|
1. Il Comune di San Pietro Clarenza della Provincia
Regionale di Catania è Ente locale autonomo titolare di
poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi
stabiliti dalle leggi generali della Repubblica nel rispetto
delle norme regionali e in
conformità al presente Statuto.
2. Il Comune nell’esercizio della potestà regolamentare,
tende ad affermare e rafforzare il principio della
democrazia e della
trasparenza amministrativa.
Art. 2 - Autonomia e partecipazione
1. Il Comune rappresenta la comunità locale, ispira la
propria azione al principio della solidarietà, concorre a
rimuovere gli
ostacoli di ordine economico, sociale civile e culturale
che,
limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza
dei cittadini,
impedisce il pieno sviluppo della persona umana l'effettiva
partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione
politica,
economica e sociale della Comunità.
2. Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e
materiale della propria Comunità e di valorizzare la
democrazia e l'autogoverno
popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la
partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove il libero
svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle
istituzioni, favorisce lo sviluppo delle Associazioni
democratiche e riconosce la funzione ed il
ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli
imprenditori.
4. Il Comune svolge l’azione amministrativa secondo criteri
di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali
ai procedimenti
amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di
razionalità e
di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il
buon andamento e l’efficienza dei servizi e contrastare
qualsiasi
infiltrazione della malavita organizzata nella vita
dell’Ente locale.
5. Il Comune
favorisce:
la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle
consuetudini locali;
- l’esercizio in cooperazione, con i Comuni vicini, delle
proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di
raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociali degli
stessi;
- la promozione di forme di unione con i Comuni contermini
per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
- la realizzazione di un sistema globale ed integrale di
sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone in grado
di affrontare situazioni di disagio sociale e personale
anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di
volontariato.
Art.
3 - Il territorio e la
sede comunale
1. Il territorio del comune si
estende per Ha 641 e confina:
- a Nord con Mascalucia e
Belpasso;
- a Est con Mascalucia;
- a Sud con Catania e
Misterbianco;
- a Ovest con Camporotondo e
Belpasso
Il territorio del Comune è quello
risultante nelle planimetrie catastali.
2. La
circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti
quartieri:
- Centro;
- S.
Caterina;
- Madonna
delle Grazie;
- Calvario;
- S. Gaetano;
- Maddi;
- Calcara;
- Villaggio
S. Antonio L’eremita;
- Villaggio
Belvedere;
- S. Sfera;
storicamente
riconosciute dalla comunità e da valorizzare attraverso
forme di partecipazione democratica.
Art.
4 - Stemma e gonfalone.
1. Il Comune di San Pietro
Clarenza ha un proprio stemma e gonfalone, riconosciuti
con decreto del Presidente della Repubblica.
2. L'uso e la riproduzione dello
stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa
autorizzazione Comunale.
Art.5 Le
funzioni del Comune
1. Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il
metodo della programmazione, tenendo presente gli strumenti
di programmazione degli altri comuni, della Provincia, della
Regione, dello Stato e della convenzione Europea relativa
alla Carta Europea della autonomia locale firmata a
Strasburgo il 15 Ottobre 1985, ratificata con legge 30
dicembre 1989, n.439.
2.
L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi fissati secondo i criteri della economicità della
gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione;
persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
3.
Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove
anche rapporti di collaborazione e scambi con altre Comunità
locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto
degli accordi internazionali. Tali rapporti possono
esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
4.
Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori
storici e delle tradizioni locali e concorre alla difesa del
paesaggio anche al fine di sviluppare l'arte, la cultura, lo
sport, il turismo e le attività economiche connesse.
5.
Il Comune concorre alla difesa del suolo, delle risorse
idriche, dell' ambiente ecologico e del paesaggio; adotta -
in collaborazione con gli Enti statali, regionali e
provinciali preposti - le misure necessarie alla
conservazione del patrimonio storico, artistico e
archeologico.
6.
L'attività del Comune si armonizza con la Carta delle
Nazioni Unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni
con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dalle Nazioni
Unite.
Art.
6 - Servizi sociali
1.
Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi
gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in danaro
che in natura, a favore dei singoli o di gruppi,
assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali
agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi e ai
portatori di handicap, con le modalità di cui alla specifica
normative vigente.
2.
Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili
fondamentali compresi quelli di protezione civile, con
particolare riguardo alla abilitazione, alla promozione
culturale, ai trasporti, alle attività sportive e
ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo
sociale. Concorre altresì ad assicurare, con l'Unita'
Sanitaria Locale, come fondamentale diritto del cittadino ed
interesse della comunità locale, la tutela della salute dei
singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di
lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri
enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di
benessere dei suoi cittadini.
3.
Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle leggi
nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica
idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il
diritto allo studio, specialmente l'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
4.
Il Comune tutela e valorizza: il patrimonio storico,
librario, artistico, archeologico e monumentale, anche
promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e
privati.
5.
Il Comune concorre, con gli altri Enti pubblici e
associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a
favorire, esaltandone i valori, un ruolo attivo e la
presenza delle persone anziane nella società.
6.
Il regolamento in presenza di attribuzione della relative
competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione
degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone
handicappate, dando priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei
servizi esistenti.
7.
Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità
del coordinamento degli interventi di cui al precedente
comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo
libero operanti sul territorio.
Art.
7 - Tutela ambientale
1. Il Comune, nell' ambito delle sue funzioni istituzionali,
provvede:
A)
Alla protezione del patrimonio naturale. A tal fine, oltre
ad acquisire beni culturali di interesse paesaggistico ed
ambientale, prevede, in sede di programmazione, la
localizzazione di parchi di tipo naturalistico in aree di
rilevanza ambientale o paesaggistica di interesse comunale,
e realizza interventi atti a ripristinare le condizioni
ambientali originarie o finalizzati ad una maggiore ed
efficace tutela dei valori ambientali, con particolare
riferimento alle aree protette;
B)
Alla tutela dell’ambiente e all’attività di prevenzione,
controllo e riduzione dell'inquinamento, anche mediante
vigilanza sulle attività industriali. A questo fine il
Comune predispone una adeguata rete di monitoraggio degli
inquinamenti chimici, fisici e biologici, attraverso
stazioni di rilevamento fisse e mobili in modo da assicurare
la conoscenza dello stato dell' ambiente nel territorio di
competenza;
C)
All’organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla
localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento
dei rifiuti e depurazione delle acque, promuovendo la
raccolta differenziata, il riciclaggio dei rifiuti e I'
utilizzo delle acque reflue depurate;
D)
Alla difesa del suolo e del sottosuolo mediante interventi
finalizzati a prevenire ed eliminare ogni forma di degrado
ambientale, nonché alla tutela idrogeologica, esclusivamente
attraverso piani di forestazione con criteri naturalistici;
E)
Alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei
consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente e
non riciclabili, nonché alla riduzione dei consumi di
risorse idriche ed energetiche attraverso la eliminazione di
sprechi e perdite;
F)
Alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche
alternative;
G)
Alla promozione dell'agricoltura biologica;
H)
Alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed
ambientali ricadenti nel territorio comunale; a tal fine,
qualora si ritenga necessario il supporto tecnico di esperti
estranei all'orga-nico comunale, il Comune provvederà alla
stipula di apposite convenzioni con l’Università ed altre
Istituzioni scientifiche, previo parere della consulta
competente di cui all' articolo sulle "consulte".
2.
La realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture
previsti negli strumenti di programmazione comunale nonché
di ogni altra opera di competenza del Comune che comporti
trasformazione del territorio, è subordinata ad analisi
costi-benefici ed a Valutazione di Impatto Ambientale, da
eseguire secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3.
L' assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute
pubblica sui progetti delle opere, impianti ed
infrastrutture di cui al primo comma, deve essere ottenuto
prima dell'espletamento delle procedure di gara di appalto
o, in caso di trattativa privata, prima della stipula del
contratto.
4.
Il Comune riconosce l’ambiente come bene essenziale della
collettività e ne assume la tutela a garanzia di una
migliore qualità della vita.
5.
I cittadini e gli stranieri che esercitano nell' ambito del
territorio comunale la propria attività di lavoro o di
studio, hanno il dovere di favorire e concorrere alla
realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati alla
salvaguardia e valorizzazione dello ambiente.
6.
