Capo I - Definizione degli organi
 

                                          Art. 13 - Definizione degli organi


1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vice-Sindaco.
 

2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
 

3. La Giunta comunale è l'organo di amministrazione del Comune con competenze generali.
 

4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è legale rappresentante dell' Ente e ufficiale di Governo per i servizi di competenza statali
 

5. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in tutti i casi di assenza o di impedimento.
 

                                      Art. 14 - Obbligo di astensione


1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni di legge, i componenti degli Organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai provvedimenti e alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie del Comune e degli Enti o aziende da esso dipendenti o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione di beni e servizi o appalti di opere del Comune o degli Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
 

2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
 

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario comunale ed al Vice Segretario.

                                                     Art. 15 - Dimissioni


1. Le dimissioni del sindaco e degli assessori comunali sono depositate nella segreteria dell' ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d’atto.
 

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
 

3. L’ eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.

                                                      Art. 16 - Competenze


1. Sono attribuite al Sindaco: la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, operanti nell' ambito del Comune e della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
 

2. In caso di successione nella carica di Sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
 

3. Le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva competenza del consiglio comunale.

                             Art. 17 – Consiglio comunale -Elezione
 

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi.
 

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

                             Art. 18 - Attività ispettiva del Consiglio


1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
 

2. Il sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistente violazioni di legge.
 

3. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell’ Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dall' Assessore regionale per gli enti locali.
 

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all' amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi regolamenti comunali.
 

                         Art. 19 - Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, precede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta del componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge altresì un vice-presidente.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice-Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dal presente Statuto.
4. La prima convocazione del Consiglio comunale è proposta dal Presidente uscente.
5. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all' elezione del Presidente.
6. La prima convocazione del Consiglio Comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, è disposta dal Presidente uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.
7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all' Assessorato regionale degli Enti locali per il controllo sostitutivo.

              Art. 20 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale


1. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il Consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio su determinazione propria o su richiesta
del Sindaco o di un quinto del Consiglieri comunali.
 

2. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l’attivazione delle Commissioni consiliari spetta al Presidente.
 

3. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni, senza diritto di voto.

               
Art. 21 - Diritti e prerogative dei Consiglieri comunali


1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
 

2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le nonne del regolamento sul funzionamento del Consiglio.
 

3. Le indennità, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
 

4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune al detto domicilio ad ogni effetto di legge saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
 

5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all' esame del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.
 

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici comunali copia dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all' esercizio del loro mandato. Hanno inoltre diritto di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici comunali.
 

7. Per gli atti non pubblici il Consigliere è tenuto al segreto d' ufficio.
 

8. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella discussione secondo tempi e modalità stabiliti dal regolamento.
 

9. Le discussioni sono contingentate salve le deroghe previste dal regolamento, in modo tale da assicurare tempi di intervento garantiti per ciascun gruppo e la possibilità di illustrare il
proprio voto ai Consiglieri che si dichiarino in dissenso rispetto al proprio gruppo.

                           
Art. 22 - Esercizio della potestà regolamentare


1. Il Consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto delle leggi nazionali e regionali e del presente Statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta per la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli Organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni.
 

2. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, i regolamenti sono depositati nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.


                                        
Art. 23 - Competenze del Consiglio
1. Il consiglio comunale è l’organo di controllo politico-amministrativo sull' attività dell’ Ente. Partecipa della funzione di indirizzo mediante l' adozione dei seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell' ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l' ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le loro relative variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l' istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l' assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell' ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; l' istituzione e l' ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l' emissione dei prestiti obbligazionali;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al comune di beni o servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le _alienazioni di immobili, le permute di immobili, il ricorso alla concessione di opere pubbliche, le modalità di scelta del contraente nei contratti di appalto di opere pubbliche, i bandi di gara per le opere e per le forniture pubbliche quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al n. 8 dello art. 51 dell'OREL moltiplicato per tre e aggiornato annualmente in base ai dati ISTAT.

                             Art. 24 – Commissioni consultive permanenti


1. Il Consiglio istituisce, nel suo seno, due commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante ogni gruppo.
 

2. I compiti, la composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.
 

3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle Commissioni. Ne hanno l' obbligo se richiesti.
 

4. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, d’ intesa con il Sindaco, dei titolari degli uffici, nonché degli Amministratori e Dirigenti degli Enti e delle aziende dipendenti dal Comune. Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l’esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto di ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.

                                 Art. 25 - Commissioni consiliari speciali


1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno Commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all’ amministrazione Comunale.
 

2. Per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni speciali trovano applicazione, in guanto compatibili, le norme dello articolo precedente.
 

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.
 

4. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.


                                        Art. 26 - Regolamento interno


1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del Consiglio comunale e per la elezione del Sindaco e della giunta, apposito Regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
 

2. Il Regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:
a) la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo;
b) la convocazione del Consiglio comunale;
c) la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;
d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.
 

3. In pendenza dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 2, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e, capogruppo di ciascuna lista, il consigliere non componente della Giunta che ha riportato, nelle elezioni, la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.

                  Capo II - Giunta comunale - Documento programmatico

                        Art. 27 - Composizione della Giunta comunale
 

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori.
 

2. Se nel corso del mandato sia accertata una variazione demografica che comporti un aumento o una diminuzione del numero degli assessori ai sensi dell' art. 24 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, di essa terranno conto in candidati alla carica di Sindaco nella formazione dell' elenco degli assessori che essi sono tenuti a presentare all' elettorato a norma dell'art.9 co. 4 della citata legge.
 

3. Il sindaco eletto al primo turno entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del comune ovvero tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all' atto della presentazione della Candidatura. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall' insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
 

4. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
 

5. Gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
 

6. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Il Consigliere comunale che sia stato nominato Assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di Assessore.
 

7. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di Presidente della Provincia, di Assessore Comunale e provinciale con quelle di componente della Giunta regionale.
 

8. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del Sindaco.
 

9. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice-Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice-Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.
 

10. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
 

11. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio Comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 42. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
 

12. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all' Assessorato regionale degli enti locali.
 

13. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell' intera Giunta.


                                                 Capo III - Il Sindaco


                                         Art. 28 - Funzioni e competenze
 

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente.
 

2. Spetta al Sindaco mantenere l’ unità di indirizzo politico finalizzata alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell' Ente.

                                     Art. 29 - Durata in carica del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
 

2. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale è fissata in quattro anni.

                                    Art. 30 - Modalità di elezione del Sindaco
 

1. Si fa esplicito rinvio alla normativa regionale vigente.

                                       
Art. 31 - Condizioni di eleggibilità
1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso del requisiti stabiliti per la elezione a consigliere comunale.
2. Restando ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell' art. 42.
5. I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con essi convenzionati non possono ricoprire la carica di sindaco o assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell' unità sanitaria locale dalla quale dipendono o lo ricomprende o con la quale sono convenzionati, nonché di sindaco o assessore del comune che concorre a costituire l' unità sanitaria locale dalla quale dipendono o con la quale sono convenzionati.
6. Il personale che riveste qualifiche direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali del collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia né essere candidato alla carica di sindaco, né ricoprire la carica di assessore comunale.
7. Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i parlamentari nazionali per la carica di Sindaco.

                                          Art. 32 - Candidatura


1. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco in più di un comune contemporaneamente.
 

2. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.
 

3. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco e alla carica di consigliere nello stesso comune.
 

4. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l' interessato decade dalla carica di consigliere comunale.
 

5. Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 120 elettori nei Comuni con più di duemila abitanti e 80 nei minori.
 

6. Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nei precedente comma.
 

7. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell' ultimo censimento.
 

8. Le liste dei candidati per ogni comune devono essere presentate da almeno duemila elettori nei comuni con più di cinquecentomila abitanti, da almeno milleduecento nei comuni con più di centomila abitanti, da almeno ottocento nei comuni con più di quarantamila abitanti, da almeno quattrocento nei comuni con più di diecimila abitanti e da almeno duecento negli altri comuni.
 

9. Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.
 

10. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell' ultimo censimento.
 

11. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste con contrassegni usati da partiti o gruppi politici che nella ultima elezione abbiano avuto eletto un proprio rappresentante alla assemblea regionale, anche se presentano liste contraddistinte dal
contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In tal caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante nazionale o regionale del partito o gruppo politico dal rappresentante provinciale, che tale risulti per attestazione lei rappresentante nazionale o regionale, ovvero da rappresentanti all' uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.
 

