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Autocertificazione
Entra in
vigore il 7 marzo 2001, il
DPR 28/12/2000 n.445, pubblicato sul
supplemento n.30 della G.U. n. 42 del
20/02/2001. Trattandosi di un "Testo unico"
con questo decreto sono state accorpate
tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di Dichiarazioni
sostitutive e di Autocertificazione. Di
conseguenza, sono abrogati la legge
4/01/1968 n. 15 e il DPR 20/08/1998 n.403, e
alcune disposizioni delle leggi Bassanini.
Le amministrazioni ed i servizi pubblici non
possono più chiedere i certificati ai
cittadini in tutti quei casi in cui si può
fare l’autocertificazione.
La richiesta di questi certificati da parte
delle amministrazioni pubbliche costituisce
una violazione ai doveri d’ufficio.
Le amministrazioni devono accettare le
autocertificazioni oppure avvalersi dei dati
in loro possesso, ovvero, acquisirli
direttamente facendosi indicare dal
cittadino tutti gli elementi occorrenti per
acquisirli
Le
dichiarazioni sostitutive sono due tipi:
- dichiarazione sostitutive di
certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000)
- dichiarazione sostitutive dell'atto di
notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Chi deve
accettare l'autocertificazione:
le amministrazioni pubbliche.
I servizi pubblici e cioè le aziende che
hanno in concessione servizi come trasporti,
erogazione di energia, servizio postale,
rete telefoniche … (Enel, Poste, Rai,
Ferrovie dello Stato, Telecom,
Autostrade…sono tenuti ad accettare
l’autocertificazione)
Privati: è possibile presentare
autocertificazione a privati (Banche e
Assicurazioni) che decideranno in tutta
libertà se accettarla o meno. Cioè è una
loro facoltà.
I Tribunali non sono obbligati ad accettare
l’autocertificazione.
Chi può
fare l'autocertificazione?
Cittadini italiani
Cittadini dell’Unione Europea;
Cittadini di paesi extracomunitari in
possesso di regolare permesso di soggiorno,
limitatamente ai dati attestabili dalle
pubbliche amministrazioni italiane.
Responsabilità
Ogni cittadino è responsabile di quello che
dichiara con l’autocertificazione. Le
amministrazioni effettuano controlli su
quanto dichiarato per attestarne la verità
e, in caso di falsa dichiarazione, il
cittadino viene denunciato all’Autorità
Giudiziaria; è prevista condanna penale e
decadenza dei benefici eventualmente
ottenuti con l’autocertificazione.
Domande e autocerticazioni per fax e per via
email:
Tutte le domande e le dichiarazioni
sostitutive da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori di servizi
pubblici, possono essere inviate anche per
fax, allegando la fotocopia di un documento
di identità.
L’uso di e-mail può avvenire soltanto con la
"firma digitale" o con la carta di identità
elettronica.
L'art. 38 del DPR 445/2000 disciplina le
MODALITA' con le quale vengono redatte le
dichiarazioni sostitutive e le
autocertificazioni:
· Le dichiarazioni sostitutive sono
sottoscritte dall'interessato alla presenza
del dipendente addetto al ricevimento.
· Le autocertificazioni sono invece redatte
e sottoscritte dall'interessato, il quale le
presenta con allegata la fotocopia di un
proprio documento di identità.
L'art. 35 del DPR 445/2000, elenca quali
sono i documenti ammessi, per identificare
il soggetto sottoscrittore (in particolare,
elenca quali sono i documenti di
riconoscimento ammessi, oltre alla carta di
identità).
In ogni caso, ai sensi dell'art. 48 del DPR
445/2000, sia le dichiarazioni sostitutive,
sia le autocertificazioni devono contenere
due elementi:
1. il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato decreto, per le
ipotesi di falsità in atti e per i casi di
dichiarazioni mendaci;
2. l'informativa di cui all'art. 10 della
legge 31/12/1996 n.675, in materia di
privacy. .
Tutte le dichiarazioni sostitutive sono
esenti dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R.
445/2000)
Casi
Particolari:
Si segnala il caso in cui chi deve
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva,
si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni di salute. In questo
caso, l'art. 4 del DPR 445/2000 ammette una
dichiarazione sostitutiva, contenente
espressa indicazione dell'esistenza di un
impedimento, che può essere sottoscritta
davanti al pubblico ufficiale, previo
accertamento dell'identità del dichiarante,
da parte del coniuge della persona impedita,
oppure, in sua assenza, da parte dei figli,
o, in mancanza di questi, da parte di altri
parenti in linea retta o collaterale fino al
terzo grado.
Controlli
In materia di CONTROLLI sulla veridicità
delle autocertificazioni, l'art. 71 del DPR
445/2000 stabilisce che ogni amministrazione
ha l'obbligo di effettuare idonei controlli:
· a campione · in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi.
Ad ogni modo, in tutti i casi in cui sorgono
dubbi, verrà valutata l'opportunità di
effettuare idonei controlli sulle
autocertificazioni. In particolare, il comma
3 dell'art. 71 del DPR 445/2000, stabilisce
che qualora le dichiarazioni sostitutive
presentino delle IRREGOLARITA' o delle
OMISSIONI, rilevabili d'ufficio e non
costituenti falsità, il funzionario
competente a ricevere la documentazione,
dopo aver comunicato all'interessato tale
irregolarità, è tenuto alla regolarizzazione
o al completamento della dichiarazione.
Ecco
quanto è possibile attestare con
autocertificazione:
Tutti i dati anagrafici - Tutti i dati sullo
stato civile - Estratti degli atti di stato
civile limitati a matrimoni, adozioni, figli
a carico - Titoli di studio acquisiti -
Esami universitari e di Stato - Situazione
reddito a fini fiscali - Codice fiscale -
Partita Iva - Stato di disoccupazione -
Qualità di casalinga - Qualità di pensionato
- Qualità legale rappresentante -
Adempimento o meno degli obblighi militari -
Dichiarazione di vivere a carico - Assenza
di condanne penali
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