Costituisce danno ambientale la lesione del diritto all'ambiente. Spetta al Comune prevenire la lesione ambientale
ed esercitare, nell'interesse della collettività, ogni
azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno
ambientale di cui sono oggetto i beni incidenti sul
territorio comunale. Il Comune acconsente all'intervento in
giudizio, per danno ambientale, delle associazioni
ambientalistiche riconosciute a livello nazionale.
Art.8 -
Sviluppo economico
1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed
amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo
economico della Comunità locale e la tutela del consumatore.
Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come
strumenti di sviluppo sociale ed economico e di
partecipazione popolare al processo produttivo.
2.
Il Comune promuove, con la collaborazione degli altri enti
pubblici, interventi finalizzati alla protezione della
natura.
Art.9 - Assetto
pianificazione e utilizzazione del territorio
1. Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel
rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di
assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per
realizzare un armonico sviluppo del territorio anche
mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la
eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur
salvaguardando le attività produttive locali.
2.
Il Comune definisce ed attua, attraverso gli strumenti
urbanistici e gli altri strumenti programmatici di sua
competenza, un organico assetto del territorio nel quadro di
un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle
infrastrutture social! e degli impianti produttivi,
turistici e commercial!, informando la sua scelta a criteri
di difesa dei valori ambientali, economici e sociali; in
particolare provvede:
A)
Alla definizione ed attuazione del Piano Urbano del
traffico, della circolazione e dei parcheggi, adeguato ai
fabbisogni di mobilità della popolazione residente e
pendolare, con particolare riguardo alle esigenze
lavorative, scolastiche e turistiche. Tale piano dovrà
essere informato al miglioramento della qualità della vita e
alla rimozione delle cause d' inquinamento, attraverso il
potenziamento del trasporto pubblico e l’ incentivazione dei
mezzi di trasporto non inquinanti;
B)
Ad attribuire carattere policentrico al territorio comunale,
in quanto fattore determinante per la qualificazione dell'
ambiente urbano e dello sviluppo economico e sociale. A
questo fine assume quali obiettivi prioritari il recupero
dei centro storici, istituendo aree pedonali ed ampie zone
riservate esclusivamente alla circolazione dei mezzi di
trasporto pubblico, nonché la tutela dei beni paesaggistici,
ambientali e culturali presenti nel territorio comunale,
attraverso la previsione di adeguati strumenti vincolistici;
C)
Ad incentivare, anche mediante lo stanziamento di contributi
pubblici, e nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche, l'adeguamento degli edifici privati del
centro storico alle norme antisismiche.
3.
Il Comune in particolare:
a)
vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla
protezione della natura, della salute e delle condizioni di
vita della comunità assicurando un giusto rapporto tra
insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti
industriali e commercial!;
b)
attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine
di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del
sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
c)
organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato
di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo
per il soddisfacimento delle esigenze della Comunità e che
garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva
anche con il superamento delle barriere architettoniche;
d)
promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia
Regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse
locale.
Art.10 - Programmazione
1.
Il Comune, per quanto di propria competenza:
a)
determina e definisce gli obiettivi della programmazione
economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la
propria azione mediante piani generali e settoriali e
progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica
attuazione;
b)
assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti
programmatici, la partecipazione dei Sindacati, delle
formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel
territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli
cittadini;
c)
concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei
piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo,
per quanto di competenza, alla loro specificazione d'
attuazione.
2.
Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge
regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.
Art. 11 - Trasparenza e
lotta all’attività criminale
1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza e la
lotta all1 attività criminale, recepisce le indicazioni
contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell' Alto
Commissario per il Coordina-mento della Lotta contro la
Delinquenza Mafiosa avente per oggetto: "Attività normative
degli Enti Locali al fine del contrasto alle infiltrazioni
mafiose", che suggerisce norme in materia di rapporti con la
Pubblica Amministrazione su: l' ordine cronologico di
trattazione degli appalti; la composizione delle Commissioni
giudicatrici dei concorsi; la concessione di contributi o di
interventi assistenziali; la scelta dei componenti la
Commissione Edilizia; la programmazione e la priorità delle
opere da seguire; la istituzione di Albi permanenti di
appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in
economia; l'istituzione del principio di rotazione per le
attività di progettazione, consulenza e collaudo.
Art. 12 -
L'informazione
1. Il Comune riconosce come fondamentale 1'istituto dell'informazione per portare a conoscenza programmi, decisioni e
atti di particolare rilevanza comunale, garantendo la
partecipazione delle forze politiche rappresentate nel
Consiglio Comunale e assicurando così la corretta
informazione all’intera comunità dei principali fatti
amministrativi.
2.
Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e
informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto, e
dai relativi regolamenti.
TITOLO II - ORGANI
DEL COMUNE Capo I - Definizione degli organi
Art. 13 - Definizione
degli organi
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il
Sindaco ed il Vice-Sindaco.
2.
Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di
programmazione, di produzione normativa e di controllo
politico-amministrativo.
3.
La Giunta comunale è l'organo di amministrazione del Comune
con competenze generali.
4.
Il Sindaco è organo monocratico. Egli è legale
rappresentante dell' Ente e ufficiale di Governo per i
servizi di competenza statali
5.
Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in tutti i casi di
assenza o di impedimento.
Art. 14 - Obbligo di
astensione
1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di
cui alle disposizioni di legge, i componenti degli Organi
del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai
provvedimenti e alle deliberazioni riguardanti liti o
contabilità loro proprie del Comune e degli Enti o aziende
da esso dipendenti o soggetti alla sua amministrazione o
vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di
interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei
loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o
di conferire impieghi ai medesimi. Devono inoltre astenersi
dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi,
esazioni di diritti, somministrazione di beni e servizi o
appalti di opere del Comune o degli Enti soggetti alla sua
amministrazione, vigilanza o tutela.
2.
Il divieto di cui al comma precedente comporta anche
l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante
la trattazione di detti affari.
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche al Segretario comunale ed al Vice Segretario.
Art. 15
- Dimissioni
1. Le dimissioni del sindaco e degli assessori comunali sono
depositate nella segreteria dell' ente o formalizzate in
sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili,
definitive e non necessitano di presa d’atto.
2.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al
consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d'atto.
3.
L’ eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause
di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire
non alterano la completezza del consiglio stesso.
Art.
16 - Competenze
1. Sono attribuite al Sindaco: la nomina, la designazione e
la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed
Istituzioni, operanti nell' ambito del Comune e della
Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
2.
In caso di successione nella carica di Sindaco, il nuovo
sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima
della scadenza del relativo incarico.
3.
Le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva
competenza del consiglio comunale.
Art. 17 – Consiglio comunale
-Elezione
1.
L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica,
il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, le
cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e
di rimozione, sono regolati dalle leggi.
2.
I Consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
Art. 18 - Attività ispettiva
del Consiglio
1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei
consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro
presentazione presso la segreteria del Comune.
2.
Il sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta
possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla
Costituzione o per gravi e persistente violazioni di legge.
3.
La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su
proposta dell’ Assessore regionale per gli enti locali; la
sospensione può essere disposta dall' Assessore regionale
per gli enti locali.
4.
Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, può istituire al suo interno commissioni di
indagini su qualsiasi materia attinente all' amministrazione
comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle
stesse sono indicati nei relativi regolamenti comunali.
Art. 19 - Presidenza del Consiglio
Comunale
1. Il Consiglio comunale, espletate le operazioni di
giuramento, convalida e surroga, precede all'elezione nel
suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta
alla prima votazione la maggioranza assoluta del componenti
il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il
candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il
Consiglio Comunale elegge altresì un vice-presidente.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è
sostituito dal vice-Presidente, ed in caso di assenza o
impedimento di questo, dal Consigliere presente che ha
riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dal
presente Statuto.
4. La prima convocazione del Consiglio comunale è proposta
dal Presidente uscente.
5. Qualora il Presidente uscente non provveda, la
convocazione disposta dal consigliere neo-eletto che ha
riportato il maggior numero di preferenze individuali al
quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della
assemblea fino all' elezione del Presidente.
6. La prima convocazione del Consiglio Comunale, eletto per
la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente
legge, è disposta dal Presidente uscente entro quindici
giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è
presieduta dal consigliere più anziano per preferenze
individuali.