12. Il contrassegno può essere identico ad altro depositato per le elezioni del consiglio comunale.
 

13. All' atto di presentazione della candidatura sono allegati: la dichiarazione di accettazione della candidatura ed un documento programmatico contenente l’ enunciazione del programma politico del candidato e dei criteri cui il candidato intende attenersi nella nomina degli assessori. Il candidato può inoltre, presentare l’elenco degli assessori che egli intende nominare.
 

14. Il documento programmatico con l' eventuale elenco degli assessori proposti è redatto su un modulo standardizzato, le cui caratteristiche tecniche sono determinate con decreto dell' Assessore regionale per gli enti locali.
 

15. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta una pubblica dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, in atto pubblico, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi del articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, se sono stati proposti per una misura di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell’ art. 4 della L. 27.12.956 n. 1423; sono coniugati, ovvero conviventi, con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, sono parenti fino al primo grado, legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.
 

16. Dei documenti di tutti i candidati di cui al comma 8 è data pubblicità mediante manifesto da affiggersi all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici in contemporaneità con il manifesto dei candidati.
 

17. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 14 della legge 21/3/1990 n. 53 e successive modificazioni riguardanti: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento
elettorale".


Art. 33 - Operazioni dell' ufficio centrale o della adunanza dei presidenti di seggio


1. Si fa esplicito rinvio alla normativa regionale vigente.

 Art. 34 - Secondo turno di votazione


1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l' elezione del sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.
 

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale entro quarantotto ore dalla proclamazione dei
risultati del primo turno.
 

3. Qualora uno o entrambi i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti.              Le eventuali rinunce successive alla prima devono avvenire entro ventiquattro ore.


4. I candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all' atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all' indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare.
 

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita  anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 11 e 12 dell' articolo 32.
 

6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.
 

7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell' articolo 32.
 

8. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
 

9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si precede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali, ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta entro 90 giorni dall'accertamento dei risultati.
 

10. Alla gestione del Comune vi provvede in base alle disposizioni della normativa vigente alla quale si fa esplicito rinvio.

Art. 35 - Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di  votazione
 

1. Si fa esplicito rinvio alla normativa regionale vigente.


             Art. 36 - Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione
 

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.
 

2. In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dello articolo 37.
 

3. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nell' osservanza dei termini e delle procedure di cui all' art. 14 della legge regionale 31/1986. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

                                       Art. 37 - Competenze del sindaco
 

1. Il Sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei responsabili dei servizi.
 

2. Il Sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
 

                                            Art. 38 - Incarichi ad esperti
 

1. Il Sindaco, per l' espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all' Amministrazione.
 

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore ad uno.
 

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea.
 

4. Il Sindaco, annualmente, trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dell’esperto da lui nominato.


                                             Art. 39 - Giuramento


1. Il Sindaco presta giuramento davanti al prefetto della provincia.
 

2. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell' esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
 

3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Art. 40 - Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte
 

1. Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si precede alla nuova elezione dell' organo. Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell’ avvenuto deposito della manifestazione di volontà al Consiglio Comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all' Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario comunale.
 

2. Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell’ articolo 55 dell’ Ordinamento Amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963 B successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone:
"Con decreto presidenziale che dichiara la decadenza del Consiglio ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell’ Assessore regionale per gli enti locali, tra i dirigenti del ruolo amministrativo della amministrazione regionale e tra i funzionari dell' Amministrazione dello Stato con qualifica dirigenziale, in servizio o a riposo.
Nel caso di nomina di funzionari esterni all' Amministrazione regionale il Presidente della Regione è autorizzato a fissare con proprio decreto l’ emolumento da attribuire al commissario.
La relativa spesa è a carico dell' amministrazione interessata.
Il commissario esercita le ordinarie attribuzioni di competenza del sindaco e della giunta e, se indifferibili, anche quelle di competenza del consiglio. Gli atti emessi in sostituzione del
consiglio sono soggetti a ratifica da parte del nuovo consiglio.
 

3. La nuova elezione del sindaco avrà luogo entro novanta giorni La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio.
 

4. Ove alla data di cessazione dalla carica di Sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione del sindaco è abbinata all’elezione del consiglio.
 

5. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo entro novanta giorni. La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo di carica residua della carica di sindaco.
 

6. Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata all’ elezione del sindaco.
 