7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai
precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva
comunicazione all' Assessorato regionale degli Enti locali
per il controllo sostitutivo.
Art. 20 -
Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il
Consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le
riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio su
determinazione propria o su richiesta
del Sindaco o di un quinto del Consiglieri comunali.
2.
La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio
nonché l’attivazione delle Commissioni consiliari spetta al
Presidente.
3.
Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a
partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Sindaco e i
membri della Giunta possono intervenire alle medesime
riunioni, senza diritto di voto.
Art. 21 - Diritti e
prerogative dei Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune senza
vincolo di mandato.
2.
I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le nonne
del regolamento sul funzionamento del Consiglio.
3.
Le indennità, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede
processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato
dei consiglieri sono regolati dalla legge.
4.
Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della
carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo
comune al detto domicilio ad ogni effetto di legge saranno
notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
5.
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta all' esame del consiglio. Hanno inoltre il
diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e
mozioni. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal
Regolamento del Consiglio.
6.
I Consiglieri hanno diritto di ottenere gratuitamente dagli
uffici comunali copia dei provvedimenti adottati con i
relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni
necessarie all' esercizio del loro mandato. Hanno inoltre
diritto di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi
specie attinenti agli uffici comunali.
7.
Per gli atti non pubblici il Consigliere è tenuto al segreto
d' ufficio.
8.
Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella
discussione secondo tempi e modalità stabiliti dal
regolamento.
9.
Le discussioni sono contingentate salve le deroghe previste
dal regolamento, in modo tale da assicurare tempi di
intervento garantiti per ciascun gruppo e la possibilità di
illustrare il
proprio voto ai Consiglieri che si dichiarino in dissenso
rispetto al proprio gruppo.
Art. 22 - Esercizio
della potestà regolamentare
1. Il Consiglio comunale, nell’esercizio della potestà
regolamentare, adotta nel rispetto delle leggi nazionali e
regionali e del presente Statuto, i regolamenti proposti
dalla Giunta per la organizzazione ed il funzionamento delle
istituzioni e degli Organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio
delle funzioni.
2.
Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, i
regolamenti sono depositati nella Segreteria comunale alla
libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con
la contemporanea affissione all'albo Pretorio comunale e
negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante
l'avviso del deposito.
Art. 23 - Competenze
del Consiglio
1. Il consiglio comunale è l’organo di controllo
politico-amministrativo sull' attività dell’ Ente. Partecipa
della funzione di indirizzo mediante l' adozione dei
seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell' ente e delle aziende speciali, i
regolamenti, l' ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, storni
di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da
rendere nelle materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni
del personale; le piante organiche e le loro relative
variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e
provincia, la costituzione e la modificazione di forme
associative;
e) l' istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l' assunzione diretta dei pubblici servizi, la
costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'
ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività
o servizi mediante convenzione; l' istituzione e l'
ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l' emissione dei prestiti
obbligazionali;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi,escluse quelle relative alla somministrazione e
fornitura al comune di beni o servizi a carattere
continuativo;
m) gli acquisti e le _alienazioni di immobili, le permute di
immobili, il ricorso alla concessione di opere pubbliche, le
modalità di scelta del contraente nei contratti di appalto
di opere pubbliche, i bandi di gara per le opere e per le
forniture pubbliche quando abbiano oggetto di valore
superiore a quello di cui al n. 8 dello art. 51 dell'OREL
moltiplicato per tre e aggiornato annualmente in base ai
dati ISTAT.
Art. 24 – Commissioni
consultive permanenti
1. Il Consiglio istituisce, nel suo seno, due commissioni
consultive permanenti composte con criterio proporzionale,
assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di
almeno un rappresentante ogni gruppo.
2.
I compiti, la composizione ed il funzionamento delle dette
commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.
3.
Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali hanno
diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle
Commissioni. Ne hanno l' obbligo se richiesti.
4.
Le Commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle
proprie riunioni, d’ intesa con il Sindaco, dei titolari
degli uffici, nonché degli Amministratori e Dirigenti degli
Enti e delle aziende dipendenti dal Comune. Le Commissioni
hanno inoltre facoltà di chiedere l’esibizione di atti e
documenti senza che sia loro opposto il segreto di ufficio e
possono procedere ad udienze conoscitive.
Art. 25 - Commissioni
consiliari speciali
1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, può istituire al suo interno Commissioni di
indagini su qualsiasi materia attinente all’ amministrazione
Comunale.
2.
Per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni
speciali trovano applicazione, in guanto compatibili, le
norme dello articolo precedente.
3.
Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le
procedure di indagine.
4.
La costituzione delle Commissioni speciali può essere
richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La
proposta dovrà riportare il voto favorevole della
maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Art. 26 -
Regolamento interno
1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste per
il rinnovo del Consiglio comunale e per la elezione del
Sindaco e della giunta, apposito Regolamento interno
disciplina la convocazione ed il funzionamento del
Consiglio.
2.
Il Regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in
ogni caso disciplinare:
a) la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei
capigruppo;
b) la convocazione del Consiglio comunale;
c) la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;
d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e
mozioni;
e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio, anche
attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.
3.
In pendenza dell'approvazione del Regolamento di cui al
precedente comma 2, nonché in casi di contestazione, si
intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste
rappresentate in consiglio e, capogruppo di ciascuna lista,
il consigliere non componente della Giunta che ha riportato,
nelle elezioni, la cifra individuale più alta, costituita
dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.
Capo
II - Giunta comunale - Documento programmatico
Art. 27 - Composizione della Giunta comunale
1.
La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e
da quattro Assessori.
2.
Se nel corso del mandato sia accertata una variazione
demografica che comporti un aumento o una diminuzione del
numero degli assessori ai sensi dell' art. 24 della L.R. 26
agosto 1992, n. 7, di essa terranno conto in candidati alla
carica di Sindaco nella formazione dell' elenco degli
assessori che essi sono tenuti a presentare all' elettorato
a norma dell'art.9 co. 4 della citata legge.
3.
Il sindaco eletto al primo turno entro dieci giorni dalla
proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti
tra i consiglieri del comune ovvero tra gli elettori del
comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti
per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di
sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci
giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti
all' atto della presentazione della Candidatura. La durata
della giunta è fissata in quattro anni. La composizione
della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'
insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che
può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
4.
Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di
incompatibilità previste per la carica di consigliere
comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non
incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro
dieci giorni dalla nomina.
5.
Gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono essere
nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio comunale per
incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del
proprio Comune.
6.
La carica di componente della Giunta è incompatibile con
quella di Consigliere comunale. Il Consigliere comunale che
sia stato nominato Assessore ha facoltà di dichiarare, entro
dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare;
se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di
Assessore.
7.
Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di Presidente
della Provincia, di Assessore Comunale e provinciale con
quelle di componente della Giunta regionale.
8.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al
secondo grado, del Sindaco.
9.
Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice-Sindaco che lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si
assenti o sia impedito anche il Vice-Sindaco, fa le veci del
Sindaco in successione il componente della Giunta più
anziano di età.
10.
Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito
provvedimento, determinate sue attribuzioni.
11.
Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti
della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni,
fornire al Consiglio comunale circostanziata relazione sulle
ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio Comunale
può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto
previsto dal successivo articolo 42. Contemporaneamente alla
revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori.
Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione,
decadenza o morte di un componente della giunta.
12.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con
provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e
sono comunicati al Consiglio Comunale, alla sezione
provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'
Assessorato regionale degli enti locali.
13.
La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi
motivo, comporta la cessazione dalla carica dell' intera
Giunta.
Capo III -
Il Sindaco
Art. 28 - Funzioni
e competenze
1.
Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente.
2.
Spetta al Sindaco mantenere l’ unità di indirizzo politico
finalizzata alla realizzazione delle previsioni del
documento programmatico ed al conseguimento degli scopi
dell' Ente.
Art. 29 - Durata in
carica del Sindaco
1.
Il
Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai
cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
2.
La durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale è
fissata in quattro anni.
Art. 30 - Modalità di
elezione del Sindaco
1.
Si fa esplicito rinvio alla normativa regionale vigente.
Art. 31 - Condizioni di
eleggibilità
1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti
nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica
in possesso del requisiti stabiliti per la elezione a
consigliere comunale.
2. Restando ferme le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica
di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia
stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'
art. 42.
5. I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i
professionisti con essi convenzionati non possono ricoprire
la carica di sindaco o assessore del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell' unità sanitaria
locale dalla quale dipendono o lo ricomprende o con la quale
sono convenzionati, nonché di sindaco o assessore del comune
che concorre a costituire l' unità sanitaria locale dalla
quale dipendono o con la quale sono convenzionati.
6. Il personale che riveste qualifiche direttive negli
uffici o nelle sezioni circoscrizionali del collocamento non
può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e
provinciali della Sicilia né essere candidato alla carica di
sindaco, né ricoprire la carica di assessore comunale.
7. Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in
materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità
previste per i parlamentari nazionali per la carica di
Sindaco.
Art. 32 -
Candidatura
1. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di
sindaco in più di un comune contemporaneamente.
2.
Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato
in altri comuni.
3.
E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di
sindaco e alla carica di consigliere nello stesso comune.
4.
In caso di elezione ad entrambe le cariche, l' interessato
decade dalla carica di consigliere comunale.
5.
Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero
di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere e
non inferiore alla metà devono essere presentate, per
ciascun Comune, da almeno 120 elettori nei Comuni con più di
duemila abitanti e 80 nei minori.
6.
Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle
cifre indicate nei precedente comma.
7.
La popolazione del comune è determinata in base ai risultati
ufficiali dell' ultimo censimento.
8.
Le liste dei candidati per ogni comune devono essere
presentate da almeno duemila elettori nei comuni con più di
cinquecentomila abitanti, da almeno milleduecento nei comuni
con più di centomila abitanti, da almeno ottocento nei
comuni con più di quarantamila abitanti, da almeno
quattrocento nei comuni con più di diecimila abitanti e da
almeno duecento negli altri comuni.
9.
Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle
cifre indicate nel precedente comma.
10.
La popolazione del comune è determinata in base ai risultati
ufficiali dell' ultimo censimento.
11.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di
liste con contrassegni usati da partiti o gruppi politici
che nella ultima elezione abbiano avuto eletto un proprio
rappresentante alla assemblea regionale, anche se presentano
liste contraddistinte dal
contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In
tal caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve
essere sottoscritta dal rappresentante nazionale o regionale
del partito o gruppo politico dal rappresentante
provinciale, che tale risulti per attestazione lei
rappresentante nazionale o regionale, ovvero da
rappresentanti all' uopo da loro incaricati con mandato
autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve
essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di
pretura.
12.
Il contrassegno può essere identico ad altro depositato per
le elezioni del consiglio comunale.
13.
All' atto di presentazione della candidatura sono allegati:
la dichiarazione di accettazione della candidatura ed un
documento programmatico contenente l’ enunciazione del
programma politico del candidato e dei criteri cui il
candidato intende attenersi nella nomina degli assessori. Il
candidato può inoltre, presentare l’elenco degli assessori
che egli intende nominare.
14.
Il documento programmatico con l' eventuale elenco degli
assessori proposti è redatto su un modulo standardizzato, le
cui caratteristiche tecniche sono determinate con decreto
dell' Assessore regionale per gli enti locali.
15.
I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale
devono aggiungere alla documentazione già prescritta una
pubblica dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico
ufficiale, in atto pubblico, attestante se gli stessi sono
stati raggiunti, ai sensi del articolo 369 del codice di
procedura penale, da informazione di garanzia relativa al
delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, se
sono stati proposti per una misura di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità, se sono stati fatti oggetto di avviso
orale ai sensi dell’ art. 4 della L. 27.12.956 n. 1423; sono
coniugati, ovvero conviventi, con persona condannata, con
sentenza anche non passata in giudicato, per associazione
per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o
i conviventi, sono parenti fino al primo grado, legati da
vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con
sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di
associazione per delinquere di stampo mafioso.
16.
Dei documenti di tutti i candidati di cui al comma 8 è data
pubblicità mediante manifesto da affiggersi all'albo
pretorio e nei principali luoghi pubblici in contemporaneità
con il manifesto dei candidati.
17.
Per le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui ai
precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute
nell' art. 14 della legge 21/3/1990 n. 53 e successive
modificazioni riguardanti: "Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento
elettorale".
Art. 33 - Operazioni
dell' ufficio centrale o della adunanza dei presidenti di
seggio
1. Si fa esplicito rinvio alla normativa regionale vigente.
Art.
34 - Secondo turno di votazione
1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la
nuova votazione per l' elezione del sindaco avrà luogo, con
le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.
2. Al
secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo
turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve
eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla
commissione elettorale circondariale entro quarantotto ore
dalla proclamazione dei
risultati del primo turno.
3.
Qualora uno o entrambi i candidati ammessi al secondo turno
dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano
ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti.
Le
eventuali rinunce successive alla prima devono avvenire
entro ventiquattro ore.
4. I candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di
modificare il documento programmatico formulato all' atto di
presentazione della candidatura anche nella parte relativa
all' indicazione dei criteri per la formazione della giunta.
Essi devono inoltre indicare l'elenco completo degli
assessori che intendono nominare.
5.
Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia
espressamente indicato che il candidato partecipa come
espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano
partecipato separatamente al primo turno, è consentita
anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 11 e
12 dell' articolo 32.
6. La
Commissione elettorale circondariale, accertata la
regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro
il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà
comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto
con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.
7. Il
manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri
luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la
votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 16
dell' articolo 32.
8. Nel
secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia
riportato il maggior numero di voti.
9.
Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per
qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura,
si precede comunque alla votazione ed il candidato è eletto
qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta
degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato
risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti
nelle liste elettorali, ove non venga raggiunto il quorum
prescritto, la nuova elezione è indetta entro 90 giorni
dall'accertamento dei risultati.
10.
Alla gestione del Comune vi provvede in base alle
disposizioni della normativa vigente alla quale si fa
esplicito rinvio.
Art. 35 - Disposizioni
applicabili per le operazioni relative al secondo turno di
votazione
1.
Si fa esplicito rinvio alla normativa regionale vigente.
Art. 36 -
Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione
1.
La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento
definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per
motivi di regolarità delle operazioni elettorali.
2.
In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o
con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la
elezione del sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai
commi 1, 2 e 3 dello articolo 37.
3.
Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla
sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che
si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali
ipotesi di incompatibilità, nell' osservanza dei termini e
delle procedure di cui all' art. 14 della legge regionale
31/1986. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali
previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 37 - Competenze
del sindaco
1.
Il Sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli
atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non
siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri
organi del comune, degli organi di decentramento, del
segretario e dei responsabili dei servizi.
2.
Il Sindaco non può nominare rappresentante del comune presso
aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge
ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Art. 38 -
Incarichi ad esperti
1.
Il Sindaco, per l' espletamento di attività connesse con le
materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo
determinato che non costituiscono rapporto di pubblico
impiego, ad esperti estranei all' Amministrazione.
2.
Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere
superiore ad uno.
3.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono
essere dotati almeno del titolo di laurea.
4.
Il Sindaco, annualmente, trasmette al Consiglio comunale una
dettagliata relazione sull'attività dell’esperto da lui
nominato.
Art. 39 -
Giuramento
1. Il Sindaco presta giuramento davanti al prefetto della
provincia.
2.
In presenza del segretario comunale che redige il processo
verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'
esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento
secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
3.
Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento
decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal
Sindaco.
Art. 40 - Cessazione
dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte
1.
Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare
dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si precede
alla nuova elezione dell' organo. Competente alla
dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del
Comitato regionale di controllo. Nella ipotesi di dimissioni
dalla carica, la comunicazione dell’ avvenuto deposito della
manifestazione di volontà al Consiglio Comunale, alla
sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed
all' Assessorato regionale degli enti locali, compete al
segretario comunale.
2.
Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal
commissario nominato ai sensi dell’ articolo 55 dell’
Ordinamento Amministrativo degli enti locali, approvato con
legge regionale 16/1963 B successive modificazioni ed
integrazioni, il quale dispone:
"Con decreto presidenziale che dichiara la decadenza del
Consiglio ne pronuncia lo scioglimento è nominato un
commissario straordinario scelto, su proposta dell’
Assessore regionale per gli enti locali, tra i dirigenti del
ruolo amministrativo della amministrazione regionale e tra i
funzionari dell' Amministrazione dello Stato con qualifica
dirigenziale, in servizio o a riposo.