7. I poteri del consiglio vengono assunti da una terna di commissari nominata secondo le modalità previste dall' articolo 55 dello ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

              Art. 41 - Relazione sullo stato di attuazione del programma
 

1. Ogni sei mesi il Sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
 

2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

     Art. 42 - Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco
 

1. Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall' art. 27, non può essere presentata mozione di sfiducia.
 

2. Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
 

3. La consultazione avviene secondo modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia alle quali si fa esplicito riferimento.
 

4. Per quanto attiene alla validità della consultazione si fa esplicito rinvio alla normativa di cui alle vigenti leggi in materia.
 

5. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
 

6. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario secondo il disposto dell'articolo 55 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/ 1963/ e successive modificazioni ed integrazioni, per l' esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
 

7. Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.
 

8. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.
 

9. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
 

10. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l' esercizio delle funzioni consiliari fino all' elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
 

11. II consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.
 

12. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del Sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.


                                
  TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE
           Capo I - Istituti della Partecipazione - Iniziativa popolare Organismi  della   Partecipazione e della Consultazione.


                                       
Art. 43 - Istituti della Partecipazione
 

1. Sono istituti della partecipazione:
a) l'iniziativa popolare;
b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
c) il Referendum consultivo e propositivo;
d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
f) il Difensore Civico.


                                            Art. 44 – L’ Iniziativa Popolare
 

1. Tutti i cittadini elettori del Comune, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni, proposte.
 

2. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono essere articolate.
 

3. Le istanze e le proposte, sentita la conferenza del capigruppo consiliari di cui al precedente art. 26, comma 2, lettera a), la delegazione ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di promotori, sono esaminate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze, entro venti giorni dalla loro presentazione nella segreteria generale.
 

4. Il Sindaco comunica l'esito delle istanze e proposte entro cinque giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario. Il Sindaco deve inoltre informare il Consiglio Comunale nella prima seduta.
 

5. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, il sindaco è tenuto a fare iscrivere l’argomento al primo punto dello ordine del giorno del Consiglio comunale da convocare entro i trenta giorni successivi,
 

6. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle Istanze, Petizioni e Proposte.

                                                       Art. 45 - Petizioni
 

1. Almeno cento cittadini elettori o tre associazioni iscritte all' albo comunale possono presentare una petizione al Consiglio Comunale per sollecitare l' intervento in questione di interesse generale.
 

2. Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.
 

3. Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.
 

4. Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.
 

5. In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al sindaco l'inserimento della petizione nell' ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.
 

                            Art. 46 - Organismi di partecipazione
 

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, nei modi e strumenti idonei, l' effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principale costituzionale del buon andamento e della imparzialità dell' azione amministrativa.
2. Il Comune, a tale scopo:
a) promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o per aggregazione di interessi, costituiscono l’effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire apporti con i poteri istituzionali;

b) valorizza le organizzazioni del volontariato, le associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro: finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, salvaguardia dell' ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
 

3. Il Comune istituisce consulte permanente di rappresentanti di quartiere e di organismi o di una o più categorie delle formazioni sociali di cui al secondo comma del presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi settori di interesse.
 

4. L' Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà l’ autonomia e l’ uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali.
 

5. Con apposito regolamento saranno disciplinati il riconoscimento ed i rapporti con gli organismi di cui al presente articolo in base al principio che le Commissioni consultive costituiscono sede istituzionale di audizione e di controllo con i rappresentanti delle realtà associative.
 

6. E' istituita la consulta delle donne al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità. Essa dovrà essere opportunamente regolamentata e potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.

                           Art. 47 - Consulta dei rappresentanti dei quartieri
 

1. Per assicurare la partecipazione diretta dei cittadini alla gestione dei servizi, alla vita amministrativa e per valorizzare le tradizioni socio-culturali dei quartieri, è istituita una Consulta dei rappresentanti dei quartieri del Comune che sarà appositamente regolamentata.
 

                                               Art. 48 - Pratica sportiva
 

1. Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela l'attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri Enti preposti e della normativa vigente.
 

2. Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture regionali del CONI e con le altre corrispondenti territoriali, nonché con quelle degli Enti di promozione e le associazioni di base.
 

3. Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e Diritti per i servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.

4. Il Comune privilegia, nella strutturazione del servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e gestione del nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.