Nel caso di nomina di funzionari esterni all'
Amministrazione regionale il Presidente della Regione è
autorizzato a fissare con proprio decreto l’ emolumento da
attribuire al commissario.
La relativa spesa è a carico dell' amministrazione
interessata.
Il commissario esercita le ordinarie attribuzioni di
competenza del sindaco e della giunta e, se indifferibili,
anche quelle di competenza del consiglio. Gli atti emessi in
sostituzione del
consiglio sono soggetti a ratifica da parte del nuovo
consiglio.
3.
La nuova elezione del sindaco avrà luogo entro novanta
giorni La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al
periodo di carica residuo del consiglio.
4.
Ove alla data di cessazione dalla carica di Sindaco
intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo
del consiglio, la nuova elezione del sindaco è abbinata all’elezione del consiglio.
5.
Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita
contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra
causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la
nuova elezione del consiglio avrà luogo entro novanta
giorni. La durata in carica del consiglio è rapportata al
periodo di carica residua della carica di sindaco.
6.
Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di
sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata all’
elezione del sindaco.
7.
I poteri del consiglio vengono assunti da una terna di
commissari nominata secondo le modalità previste dall'
articolo 55 dello ordinamento amministrativo degli enti
locali, approvato con legge regionale 16/1963 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 41 -
Relazione sullo stato di attuazione del programma
1.
Ogni sei mesi il Sindaco presenta una relazione scritta al
consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e
sulla attività svolta nonché su fatti particolarmente
rilevanti.
2.
Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla
presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le
proprie valutazioni.
Art. 42 -
Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del
sindaco
1.
Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata,
secondo quanto disposto dall' art. 27, non può essere
presentata mozione di sfiducia.
2.
Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze
programmatiche, può promuovere, una sola volta nel
quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla
rimozione del sindaco.
3.
La consultazione avviene secondo modalità stabilite dalle
vigenti leggi in materia alle quali si fa esplicito
riferimento.
4.
Per quanto attiene alla validità della consultazione si fa
esplicito rinvio alla normativa di cui alle vigenti leggi in
materia.
5.
L'accoglimento della proposta determina la decadenza del
sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per gli
enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
6.
Con lo stesso decreto viene nominato un commissario
straordinario secondo il disposto dell'articolo 55 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con
legge regionale 16/ 1963/ e successive modificazioni ed
integrazioni, per l' esercizio delle funzioni sindacali,
fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta
giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
7.
Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del
consiglio comunale.
8.
Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di
scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono
esercitate da commissario straordinario nominato secondo le
disposizioni dei commi 6 e 7.
9.
Il non accoglimento della proposta determina la decadenza
del consiglio che viene dichiarata con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore
regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla
comunicazione.
10.
Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari
straordinari per l' esercizio delle funzioni consiliari fino
all' elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni
dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
11.
II consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del
sindaco.
12.
Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di
scadenza del Sindaco, le funzioni del consiglio sono
esercitate da una terna di commissari straordinari nominati
secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.
TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I - Istituti della Partecipazione -
Iniziativa popolare Organismi della Partecipazione e
della Consultazione.
Art. 43 - Istituti della Partecipazione
1.
Sono istituti della partecipazione:
a) l'iniziativa popolare;
b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
c) il Referendum consultivo e propositivo;
d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
e) il diritto di accesso e di informazione agli atti
amministrativi;
f) il Difensore Civico.
Art. 44 – L’
Iniziativa Popolare
1.
Tutti i cittadini elettori del Comune, le organizzazioni
sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare
istanze, petizioni, proposte.
2.
Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere
regolarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono
essere articolate.
3.
Le istanze e le proposte, sentita la conferenza del
capigruppo consiliari di cui al precedente art. 26, comma 2,
lettera a), la delegazione ha facoltà di ammettere alla
discussione delle proposte una delegazione di promotori,
sono esaminate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio
Comunale secondo le rispettive competenze, entro venti
giorni dalla loro presentazione nella segreteria generale.
4.
Il Sindaco comunica l'esito delle istanze e proposte entro
cinque giorni dalla data della decisione, al loro primo
firmatario. Il Sindaco deve inoltre informare il Consiglio
Comunale nella prima seduta.
5.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, il
sindaco è tenuto a fare iscrivere l’argomento al primo
punto dello ordine del giorno del Consiglio comunale da
convocare entro i trenta giorni successivi,
6.
Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la
presentazione ed esame delle Istanze, Petizioni e Proposte.
Art.
45 - Petizioni
1.
Almeno cento cittadini elettori o tre associazioni iscritte
all' albo comunale possono presentare una petizione al
Consiglio Comunale per sollecitare l' intervento in
questione di interesse generale.
2.
Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure
di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle
petizioni.
3.
Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire alla
indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione deve
essere espressamente motivata ed adeguatamente
pubblicizzata.
4.
Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta
consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.
5.
In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun
consigliere può chiedere al sindaco l'inserimento della
petizione nell' ordine del giorno della successiva seduta
del consiglio.
Art. 46 - Organismi di
partecipazione
1.
Il Comune informa la propria attività ai principi della
partecipazione dei cittadini singoli ed associati
garantendone, nei modi e strumenti idonei, l' effettivo
esercizio al fine di attuare concretamente il principale
costituzionale del buon andamento e della imparzialità dell'
azione amministrativa.
2. Il Comune, a tale scopo:
a) promuove la formazione di organismi di partecipazione
cittadina che, articolati per materia e/o per aggregazione
di interessi, costituiscono l’effettiva espressione di
legittime istanze e, quali specifici interpreti delle
stesse, siano capaci di stabilire apporti con i poteri
istituzionali;
b) valorizza le organizzazioni del volontariato, le
associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro:
finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di
promozione sociale e civile, salvaguardia dell' ambiente
naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
3. Il Comune istituisce consulte permanente di
rappresentanti di quartiere e di organismi o di una o più
categorie delle formazioni sociali di cui al secondo comma
del presente articolo per la gestione di servizi o per lo
svolgimento di attività o iniziative che investono
particolari problematiche dei relativi settori di interesse.
4. L' Amministrazione comunale garantisce in ogni
circostanza la libertà l’ autonomia e l’ uguaglianza di
trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali.
5. Con apposito regolamento saranno disciplinati il
riconoscimento ed i rapporti con gli organismi di cui al
presente articolo in base al principio che le Commissioni
consultive costituiscono sede istituzionale di audizione e
di controllo con i rappresentanti delle realtà associative.
6. E' istituita la consulta delle donne al fine di
promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento
di pari opportunità. Essa dovrà essere opportunamente
regolamentata e potrà avvalersi del contributo di
associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle
realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative,
sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della
condizione femminile.
Art. 47 - Consulta dei rappresentanti dei quartieri
1. Per assicurare la partecipazione diretta dei cittadini
alla gestione dei servizi, alla vita amministrativa e per
valorizzare le tradizioni socio-culturali dei quartieri, è
istituita una Consulta dei rappresentanti dei quartieri del
Comune che sarà appositamente regolamentata.
Art. 48 -
Pratica sportiva
1. Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo
sociale, educativo, formativo e culturale della pratica
sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela l'attività
sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica,
nel rispetto delle competenze degli altri Enti preposti e
della normativa vigente.
2. Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture
regionali del CONI e con le altre corrispondenti
territoriali, nonché con quelle degli Enti di promozione e
le associazioni di base.
3. Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione
della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro
delle tasse e Diritti per i servizi pubblici, le risorse ed
il sovvenzionamento delle attività sportive.
4. Il Comune privilegia, nella strutturazione del
servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e
gestione del nuovi impianti per la pratica sportiva,
assicurando il coordinamento con quelli di istruzione
scolastica, formazione professionale, turismo, lavori
pubblici ed urbanistica.
Art. 49 - Riunioni ed
assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in
piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini ed
agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita
l' esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le
sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito
regolamento stabilisce le condizioni, le modalità di uso, le
limitazioni e le cautele necessarie.
2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di
cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di
ogni altra categoria sociale per:
a) la formazione di comitati e commissioni;
b) dibattere problemi;
c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e
deliberazioni.
Capo
II - Referendum consultivo e propositivo
Art. 50 - Indizione del referendum consultivo
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, può deliberare I' indizione di
referendum consultivi e propositivi su argomenti che
riguardano materie di esclusiva competenza locale e di
interesse per I'intero territorio comunale.
2. Non possono essere sottoposte a referendum questioni
concernenti:
a) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
b) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme
di legge, regolamento o statuto;
c) il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici
rapporti con i privati o che siano stati emanati previ
accordi con questi ultimi;
d) provvedimenti concernenti il personale comunale o delle
aziende speciali;
e) provvedimenti relativi all' assunzione di mutui o all'
emissione di prestiti;
f) provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi
pubblici, rette e tariffe;
g) bilanci preventivi e consuntivi.
3. E' indetto, altresì, referendum consultivo e
propositivo su questioni interessanti I'intera comunità
locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo
richiedono almeno il dieci per cento degli iscritti nelle
liste elettorali del Comune.
Art. 51 -
Disciplina del referendum consultivi e propositivi
1. La richiesta di svolgimento del referendum di cui al
comma 3 del precedente art. 50 deve essere fatta da un
Comitato promotore costituito da almeno venticinque iscritti
nelle liste elettorali del Comune. La ammissibilità del
referendum, sia riguardo alla materia che alle formulazioni
del quesiti nonché la loro indizione sono deliberate dal
Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla richiesta.
2- Per i referendum consultivi e propositivi comunali
trovano applicazione le norme in vigore per i referendum
consultivi regionali. Con la stessa deliberazione di
indizione dei referendum di cui al precedente art. 50 il
Consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti alle
norme regionali per assicurare il loro corretto svolgimento.
Sul medesimo argomento è consentita, nell' arco della
legislatura, una sola tornata referendaria.
3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei
risultati ed in relazione all' esito degli stessi, il
Consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento
avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
Capo III - Partecipazione al
procedimento amministrativo Diritto di accesso e di
informazione
Art. 52 -
Istruttoria pubblica
1. L' adozione di strumenti urbanistici, di piani
commercial! e di piani e programmi di opere pubbliche, di
uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che
incidono in modo rilevante sulla economia e sull' assetto
del territorio devono essere preceduti da istruttoria
pubblica.
2. Alla ricognizione di tali atti si provvede con
apposita deliberazione del Consiglio comunale. L'ufficio
precedente, su iniziativa dell' Assessore di settore, previo
avviso pubblico, indice pubbliche riunioni per l' esame
dell' iniziativa.
3. Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare
pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono
presiedute dal sindaco o suo delegato assistito dal
responsabile del procedimento.
4. Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni
della iniziativa e degli intendimenti dell' amministrazione,
dichiara aperta la discussione nella quale possono
intervenire tutti i partecipanti, con facoltà, per gli
interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della
riunione sarà redatto apposito verbale.
5. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo
svolgimento delle riunioni.
Art. 53 - Diritto di
accesso ai provvedimenti e informazioni ai cittadini
1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai
principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità
delle procedure.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti
l' esibizione, in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persona, del
gruppi o delle imprese.
3. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del
Comune, Enti e Associazioni, il diritto di accesso agli atti
amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di
atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di
ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
4. Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per
assicurare ai cittadini l’ informazione sullo stato degli
atti e delle procedure.
5. Il regolamento, al fine di rendere effettiva la
partecipazione dei cittadini all' attività dell'
Amministrazione, assicura agli Enti, alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la
possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.
6. L’ Amministrazione comunale si impegna a realizzare un
apposito ufficio o sportello per l'informazione ai
cittadini.
Art. 54 - Diritto di
udienza dei cittadini
1. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'
attività del Comune attraverso il diritto di udienza.
L'esercizio del diritto di udienza può essere
esercitato davanti al Sindaco, agli Assessori o ai
Funzionari dagli stessi delegati.
3. L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve
avere luogo entro venti giorni dalla richiesta, di essa
dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà
essere inserito nel fascicolo contenente l' oggetto della
richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale così
come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del
procedimento e nel provvedimento finale.
Capo IV - Difensore
civico
Art. 55 - Istituzione e finalità
1. E' istituito l' ufficio del difensore civico con sede
nel palazzo comunale.
2. Il difensore civico svolge, nei modi e termini
stabiliti dal presente Statuto, un ruolo di garante della
imparzialità e del buon andamento dell’ azione
amministrativa del Comune e delle Aziende ed Enti dipendenti
segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'
amministrazione nei confronti del cittadini.
Art. 56 - Nomina e
durata in carica
1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale
nello ambito di un elenco formato a seguito di avviso
pubblico emanate dal Sindaco, riguardante cittadini inseriti
nelle liste elettorali di S. Pietro Clarenza che diano
garanzia di indipendenza e imparzialità. Le singole
candidature possono essere proposte da ciascun consigliere
comunale o da almeno cento cittadini elettori le cui firme
devono essere autenticate nei modi di legge.
2. L’elezione avviene a scrutinio segreto ed a
maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati nelle prime
due votazioni ed a maggioranza assoluta nelle successive
votazioni.
3. Il difensore civico dura in carica tre anni e può
essere confermato una sola volta con le stesse modalità
previste per la elezione. In ogni caso esso svolge le sue
funzioni fino alla nomina del suo successore.
4. Il difensore civico deve possedere i seguenti
requisiti:
a) età non inferiore a 40 né superiore a 70 anni;
b) adeguata competenza giuridico - amministrativa;
c) specifiche esperienze professionali attinenti all'
incarico.
5. Il difensore civico è funzionario onorario e acquista
la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di
legge.
6. Il difensore civico, prima di assumere l' incarico,
giura davanti al Sindaco secondo la formula dell' art. 11
del D.P.R. 10/6/ 1957 n. 3.
Art. 57 - Prerogative del difensore civico
1. Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei
cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi
comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e
pertanto:
a) interviene presso l' Amministrazione comunale e gli Enti
e Aziende dipendenti per controllare e verificare se nei
procedimenti amministrativi sono state rispettate le
procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai
Regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti:
disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e
incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuovere le
cause;
b) agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché
venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
c) segnala eventuali irregolarità al difensore civico
provinciale o regionale ove esistano, qualora, nell’
esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie
nell' attività amministrativa delegate dalla Provincia o
dalla Regione;
d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi
mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari,
senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie
per l’ espletamento del suo mandato;
e) al difensore civico non può essere opposto il segreto di
ufficio, se non per gli atti riservati per espressa
indicazione di legge.
2. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento
delle funzioni del difensore civico è soggetto ai
provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
3. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'
esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha
I'obbligo di farne rapporto all' Autorità Giudiziaria.
Art. 58 -
Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza e Revoca
1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o
incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento e i Consiglieri Regionali,
Provinciali e Comunali;
c) coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi
livello;
d) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso;
e) coloro che, candidati nelle ultime elezioni
amministrative comunali, non hanno conseguito la elezione;
f) chi al momento del conferimento dell’incarico, o per
fatti sopravvenuti, ha rapporti di parentela o affinità
entro il IV grado con il sindaco, i componenti della giunta
o singoli consiglieri comunali.
2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con
ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di
qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinate, nonché
di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel
territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti
giuridici con il Comune.
3. L’ineleggibilità opera di diritto e comporta la
decadenza ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta,
comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non rimuove la relativa causa
entro venti giorni.
5 . Per gravi motivi connessi con l’esercizio della
funzione lo incarico può essere revocato con deliberazione
consiliare da adottarsi con voto segreto e con la
maggioranza del due terzi dei consiglieri in carica.
6. Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l’ufficio, il
Consiglio Comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina
del successore.
7. Nella stessa seduta si precede, con la stessa
maggioranza richiesta per l’elezione, alla sostituzione
scegliendo uno del candidati iscritto nell' elenco formulato
per l' elezione.
Art. 59 - Modalità
di intervento -Rapporti con il Consiglio comunale
1. I cittadini, gli Enti e le associazioni che abbiano in
corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un
procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e
gli Enti ed Aziende dipendenti, qualora ritengano non
rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'
intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le
carenze ed i ritardi degli uffici.
2. Il difensore civico, entro il termine di dieci giorni
dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario
responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed
informazioni e per procedere congiuntamente all' esame della
pratica e del procedimento.
3. Ultimato l’esame di cui al precedente comma, il
Difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un
termine massimo per la definizione della pratica o del
procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al Sindaco.