                                     Art. 49 - Riunioni ed assemblee
 

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l' esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità di uso, le limitazioni e le cautele necessarie.
 

2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a) la formazione di comitati e commissioni;
b) dibattere problemi;
c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.


                        Capo II - Referendum consultivo e propositivo

                          Art. 50 - Indizione del referendum consultivo
 

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare I' indizione di referendum consultivi e propositivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per I'intero territorio comunale.
 

2. Non possono essere sottoposte a referendum questioni concernenti:
a) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
b) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento o statuto;
c) il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati previ accordi con questi ultimi;
d) provvedimenti concernenti il personale comunale o delle aziende speciali;
e) provvedimenti relativi all' assunzione di mutui o all' emissione di prestiti;
f) provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rette e tariffe;
g) bilanci preventivi e consuntivi.
 

3. E' indetto, altresì, referendum consultivo e propositivo su questioni interessanti I'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiedono almeno il dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.


                    Art. 51 - Disciplina del referendum consultivi e propositivi
 

1. La richiesta di svolgimento del referendum di cui al comma 3 del precedente art. 50 deve essere fatta da un Comitato promotore costituito da almeno venticinque iscritti nelle liste elettorali del Comune. La ammissibilità del referendum, sia riguardo alla materia che alle formulazioni del quesiti nonché la loro indizione sono deliberate dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla richiesta.
 

2- Per i referendum consultivi e propositivi comunali trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali. Con la stessa deliberazione di indizione dei referendum di cui al precedente art. 50 il Consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti alle norme regionali per assicurare il loro corretto svolgimento. Sul medesimo argomento è consentita, nell' arco della legislatura, una sola tornata referendaria.
 

3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all' esito degli stessi, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo Diritto di accesso e di informazione
 

                                        Art. 52 - Istruttoria pubblica
 

1. L' adozione di strumenti urbanistici, di piani commercial! e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sulla economia e sull' assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica.
 

2. Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del Consiglio comunale. L'ufficio precedente, su iniziativa dell' Assessore di settore, previo avviso pubblico, indice pubbliche riunioni per l' esame dell' iniziativa.
 

3. Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.
 

4. Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell' amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà, per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà redatto apposito verbale.
 

5. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.


      Art. 53 - Diritto di accesso ai provvedimenti e informazioni ai cittadini
 

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
 

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l' esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persona, del gruppi o delle imprese.
 

3. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, Enti e Associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
 

4. Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’ informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
 

5. Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all' attività dell' Amministrazione, assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.
 

6. L’ Amministrazione comunale si impegna a realizzare un apposito ufficio o sportello per l'informazione ai cittadini.

                                     Art. 54 - Diritto di udienza dei cittadini
 

1. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all' attività del Comune attraverso il diritto di udienza.
L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al Sindaco, agli Assessori o ai Funzionari dagli stessi delegati.
 

3. L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta, di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo contenente l' oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale così come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.


                                         Capo IV - Difensore civico

                                       Art. 55 - Istituzione e finalità
 

1. E' istituito l' ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
 

2. Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente Statuto, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell’ azione amministrativa del Comune e delle Aziende ed Enti dipendenti segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell' amministrazione nei confronti del cittadini.
 

                                      Art. 56 - Nomina e durata in carica
 

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale nello ambito di un elenco formato a seguito di avviso pubblico emanate dal Sindaco, riguardante cittadini inseriti nelle liste elettorali di S. Pietro Clarenza che diano garanzia di indipendenza e imparzialità. Le singole candidature possono essere proposte da ciascun consigliere comunale o da almeno cento cittadini elettori le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge.
 

2. L’elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni ed a maggioranza assoluta nelle successive votazioni.
 

3. Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la elezione. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.
 

4. Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 40 né superiore a 70 anni;
b) adeguata competenza giuridico - amministrativa;
c) specifiche esperienze professionali attinenti all' incarico.
 

5. Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
 

6. Il difensore civico, prima di assumere l' incarico, giura davanti al Sindaco secondo la formula dell' art. 11 del D.P.R. 10/6/ 1957 n. 3.


                             Art. 57 - Prerogative del difensore civico


1. Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:
a) interviene presso l' Amministrazione comunale e gli Enti e Aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuovere le cause;
b) agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
c) segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale ove esistano, qualora, nell’ esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nell' attività amministrativa delegate dalla Provincia o dalla Regione;
d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l’ espletamento del suo mandato;
e) al difensore civico non può essere opposto il segreto di ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.
 

2. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
 

3. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell' esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha I'obbligo di farne rapporto all' Autorità Giudiziaria.


           Art. 58 - Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza e Revoca
 

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento e i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;
c) coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello;
d) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso;
e) coloro che, candidati nelle ultime elezioni amministrative comunali, non hanno conseguito la elezione;
f) chi al momento del conferimento dell’incarico, o per fatti sopravvenuti, ha rapporti di parentela o affinità entro il IV grado con il sindaco, i componenti della giunta o singoli consiglieri comunali.
 

2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinate, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
 

3. L’ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale.
 

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non rimuove la relativa causa entro venti giorni.
 

5 . Per gravi motivi connessi con l’esercizio della funzione lo incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza del due terzi dei consiglieri in carica.
 

6. Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l’ufficio, il Consiglio Comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina del successore.
 

7. Nella stessa seduta si precede, con la stessa maggioranza richiesta per l’elezione, alla sostituzione scegliendo uno del candidati iscritto nell' elenco formulato per l' elezione.

         Art. 59 - Modalità di intervento -Rapporti con il Consiglio comunale


1. I cittadini, gli Enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l' intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici.
 

2. Il difensore civico, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all' esame della pratica e del procedimento.
 

3. Ultimato l’esame di cui al precedente comma, il Difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al Sindaco.
 

4. Trascorso inutilmente tale termine il Difensore Civico comunica al Sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza.
 

5. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell’anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l’azione amministrativa.


                                                 Art. 60 - Decadenza
 

1. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate dal precedente articolo 58 comma 1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri. Nella stessa seduta si precede, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, alla sostituzione, scegliendo uno dei candidati iscritti nell' elenco formulato per la elezione. Il difensore civico subentrante cessa allo scadere del triennio del sostituto ma può essere rieletto.
 

2. I difensore civico può essere revocato solo per grave violazione di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere approvata dal consiglio a maggioranza assoluta.
 

3. Il Consiglio delibera sentiti in contraddittorio gli istanti e l'interessato, con provvedimento motivato.


                                            Art. 61 - Ufficio e indennità


1. Per l'esercizio della sua attività il Difensore Civico dispone di appositi e adeguati uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali e degli Enti dipendenti.
 

2. All'assegnazione del locale, del mezzi organizzativi e del personale provvede la Giunta Comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
 

3. Al Difensore Civico spetta una indennità di carica pari al 50% di quella massima attribuibile al Sindaco, nonché il rimborso di spese.
 

TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - SERVIZI PUBBLICI

                            Art. 62 - Forme associative e di cooperazione
 

1. Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, (artt. da 24 a 27), come recepita dalla legge regionale 11 di-cembre 1991, n. 48, i seguenti strumenti:
a) la convenzione tra comuni e provincia;
b) il consorzio tra i comuni e la provincia e/o Enti locali diversi;
c) l’accordo di programma.


                                              Art. 63 - Forme di gestione
 

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
 

2. Per gli amministratori degli Enti di cui alle lettere c) e d) e delle società di cui alla lettera e) del precedente comma 1, in applicazione dell' art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in connessione con il mandato elettivo.


                                               Art. 64 - Aziende speciali
 

1. Il Consiglio Comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, con proprio Statuto e Regolamento approvati dal Consiglio Comunale,
 

2. Sono organi dell' Azienda speciale:
a) Il Presidente;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
 

3. Il Consiglio di Amministrazione dell' Azienda è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti.
 

4. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
 

5. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l' Azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell' Azienda.
 

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ Azienda durano in carica fino all' insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi spesa previsti dalla legge e dallo Statuto dell' Azienda stessa.
 

7. La revoca e la sfiducia costruttiva del Consiglio di Amministrazione e dei singoli componenti è deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure di cui all' art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
 

8. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell’ Azienda e cura i rapporti con gli Organi comunali.
 

9. Il Direttore viene nominato dalla giunta comunale secondo le modalità fissate dal regolamento.
 

10. Alla Giunta Comunale spetta:
a) esercitare, con l'assistenza del funzionario comunale preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b) riferire annualmente al Consiglio comunale con apposita relazione sui risultati della gestione.
 

11. Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell' Azienda ed esercita la vigilanza.
 

12. Lo statuto dell' Azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti dell' Azienda.
 

13. La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo Statuto dell' Azienda.
 

14. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché quelle del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell1 art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.


                                                     Art. 65 - Istituzioni


1. Il Consiglio Comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'Istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.
 

2. Sono organi dell'Istituzione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
 

3. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all' art. 40 e con i medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del Consiglio comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori.
 

4. Il Presidente rappresenta l’ Istituzione all' esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.
 

5. Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell' Istituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
 

6. Il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell' istituzione nonché l’entità dei trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definiti dal regolamento.
 

7. Alla Giunta comunale spetta:
a) esercitare, con l'assistenza del funzionario preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b) riferire annualmente al Consiglio Comunale, con apposita relazione, sui risultati della gestione.


              TITOLO V - ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

                                              Art. 66 - Principi generali


1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente Statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale - amministrativa alla sfera burocratica.
 

2. Nell'azione amministrativa e nell' organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto del principi fondamentali fissati dal presente Statuto, nonché del buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dei servizi.
 

3. Particolare cura è riservata all1 applicazione della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché ai relativi regolamenti attuativi.
 
                         Art. 67 - Organizzazione degli uffici e dei servizi


1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l' organizzazione degli uffici e dei servizi informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. II Regolamento organico del personale fissa anche la dotazione organica complessiva.
 

2. I regolamenti di cui al primo comma disciplinano anche l’attribuzione, ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente e stabiliscono le modalità dell’attività di coordinamento tra il segretario comunale e i funzionari responsabili degli uffici o servizi.
 

3. Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di
indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
 

4. I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell' Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
 

5. Il Regolamento organico del personale deve, in ogni caso, disciplinare:
a) l' organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) il ruolo organico del personale;
c) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) le modalità di coordinamento tra il segretario comunale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio.

                                          Art. 68 - Il Segretario Comunale


1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, funzionario statale iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato. La legge dello Stato regola l' intera materia relativa
al segretario comunale, fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del D.L.v.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 123 e del D.Lv.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.
 

2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale funzionalmente dipende e degli indirizzi organizzativi assunti dagli organi preposti:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
b) coordina l’ attività dei funzionari direttivi;
c) cura l'attuazione dei provvedimenti;
d) è responsabile dell'istruttoria delle delibere;
e) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta curando la redazione dei relativi verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
f) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.
 

                                          Art. 69 - Vice-Segretario


1. E’ prevista la figura professionale apicale del Vice-segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
 

2. Può ricoprire tale qualifica colui il quale è in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell' ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.
 

3. Spettano al Vice-segretario, oltre ai compiti di cui al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione.
 

                                  Art. 70 - Gruppo di coordinamento


1. E' istituito il "Gruppo di coordinamento" composto:
a) dal Segretario comunale che lo presiede;
b) dai responsabili degli uffici e dei servizi.
 

2. Il Gruppo di coordinamento ha il potere di definire:
a) l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi
b) nei casi dubbi definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.
 

            Art. 71 - Valutazione attività dei responsabili degli uffici e servizi
 

1. L'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata annualmente in relazione alla tempestività ed alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni ambientali e organizzative e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
 

                                      Art. 72 - Collaborazioni esterne
 

1. Il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
 

2. Le norme regolamentari devono stabilire:
 

a) la durata del rapporto che non potrà superare la durata del programma;
 

b) i criteri per la determinazione del compenso;
 

c) la natura privatistica del rapporto.
 

3. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l' incarico medesimo si riferisce.
 

                                                 Art. 73 - Albo Pretorio
 

1. E' istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l' albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
 

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
 

3. Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamentare, debbono essere pubblicati all' albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
                                           

                                     TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

         Capo I - Demanio e patrimonio - Finanza locale -Attività contrattuale
                                                    

                                               Art. 74 - Finanza locale
 

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell' ambito della legge sulla finanza pubblica.
 

2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
 

3. Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
 

                                  Art. 75 - Bilancio e conto consuntivo
 

1. Il Comune delibera, entro il 31 gennaio, il bilancio di previsione per l' anno successivo osservando i principi dell’ universalità, dell' integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
 

2 . La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell’ allegata relazione previsionale e programmatica.
 