4. Trascorso inutilmente tale termine il Difensore Civico
comunica al Sindaco l'inadempienza riscontrata per i
successivi provvedimenti di competenza.
5. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro
il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività
svolta nell’anno precedente, formulando suggerimenti e
proposte per migliorare l’azione amministrativa.
Art. 60 -
Decadenza
1. Il difensore civico decade per le stesse cause per le
quali si perde la qualità di consigliere o per la
sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate
dal precedente articolo 58 comma 1. La decadenza è
pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di uno dei
consiglieri. Nella stessa seduta si precede, con la stessa
maggioranza richiesta per l'elezione, alla sostituzione,
scegliendo uno dei candidati iscritti nell' elenco formulato
per la elezione. Il difensore civico subentrante cessa allo
scadere del triennio del sostituto ma può essere rieletto.
2. I difensore civico può essere revocato solo per grave
violazione di legge o documentata inefficienza, a seguito di
mozione motivata, presentata da almeno 1/3 dei consiglieri
assegnati. La mozione deve essere approvata dal consiglio a
maggioranza assoluta.
3. Il Consiglio delibera sentiti in contraddittorio gli
istanti e l'interessato, con provvedimento motivato.
Art. 61 -
Ufficio e indennità
1. Per l'esercizio della sua attività il Difensore Civico
dispone di appositi e adeguati uffici, strutture e personale
proveniente dai ruoli comunali e degli Enti dipendenti.
2. All'assegnazione del locale, del mezzi organizzativi
e del personale provvede la Giunta Comunale. Il personale
assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
3. Al Difensore Civico spetta una indennità di carica
pari al 50% di quella massima attribuibile al Sindaco,
nonché il rimborso di spese.
TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE - SERVIZI PUBBLICI
Art. 62 - Forme associative e di cooperazione
1. Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo
economico, sociale, civile e culturale, per la gestione
coordinata di funzioni e servizi che non possono essere
gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la
realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e
programmi coinvolgenti più livelli di governo, può
utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, (artt. da 24 a 27), come recepita dalla legge
regionale 11 di-cembre 1991, n. 48, i seguenti strumenti:
a) la convenzione tra comuni e provincia;
b) il consorzio tra i comuni e la provincia e/o Enti locali
diversi;
c) l’accordo di programma.
Art. 63 -
Forme di gestione
1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici
riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per
oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a
realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire
una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi: quando sussistono ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi
sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale
pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione
alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di
altri soggetti pubblici e privati.
2. Per gli amministratori degli Enti di cui alle lettere
c) e d) e delle società di cui alla lettera e) del
precedente comma 1, in applicazione dell' art. 5 della legge
23 aprile 1981, n. 154, non costituiscono cause di
ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad
amministratori del Comune in connessione con il mandato
elettivo.
Art. 64
- Aziende speciali
1. Il Consiglio Comunale, per la gestione di servizi di
rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire
aziende speciali dotate di personalità giuridica ed
autonomia imprenditoriale, con proprio Statuto e Regolamento
approvati dal Consiglio Comunale,
2. Sono organi dell' Azienda speciale:
a) Il Presidente;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Direttore, al quale è attribuita la responsabilità
gestionale.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell' Azienda è
nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio palese, a
maggioranza assoluta dei voti.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione sono
scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a
Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica e/o
amministrativa, per studi compiuti, per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici
pubblici ricoperti.
5. Non possono ricoprire la carica di componente del
Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'
Azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente
responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti
attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'
Azienda.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell’
Azienda durano in carica fino all' insediamento dei loro
successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla
data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute
esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi
spesa previsti dalla legge e dallo Statuto dell' Azienda
stessa.
7. La revoca e la sfiducia costruttiva del Consiglio di
Amministrazione e dei singoli componenti è deliberata dal
Consiglio Comunale con le procedure di cui all' art. 37
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
8. Il Presidente è designato dal Consiglio di
Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza
dell’ Azienda e cura i rapporti con gli Organi comunali.
9. Il Direttore viene nominato dalla giunta comunale
secondo le modalità fissate dal regolamento.
10. Alla Giunta Comunale spetta:
a) esercitare, con l'assistenza del funzionario comunale
preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b) riferire annualmente al Consiglio comunale con apposita
relazione sui risultati della gestione.
11. Il Consiglio comunale conferisce il capitale di
dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell'
Azienda ed esercita la vigilanza.
12. Lo statuto dell' Azienda disciplina le modalità di
controllo sugli atti dell' Azienda.
13. La nomina dei revisori dei conti e del direttore è
disciplinata dallo Statuto dell' Azienda.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano
applicazione le norme di cui al regolamento approvato con
D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché quelle del T.U. 15
ottobre 1925, n. 2578 e dell1 art. 23 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
Art. 65 - Istituzioni
1. Il Consiglio Comunale, per la gestione di servizi sociali
non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire
istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di
autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione
dell'Istituzione viene approvato anche il relativo
regolamento.
2. Sono organi dell'Istituzione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore, al quale è attribuita la responsabilità
gestionale.
3. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il
Direttore sono nominati e possono essere revocati con le
stesse modalità di cui all' art. 40 e con i medesimi
requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del
Consiglio comunale che li ha nominati e comunque fino alla
nomina dei successori.
4. Il Presidente rappresenta l’ Istituzione all' esterno
ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.
5. Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti
necessari per il funzionamento dell' Istituzione secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
6. Il Consiglio comunale determina le finalità e gli
indirizzi dell' istituzione nonché l’entità dei
trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definiti dal
regolamento.
7. Alla Giunta comunale spetta:
a) esercitare, con l'assistenza del funzionario preposto ai
servizi, la vigilanza sulla gestione;
b) riferire annualmente al Consiglio Comunale, con apposita
relazione, sui risultati della gestione.
TITOLO V -
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 66 - Principi generali
1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è
ispirata ai principi stabiliti dal presente Statuto
privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e
controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella
gestionale - amministrativa alla sfera burocratica.
2. Nell'azione amministrativa e nell' organizzazione del
lavoro e dei servizi, fermo il rispetto del principi
fondamentali fissati dal presente Statuto, nonché del buon
andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di
informazione e lo snellimento delle procedure per il
miglioramento dei servizi.
3. Particolare cura è riservata all1 applicazione della
L.R. 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti
amministrativi, nonché ai relativi regolamenti attuativi.
Art.
67 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'
organizzazione degli uffici e dei servizi informata a
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione secondo i principi di professionalità e
responsabilità. II Regolamento organico del personale fissa
anche la dotazione organica complessiva.
2. I regolamenti di cui al primo comma disciplinano anche
l’attribuzione, ai funzionari responsabili di unità
organizzative o amministrative, comunque denominate, di
responsabilità gestionali per il conseguimento degli
obiettivi fissati dagli organi dell’Ente e stabiliscono le
modalità dell’attività di coordinamento tra il segretario
comunale e i funzionari responsabili degli uffici o servizi.
3. Spetta ai funzionari direttivi responsabili la
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le
norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio
per cui i poteri di
indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre
la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari
direttivi responsabili.
4. I funzionari direttivi sono direttamente responsabili,
in relazione agli obiettivi dell' Ente, della correttezza
amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Il Regolamento organico del personale deve, in ogni
caso, disciplinare:
a) l' organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) il ruolo organico del personale;
c) lo stato giuridico e il trattamento economico del
personale in conformità ai contratti collettivi nazionali di
lavoro;
d) le modalità di coordinamento tra il segretario comunale
ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di
servizio.
Art. 68 - Il
Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, funzionario
statale iscritto in apposito albo nazionale territorialmente
articolato. La legge dello Stato regola l' intera materia
relativa
al segretario comunale, fatte salve le attribuzioni di cui
alle disposizioni del D.L.v.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 123 e
del D.Lv.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive
impartitegli dal Sindaco, dal quale funzionalmente dipende e
degli indirizzi organizzativi assunti dagli organi preposti:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili degli uffici e dei servizi;
b) coordina l’ attività dei funzionari direttivi;
c) cura l'attuazione dei provvedimenti;
d) è responsabile dell'istruttoria delle delibere;
e) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di
assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta
curando la redazione dei relativi verbali che sottoscrive
insieme al Sindaco;
f) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.
Art. 69 -
Vice-Segretario
1. E’ prevista la figura professionale apicale del
Vice-segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni
vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei
casi di assenza, vacanza o impedimento, fatte salve le
diverse disposizioni di legge.
2. Può ricoprire tale qualifica colui il quale è in
possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta
equipollente agli effetti dell' ammissione ai concorsi per
le carriere amministrative dello Stato.
3. Spettano al Vice-segretario, oltre ai compiti di cui
al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e
titolarità di una struttura organizzativa di massima
dimensione.
Art.
70 - Gruppo di
coordinamento
1. E' istituito il "Gruppo di coordinamento" composto:
a) dal Segretario comunale che lo presiede;
b) dai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Gruppo di coordinamento ha il potere di definire:
a) l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi
b) nei casi dubbi definire le competenze relative ai nuovi
servizi o adempimenti.
Art. 71 - Valutazione
attività dei responsabili degli uffici e servizi
1. L'attività dei responsabili degli uffici e dei
servizi è valutata annualmente in relazione alla
tempestività ed alla completezza con la quale sono stati
raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche delle
condizioni ambientali e organizzative e della concreta
disponibilità delle risorse umane, strumentali e
finanziarie.
Art. 72 -
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento organico del personale può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari devono stabilire:
a) la durata del rapporto che non potrà superare la
durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del compenso;
c) la natura privatistica del rapporto.
3. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da
un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto
a dimostrare esperienze specifiche nella materia o nel
settore cui l' incarico medesimo si riferisce.
Art. 73 -
Albo Pretorio
1. E' istituito, nella sede del Comune, in luogo
facilmente accessibile al pubblico, l' albo pretorio
comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i
regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli
atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di
diversa disposizione di legge o regolamentare, debbono
essere pubblicati all' albo pretorio per quindici giorni
consecutivi.
TITOLO
VI - FINANZA
E CONTABILITA'
Capo
I - Demanio e patrimonio - Finanza locale -Attività
contrattuale
Art. 74 - Finanza locale
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla
certezza di risorse, proprie e trasferite, nell' ambito
della legge sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i
corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli
ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative
procedure di riscossione.
Art. 75 - Bilancio e conto
consuntivo
1. Il Comune delibera, entro il 31 gennaio, il bilancio
di previsione per l' anno successivo osservando i principi
dell’ universalità, dell' integrità e del pareggio economico
e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare
gli indirizzi del documento programmatico.
2 . La gestione finanziaria si svolge in conformità al
bilancio di previsione annuale e pluriennale che il
Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta in
coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell’
allegata relazione previsionale e programmatica.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione
illustrative della Giunta che esprime le valutazioni di
efficacia dell' azione condotta sulla base del risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti,
nonché la relazione del revisore.
4. Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio
comunale entro il 30 giugno dell' anno successivo. Le
annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'
occasione per l ' esame e la verifica dello stato di
attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e
delle istituzioni dipendenti.
Art. 76 - Inventari - Servizio di economato
1. Apposito regolamento disciplina il servizio di
economato.
2. La Giunta sovraintende alla conservazione e gestione
del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli
inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante
aggiornamento.
3. Gli inventari devono indicare la destinazione dei
beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici da cui
sono impiegati nonché il valore e i redditi, anche
figurativi, da essi derivati. Gli inventari devono inoltre
contenere tutti quei dati che il Regolamento di contabilità
preveda al fine di far apprezzare il grado di economicità
nella gestione dei beni , con particolare riguardo ai beni
del patrimonio abitativo.
4. Al bilancio preventivo è allegato un documento che
elenca i beni immobili di proprietà del comune con i dati
risultanti dall' inventario, nonché un piano inerente le
modifiche da apportare alla destinazione dei beni e le
alienazioni da intraprendere .
Art. 77 - Attività
contrattuale
1. Agli appalti dei lavori, alle fornitura di beni e
servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle
permute, alle locazioni, il Comune provvede mediante
contratti.
2. La stipulazione del contratti deve essere preceduta da
deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo
la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente
Capo II -
Revisori dei conti - Controllo della gestione
Art. 78 - Revisione economico - finanziaria
1. Il Consiglio Comunale elegge i revisori in conformità
al disposto dell' art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come recepi-to dall' art. 1, lettera i) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
2 . Le proposte di nomina, corredate, per ciascun candidato,
dal relativo curriculum vitae e dalla dichiarazione di
accettazione, debbono essere depositate presso la segreteria
comunale almeno cinque giorni prima della riunione del
Consiglio comunale.
3. Non possono essere nominati revisori dei conti:
a) i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei
componenti della Giunta Comunale, del Segretario comunale,
del vice segretario comunale e del responsabile dell'
ufficio di ragioneria del Comune ;
b) i consiglieri provinciali e regionali ;
c) gli amministratori di Enti, o aziende dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune ;
d) i candidati che nelle ultime elezioni amministrative
comunali non hanno conseguito la elezione.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della
carica di revisore, il Consiglio comunale precede alla
surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominati restano
in carica fino al compimento del triennio in corso.
Art. 79 - Controllo contabile
e finanziario dei revisori
1. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione e
attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione.
2 . I revisori dei conti segnalano immediatamente al
consiglio le eventuali difformità della spesa rispetto agli
obiettivi individuati nel bilancio.
3. I revisori dei conti, in allegato alla proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo, redigono
apposita relazione, nella quale, anche sulla base delle
risultanze del controllo di gestione, esprimono rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
4. I revisori del conti, anche individualmente, hanno
diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell' ente;
possono disporre ispezioni; acquisire documenti; sentire i
dirigenti e i funzionari del comune e delle istituzioni, che
hanno l' obbligo di rispondere; sentire il sindaco e gli
assessori; disporre l' audizione del rappresentanti dei
comune presso qualsiasi ente, istituto, consorzio o forma
associativa a cui partecipa il comune.
5. I revisori dei conti possono, inoltre, essere
ascoltati dal consiglio, dalla giunta e dal consiglio di
amministrazione delle istituzioni, per riferire sulla
materia sottoposta al loro controllo.
6. I revisori dei conti rispondono della verità delle
loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la
diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità
della gestione dello ente, ne riferiscono immediatamente al
consiglio.
Art. 80 - Controllo della
gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono,
trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la
rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici
e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell' intero
esercizio.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate
i predetti responsabili redigono apposito verbale che,
insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono
alla Giunta ed al revisore. La Giunta comunale, in base ai
detti verbali, avvalendosi della collaborazione del
revisore, redige, trimestralmente, per il Consiglio
Comunale, la situazione aggiornata, segnalando qualsiasi
anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi
rimedi.
3. Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno
squilibrio di bilancio, il Consiglio Comunale adotta, nei
modi e termini di cui allo art. 1-bis del D.L. 1 luglio
1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488,
apposita deliberazione per ripristinare l' equilibrio della
gestione.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 81 - Modificazioni e abrogazione dello statuto
1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal
Consiglio comunale con la procedura di cui all' art. 4,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito
dalla legge regionale n. 48/1991.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello
Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di
deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello
precedente.
3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione
totale dello Statuto comporta l' approvazione del nuovo. Lo
Statuto abrogato rimane in vigore fino all' entrata in
vigore del nuovo.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal
Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso
un anno dalla deliberazione di reiezione.
Art. 82 - Adozione dei
regolamenti
1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è
deliberato o adeguato se esistente, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto,
esclusi quelli di contabilità e di disciplina dei contratti,
sono deliberate entro sei mesi dall' approvazione del
regolamento di cui al comma 1.
3. Sino all' entrata in vigore dei regolamenti di cui ai
commi precedenti restano in vigore, in quanto compatibili
con le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241,
come recepite dalle leggi regionali nn. 10 e 48/1991 nonché
con il presente Statuto, i regolamenti vigenti alla data di
entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 83 - Entrata in vigore
1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del
competente Organo regionale, il presente Statuto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
affisso all' albo pretorio del Comune per trenta giorni
consecutivi ed inviato all' Assessorato Regionale degli Enti
Locali, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli
Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana o successivo all' avvenuta
affissione all' albo pretorio del Comune, se posteriore.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle modifiche statutarie.
4. L'entrata in vigore del presente Statuto è
certificata dal segretario comunale su ogni copia
rilasciata.
|