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrative della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell' azione condotta sulla base del risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore.
 

4. Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell' anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l' occasione per l ' esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
 

                           Art. 76 - Inventari - Servizio di economato
 

1. Apposito regolamento disciplina il servizio di economato.
 

2. La Giunta sovraintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.
 

3. Gli inventari devono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici da cui sono impiegati nonché il valore e i redditi, anche figurativi, da essi derivati. Gli inventari devono inoltre contenere tutti quei dati che il Regolamento di contabilità preveda al fine di far apprezzare il grado di economicità nella gestione dei beni , con particolare riguardo ai beni del patrimonio abitativo.
 

4. Al bilancio preventivo è allegato un documento che elenca i beni immobili di proprietà del comune con i dati risultanti dall' inventario, nonché un piano inerente le modifiche da apportare alla destinazione dei beni e le alienazioni da intraprendere .
                                         

                                        Art. 77 - Attività contrattuale
 

1. Agli appalti dei lavori, alle fornitura di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti.
 

2. La stipulazione del contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
 

3. La deliberazione deve indicare:
 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 

c) le modalità di scelta del contraente

                           Capo II - Revisori dei conti - Controllo della gestione

                                  Art. 78 - Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge i revisori in conformità al disposto dell' art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepi-to dall' art. 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
2 . Le proposte di nomina, corredate, per ciascun candidato, dal relativo curriculum vitae e dalla dichiarazione di accettazione, debbono essere depositate presso la segreteria comunale almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio comunale.

3. Non possono essere nominati revisori dei conti:

a) i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei componenti della Giunta Comunale, del Segretario comunale, del vice segretario comunale e del responsabile dell' ufficio di ragioneria del Comune ;

b) i consiglieri provinciali e regionali ;
 

c) gli amministratori di Enti, o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune ;

d) i candidati che nelle ultime elezioni amministrative comunali non hanno conseguito la elezione.
 

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della carica di revisore, il Consiglio comunale precede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominati restano in carica fino al compimento del triennio in corso.


                       Art. 79 - Controllo contabile e finanziario dei revisori

1. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
 

2 . I revisori dei conti segnalano immediatamente al consiglio le eventuali difformità della spesa rispetto agli obiettivi individuati nel bilancio.
 

3. I revisori dei conti, in allegato alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, redigono apposita relazione, nella quale, anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione, esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
 

4. I revisori del conti, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell' ente; possono disporre ispezioni; acquisire documenti; sentire i dirigenti e i funzionari del comune e delle istituzioni, che hanno l' obbligo di rispondere; sentire il sindaco e gli assessori; disporre l' audizione del rappresentanti dei comune presso qualsiasi ente, istituto, consorzio o forma associativa a cui partecipa il comune.
 

5. I revisori dei conti possono, inoltre, essere ascoltati dal consiglio, dalla giunta e dal consiglio di amministrazione delle istituzioni, per riferire sulla materia sottoposta al loro controllo.
 

6. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità della gestione dello ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.


                                        Art. 80 - Controllo della gestione


1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell' intero esercizio.
 

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla Giunta ed al revisore. La Giunta comunale, in base ai detti verbali, avvalendosi della collaborazione del revisore, redige, trimestralmente, per il Consiglio Comunale, la situazione aggiornata, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi.
 

3. Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno squilibrio di bilancio, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di cui allo art. 1-bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione per ripristinare l' equilibrio della gestione.


                                     TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

                            Art. 81 - Modificazioni e abrogazione dello statuto


1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all' art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
 

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l' approvazione del nuovo. Lo Statuto abrogato rimane in vigore fino all' entrata in vigore del nuovo.
 

4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

                                    Art. 82 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato o adeguato se esistente, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
 

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e di disciplina dei contratti, sono deliberate entro sei mesi dall' approvazione del regolamento di cui al comma 1.
 

3. Sino all' entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241, come recepite dalle leggi regionali nn. 10 e 48/1991 nonché con il presente Statuto, i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

                                              Art. 83 - Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, affisso all' albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato all' Assessorato Regionale degli Enti Locali, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
 

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o successivo all' avvenuta affissione all' albo pretorio del Comune, se posteriore.
 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
 

4. L'entrata in vigore del presente Statuto è certificata dal segretario comunale su ogni copia rilasciata.